Professionisti, interessi sui compensi anche se il cliente è un privato
- Walter Pittini

- 2 set 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Un’ordinanza della Corte di cassazione civile equipara l’impresa all’ente pubblico.

Sul compenso del professionista scattano gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 anche se il cliente è impresa privata e non un ente pubblico: i frutti che maturano con i ritardi nei pagamenti previsti dalla normativa Ue, infatti, riguardano tutte le transazioni commerciali.
E nella nozione di «imprenditore» prevista dalla direttiva europea rientra a pieno titolo chi esercita una libera professione. Di più: all’avvocato gli interessi di cui all’articolo 1224 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie) spettano dalla messa in mora del cliente, che può coincidere anche con la richiesta stragiudiziale di adempimento, oltre con la data in cui è stata proposta la domanda giudiziale. Così la Corte di cassazione civile, sez. seconda, nell’ordinanza n. 19064 del 16/05/2025.
Beni e servizi
Sono accolti entrambi i motivi di ricorso proposti dall’avvocato che ha citato in giudizio l’ex cliente. La società interrompe i rapporti e il professionista rinuncia al mandato, ma non ottiene il compenso la difesa svolta in due giudizi civili. Sbaglia la Corte d’appello che liquida sì le spettanze, ma esclude gli interessi moratori sul rilievo che la società cliente, per quanto incaricata di un pubblico servizio, è un ente collettivo privato: in quanto tale sarebbe esclusa dall’applicazione del decreto legislativo 231/02. Trova ingresso la censura secondo cui affinché scattino gli interessi moratori basta che sussista un rapporto contrattuale fra il professionista e l’impresa, pubblica o privata: in effetti la direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Ue e del Consiglio del 29/06/2000 ne prevede l’applicazione a «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale»; nozione, quest’ultima, in cui rientrano i contratti che comportano in via prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L'importanza della data di richiesta del saldo
Altro errore è dare per scontata la decorrenza degli interessi di cui all’articolo 1224 c.c. dalla data della domanda giudiziale, mentre l’avvocato deduce di aver mandato prima una Pec alla srl chiedendo il saldo. Spetta al giudice del rinvio, dunque, accertare se e quando il professionista ha chiesto il pagamento delle proprie prestazioni in epoca anteriore all’azione giudiziaria.
riproduzione riservata



Commenti