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Start up innovative, tax credit per sostenere (anche) la crescita

15 set 2025
Tempo di lettura: 4 min
Start up

Nel 2025 il quadro normativo a sostegno delle imprese innovative è entrato in una nuova fase, più strutturata e con orizzonte temporale più esteso.

Con l’emanazione congiunta della legge 162/2024 («Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle Pmi innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti») e della legge 193/2024 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», in vigore dal 18 dicembre scorso), il legislatore ha infatti ridisegnato il quadro normativo e fiscale di startup e Pmi innovative, nonché delle correlate figure degli incubatori e acceleratori certificati.


Un quadro finora incentrato sul Dl 179/2012 (cosiddetto “Start-up act”) e ridisegnato con l’obiettivo di sostenere le imprese innovative lungo tutto il loro ciclo di vita: non più solo nella fase di avvio, ma anche in quella successiva della “scalabilità”.


Lo scenario è stato completato da un decreto ministeriale del Mimit e da un decreto interministeriale firmato insieme al Mef. Quest’ultimo – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 giugno – detta le regole operative del nuovo credito d’imposta previsto per incubatori e acceleratori certificati.


Verso uno «Scale-up act»

Più nel dettaglio, la legge 193/2024 è intervenuta direttamente sul Dl 179/2012 (“Start-up act”), introducendo modifiche che ne ampliano l’orizzonte e segnano un passaggio verso un vero e proprio “Scale-up act”: su tutti, il riconoscimento normativo della figura dell’acceleratore certificato, che amplia e arricchisce il ruolo dell’incubatore certificato, figura già disciplinata nel previgente impianto normativo.


Se gli incubatori “tradizionali” sono focalizzati sulla fase early-stage, fornendo supporto e infrastrutture a startup in fase di avvio, gli acceleratori sono invece pensati come strutture dedicate alla crescita di imprese già operative, fornendo attività di supporto e accelerazione nelle loro fasi di vita successive.


Incubatori e acceleratori: nuovi requisiti e crediti d’imposta

Il Dm 20 dicembre 2024 ha introdotto un sistema di accreditamento basato su indicatori e punteggi minimi, secondo le nuove regole previste dall’articolo 30 della legge 193/24. Per garantire standard elevati, il Mimit effettuerà controlli semestrali su entrambi i soggetti.


Il fulcro fiscale della riforma è rappresentato dall’articolo 32 della legge 193/24, che introduce un credito d’imposta pari all’8% degli investimenti effettuati nel capitale di startup innovative da parte di incubatori e acceleratori certificati, che con il decreto interministeriale 26 maggio 2025 ha trovato le sue disposizioni attuative (si veda l’articolo in basso). Il beneficio massimo annuo è di 40mila euro, calcolato su un investimento massimo agevolabile di 500mila euro, a condizione di mantenere la partecipazione per almeno tre anni (“periodo di sorveglianza”).


L’investimento può essere diretto o indiretto, tramite Oicr o veicoli dedicati con almeno il 70% del portafoglio in startup innovative. La misura rientra nel regime “de minimis” (massimo 300mila euro in tre anni per impresa unica) e sarà gestita da Invitalia, secondo una procedura di assegnazione dei benefici già delineata dal decreto ma da implementare attraverso un bando di prossima emanazione.


Il rapporto con le agevolazioni previgenti

Gli acceleratori certificati iscritti nella nuova sezione non possono fruire di alcune delle agevolazioni previste dal Dl 179/2012 per gli incubatori (esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti camerali per i primi cinque anni, irrilevanza fiscale delle remunerazioni corrisposte con strumenti di partecipazione al capitale “work for equity”, deduzione per investimenti in startup innovative del 30 per cento).


L’obiettivo della riforma

Il nuovo impianto normativo e fiscale rafforza la capacità dell’Italia di attrarre capitali privati e competenze manageriali e crea condizioni più favorevoli per la nascita di mercato dell’innovazione. Il riconoscimento formale degli acceleratori e l’aggiornamento dei criteri per gli incubatori incidono positivamente sulla qualità dell’offerta di servizi alle startup, mentre il credito d’imposta offre uno stimolo concreto all’investimento. Quest’ultimo si affianca agli altri incentivi previsti per gli investitori non imprese, recentemente ampliati dalla legge 162/2024, che tuttavia presentano ancora alcuni nodi interpretativi, in particolare in materia di esenzione delle plusvalenze. Ad esempio, andrebbe chiarito se l’esenzione riguardi anche le cessioni onerose delle partecipazioni a favore della stessa società innovativa, vale a dire nei casi di acquisto di azioni proprie (cosiddetta exit strategy) – pratica diffusa negli accordi di investimento in startup innovative – cosi da poter garantire maggiore certezza giuridica e liberare appieno il potenziale degli investimenti “innovativi”.


IL NUOVO QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI


  • Beneficiari: incubatori e acceleratori certificati (iscritti nella sezione speciale del registro imprese).


  • Investimento agevolabile: massimo 500.000 euro all’anno nel capitale sociale di startup innovative.


  • Misura del beneficio: 8% dell’investimento (massimo 40.000 euro all’anno per beneficiario nel rispetto dei “de minimis”).


  • Modalità d’investimento: modalità diretta o indiretta (tramite Oicr o società con almeno il 70% delle immobilizzazioni in startup innovative); investimento

mantenuto per almeno 3 anni (pena decadenza).


  • Risorse stanziate (limite di spesa): 1,8 milioni di euro all’anno.


  • Procedura (da attuare con bando ministeriale di prossima emanazione):

1 - istanza preventiva trasmessa a Invitalia;

2 - autorizzazione Invitalia(sino al raggiungimento dellimite di spesa);

3 - realizzazione dell’investimento;

4 - fruizione del credito in compensazione (tramite modello F24 telematico).


  • Obblighi documentali:

    • certificazione da revisore legale;

    • bonifico con indicazione in causale del decreto26 maggio 2025;

    • conservazione della documentazione per cinque anni;

    • indicazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi, fino al completo utilizzo.



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