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Domande frequenti (FAQ)
Dichiarazione dei redditi
Previdenza e pensioni
La detrazione della spesa effettuata a favore del figlio fiscalmente a carico spetta al genitore che l’ha sostenuta, non assumendo alcuna incidenza la titolarità, o meno, della detrazione (come pure la modalità di ripartizione con l’altro genitore) per i figli, prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera c, del Tuir.
In via di principio, quindi, se il documento è intestato al figlio, la spesa verrà suddivisa pro quota tra i genitori, i quali potranno tuttavia attribuirsi l’onere in misura diversa dal 50 per cento.
Cosicché, se il pagamento è stato eseguito esclusivamente da un genitore, quest’ultimo ha diritto a calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando la circostanza sul documento fiscale.
Le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate (ex articolo 67, lettera c, del Tuir, Dpr 917/1986), conseguite a decorrere dal 2019, sono assoggettate, indiscriminatamente, a imposta sostitutiva del 26 per cento. Gli adempimenti dichiarativi vanno eseguiti, in caso di utilizzo del modello 730, facendo riferimento alla sezione II del quadro T, ove, al rigo T11, colonna 1, va trascritto l’ammontare del corrispettivo conseguito, mentre, alla successiva colonna 2, va indicato il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Circa il secondo quesito, le istruzioni al modello 730 specificano che, qualora in esso siano presenti redditi indicati nei quadri T, M, W, ed emerga il relativo debito a titolo di imposta sostitutiva, il versamento dev'essere eseguito, mediante modello F24, con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi persone fisiche. A questo scopo, il contribuente, o il sostituto d’imposta, potrà utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l’eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali, quali Irpef, addizionali regionali e comunali, cedolare secca.
Il cambiamento del soggetto giuridico da una Srl, società di capitali soggetta a Ires, a una Snc, società di persone, soggetta a Irpef obbliga alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo ante trasformazione e a quella post trasformazione non potendo unificare i periodi d’imposta, anche se entrambi in regime di trasparenza fiscale.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 170, comma 2, del Tuir stabilisce che, «in caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II («Imposta sul reddito delle società», ndr) in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico».
La risposta è affermativa. Per le spese legate alla frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, ex articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir (Dpr 917/1986), occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare 18/E/2016, risposta 2.2).
Gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università italiane non statali e straniere (sia private che statali), ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi del 2024, sono stati individuati con decreto del Dm Università e ricerca 1924/2024.
La risposta è affermativa, solo se la quota di reddito di partecipazione all'impresa familiare della collaboratrice non risulta superiore al limite di reddito complessivo (2.840,51 euro, oppure 4.000 euro se ha meno di 24 anni, al lordo degli oneri deducibili) previsto dalla normativa fiscale (articolo 12 del Tuir, Dpr 917/1986) per essere considerata fiscalmente a carico.
Nel regime forfettario, il reddito dell’impresa familiare è attribuito interamente alla titolare; quindi, la collaboratrice familiare non ha un reddito proprio imponibile derivante dall’attività e non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, se non ha altre entrate. Tuttavia, la quota di reddito di partecipazione attribuita alla collaboratrice dall'impresa familiare rileva come reddito per la verifica del limite per essere considerati fiscalmente a carico. Come sopra precisato, se sussistono i presupposti, la collaboratrice può essere considerata a carico del proprio coniuge, il quale potrà beneficiare delle detrazioni per familiari a carico e di eventuali altri benefici fiscali connessi (ad esempio, maggiorazioni per carichi familiari e Isee più favorevole).
Gli indennizzi ottenuti, con sentenza del giudice, dal proprietario, per la presenza di pali della linea telefonica sul proprio terreno, rientrano fra i redditi diversi di natura occasionale e, come tali, devono essere dichiarati nel modello 730.
L'importo dell'indennizzo va indicato nel quadro D, «Redditi diversi», del modello 730, al rigo D5, colonna 1, utilizzando il codice 28 «Indennità di esproprio, occupazione, ecc.». Qualora l'indennizzo sia stato assoggettato a ritenuta di acconto, l'importo della ritenuta subita va riportato nella colonna 4 dello stesso rigo.
Nel caso in cui l'indennizzo sia stato corrisposto in più rate, l'importo complessivo va riportato cumulativamente nel rigo D5. Se, invece, le rate sono state percepite in anni diversi, occorre dichiarare l'importo relativo a ciascun anno di percezione nel rispettivo modello 730.
Ai fini della tassazione, l'indennizzo concorre a formare il reddito complessivo del contribuente e viene assoggettato a tassazione ordinaria, salva l'eventuale opzione per la tassazione separata, da esercitare barrando l'apposita casella del rigo D5.
Un'impresa ha effettuato investimenti Transizione 5.0 nell'anno 2024 (completandoli nello stesso anno). Il gestore dei servizi energetici (Gse) ha comunicato all'agenzia delle Entrate il credito d'imposta validato solamente nel mese di aprile 2025.
Il credito va indicato nel quadro RU del modello Redditi 2025, relativo all'anno 2024, oppure, dato che la comunicazione di conferma del Gse è pervenuta nell'anno 2025, occorre inserirlo nella dichiarazione dell'anno successivo?
Le istruzioni al modello Redditi Sc indicano che, «in particolare, nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal Gse ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del Dm 24 luglio 2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione».
Nel caso descritto, il credito d'imposta per gli investimenti Transizione 5.0, effettuati nel 2024, va indicato nel quadro RU del modello Redditi 2025, relativo al periodo d'imposta 2024, anche se la comunicazione di conferma del Gse è pervenuta nell'anno 2025. La circostanza che la comunicazione del Gse sia avvenuta nell'anno 2025 non incide sulla corretta esposizione del credito nel modello relativo ai redditi conseguiti nel 2024, in quanto l'investimento è stato effettuato nel 2024 e il credito è maturato in tale periodo d'imposta.
Va evidenziato che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, decorsi cinque giorni dalla trasmissione, da parte del Gse all’agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla data citata è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il soggetto cedente dichiara il proprio reddito d’impresa, conseguito nel periodo d’imposta ante cessione, mentre il cessionario farà rientrare i risultati relativi all'azienda acquistata dalla data di acquisizione dell'azienda al termine dell’esercizio.
Si evidenzia che, in caso di cessione dell’unica azienda, si potrebbe originare una plusvalenza, che potrà essere assoggettata a tassazione ordinaria, in base all’articolo 86 del Dpr 917/1986, Tuir, o fatta concorrere a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera g, del Tuir, se l’azienda è stata posseduta per più di cinque anni.
Il motivo potrebbe essere legato al fatto che il massaggio terapeutico, anche se prescritto, potrebbe non essere stato erogato da personale sanitario abilitato secondo quanto prescrive la normativa fiscale (intendendo con questo termine il medico, il fisioterapista o un altro professionista abilitato, per esempio, il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici).
Per il 730 precompilato, l’agenzia delle Entrate riceve i dati tramite il Sistema tessera sanitaria, che distingue le spese per codice e fornitore: se il codice spesa del massaggio terapeutico è associato a una prestazione non sanitaria, o effettuata da soggetto non abilitato, questa viene esclusa automaticamente dalla detrazione nel precompilato. La fangoterapia, invece, risulta registrata come prestazione sanitaria erogata in regime Ssn e, quindi, detraibile.
Ciò premesso, il lettore potrebbe comunque inserire come “detraibile” la spesa manualmente nel 730, se dalla documentazione in suo possesso si rileva che il massaggio è stato effettuato da professionista abilitato. A volte, infatti, il problema è solo di classificazione nei sistemi informatici. Concludendo, si evidenzia che quelle sostenute per le cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno, come precisato nella risoluzione 207/1976) rientrano fra le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, Dpr 917/1986; circolare 14/E/2023).
Come ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2023 (alle pagine 48 e 49), la detrazione spetta in presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. La documentazione da controllare e conservare è la seguente:
- ricevuta relativa al ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Ssn;
- prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione. In mancanza di tale documentazione, possono essere utili la ricevuta del versamento bancario o postale, la ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, l'estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA, o con applicazioni via smartphone tramite istituti di moneta elettronica autorizzati.
A settembre 2024, l'Inps ha riconosciuto a mia moglie lo stato di handicap lieve, a causa di una sindrome depressiva. Nel corso nel 2024, mia moglie ha poi eseguito diverse visite con psichiatri e psicologi, tutte a pagamento, per un totale di circa tremila euro, ma, avendo percepito un totale di circa cinquemila euro di stipendio, non ha la capienza per portarle in detrazione.
Posso portare io in deduzione, o in detrazione al 19 per cento, le spese per queste visite, essendo mia moglie non a mio carico, ma invalida con handicap lieve?
In caso di risposta positiva, a partire da quale data potrei fruire di questa agevolazione? Essa potrebbe essere applicata a tutte le visite del 2024 o solo a quelle avvenute successivamente alla data del verbale di invalidità?
Per quel che riguarda la prima domanda, il lettore potrebbe fruire della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 2, del Tuir, Dpr 917/1986, solo se la moglie (non fiscalmente a suo carico) fosse affetta da una patologia esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso, come ribadito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2023, la detrazione è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia (circolare 15/E/2005, risposta 5) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui.
In risposta alle successive, si segnala che, generalmente, i benefici fiscali, se spettanti, decorrono dalla data del verbale di accertamento dell’handicap.
Sono un pensionato, che ogni anno compila il modello 730. Ho notato che le fatture per visite mediche specialistiche non vengono inserite nella dichiarazione precompilata, per cui devo aggiungerle, dopo avere confrontato la mia documentazione con quanto riportato nel modello 730 precompilato.
Vorrei chiedere all'esperto quali possono essere i motivi per cui le fatture per spese sanitarie non risultano e se, per il medico che non le inserisce, possono esserci conseguenze.
La dichiarazione precompilata è disciplinata dal Dlgs 175/2014, che, all'articolo 3, comma 3, introduce l'obbligo, per una serie di operatori sanitari, di trasmettere i dati, per consentire di inserire automaticamente gli oneri detraibili nella dichiarazione stessa. Nel tempo, una serie di decreti attuativi ha esteso il novero dei professionisti e delle strutture sanitarie tenute all'invio.
L'invio è un preciso obbligo, e non una facoltà: il professionista che omette l'invio, o invia dati errati, è soggetto a una sanzione di 100 euro per ogni documento di spesa omesso o inviato con errori (articolo 5, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014).
La mancata presenza in dichiarazione può dipendere:
- da omissione del sanitario o da errore (per esempio, se il codice fiscale in fattura è errato);
- da mancanza di obbligo di invio (casi rarissimi: per esempio, il medico che abbia cessato l'attività);
- da opposizione del contribuente, disciplinata dall'articolo 3 del decreto Economia e finanze 31 luglio 2015, il quale prevede che il paziente eserciti tale opposizione chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale.
L'informazione riguardante tale opposizione dev'essere conservata anche dal medico e dalla struttura sanitaria, che in tal caso inviano il documento senza codice fiscale del paziente;
- da errore del sistema informatico, non dipendente dal professionista inviante;
- da scarto dell'agenzia delle Entrate: in questo caso, la fattura non viene inserita nel quadro E, ma nel foglio informativo sono riportati il relativo importo e l'indicazione «dato non utilizzato».
A volte, lo scarto dipende dall'importo, o da altre anomalie tecniche, oppure da dubbi sulla presenza di rimborsi assicurativi o su condizioni soggettive, come l'invalidità.
Si suggerisce di verificare, anzitutto, con il medico se abbia provveduto correttamente all'invio. In caso di errore del sanitario, gli va chiesto di inviare correttamente il documento, mediante ravvedimento operoso. Può anche darsi che in passato si sia esercitata l'opposizione all'invio, e che il medico abbia in memoria questa opzione nel suo sistema di fatturazione e che, quindi, in automatico la fattura venga emessa con annotazione di opposizione del contribuente. Anche questa circostanza va verificata con il medico, cui, per il futuro, si potrà chiedere, revocando l'eventuale opposizione, di inviare le fatture alla precompilata.
Tali rimedi valgono, appunto, per il futuro, ma non consentiranno di disporre delle spese 2024 precaricate: le fatture mancanti possono, però, essere inserite modificando la precompilata e, in tal caso, a norma dell'articolo 5 del Dlgs 175/2014, gli eventuali controlli dell'agenzia delle Entrate saranno limitati ai nuovi documenti inseriti, e non a quelli già presenti e non rettificati.
In base alla convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni, ratificata con la legge 663/1980, per la fattispecie reddituale conseguita a titolo di interessi vige un regime di tassazione concorrente (quindi, non esclusiva) nei due Paesi contraenti, con l’ulteriore previsione che il prelievo d’imposta nel Paese di provenienza del reddito non può comunque essere superiore al 12 per cento (articolo 11 della convenzione citata). Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, che percepisce gli interessi da finanziamento senza l’intervento di un intermediario, dovrà, dunque, assoggettarli a tassazione mediante indicazione nel quadro RL, sezione I, del modello Redditi Pf, facendone concorrere l’ammontare alla formazione del reddito complessivo; la scelta di questa modalità attribuisce il diritto a fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (ex articolo 165 del Dpr 917/1986, Tuir), allo scopo di contenere o elidere gli effetti della doppia imposizione. In alternativa, è prevista l’opzione per la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26 per cento, ex Dl 66/2014, utilizzando il quadro RM, sezione II-A,ma, in questo caso, non è possibile avvalersi del credito di cui al citato articolo 165.
01/09/2025
Poiché, secondo quanto indicato nel quesito, il credito Irpef maturato in dichiarazione per un importo superiore a 5.000 euro verrebbe utilizzato in compensazione con un debito tributario di analoga natura (cosiddetta compensazione verticale), non è richiesta l’apposizione del visto di conformità (ex articolo 1, comma 574, della legge 147/2013, di Stabilità per il 2014) sulla dichiarazione stessa, nemmeno nell’evenienza in cui la compensazione avvenga mediante delega di pagamento.
Indicazioni in questo senso sono state fornite dalla circolare 28/E/2014, la quale, sulla scorta di richiami a precedenti documenti amministrativi, ha rimarcato che il visto è inevitabile qualora il credito superiore al limite di 5.000 euro venga utilizzato in compensazione con altre tipologie di tributo (compensazione orizzontale).
01/09/2025
La risposta è affermativa. Il quadro RO del modello Redditi Sc è, infatti, dedicato alla comunicazione dei dati relativi agli amministratori della società e ai componenti del collegio sindacale, o di un altro organo di controllo della società. In particolare, per ogni componente del collegio sindacale o di un altro organo di controllo della società, devono essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale e la qualifica (indicando "C").
01/09/2025
La risposta è positiva. I contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale sono tenuti a compilare - e ad allegare al modello Redditi - la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Come stabilito dall'articolo 13 del Dlgs 13/2024, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ex articolo 9-bis del Dl50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017.
01/09/2025
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