top of page

Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Annualità della trasmissione spese sanitarie

La gestione si semplifica con l'invio al portale TS (tessera sanitaria) una volta. La nuova scadenza potrebbe coincidere con quella del 2 febbraio.

tampone

Si semplifica la gestione della trasmissione delle spese mediche al portale TS (tessera sanitaria): l’adempimento passa da semestrale ad annuale già a partire dai dati 2025. La nuova e unica scadenza annuale, in attesa di conferme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, potrebbe coincidere con quella attualmente fissata per l’invio dello spese sanitarie del secondo semestre dell’anno, ovvero il prossimo 2 febbraio 2026 (cadendo il 31 gennaio, il termine ordinario, di sabato). Abrogata quindi con effetto immediato la prossima scadenza fissata al 30 settembre 2025, ovvero il termine per l’invio da parte degli operatori sanitari delle spese pagate nel primo semestre 2025. Questo è l’effetto dell’articolo 5 del dlgs 81/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025 n. 134, con cui il legislatore ha messo nuovamente e definitivamente mano ai termini della trasmissione delle spese al portale TS.


Modalità e scadenze per l'invio dei dati

Scadenza unica già per le spese 2025. Il citato articolo 5 stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa della decisione del Ministero è possibile presumere che il nuovo termine per l’invio unitario coincida con l’attuale fissato per la trasmissione delle spese del secondo semestre dall’anno ovvero il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il calendario degli invii al sistema TS era stato da poco stabilizzato nella sua modalità semestrale in ottemperanza a quanto sancito dall’articolo 12 del dlgs 1/2024 sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti. Come riportato anche nel portale TS, tenuti alla trasmissione telematica dei dati sanitari sono le strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla Sanità militare), farmacie, parafarmacie, medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’Albo dei Biologi.


Sanzioni per l'errato o mancato invio

Restano le sanzioni sproporzionate in caso di errato o mancato invio. Con la risoluzione 22/e pubblicata il 23 maggio 2022 l’agenzia delle entrate ha esposto la propria interpretazione relativamente al regime sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di comunicazione al portale tessera sanitaria disciplinato all’articolo 3 c.5-bis del dlgs 175/2014. Secondo quanto indicato nel citato documento, la pena pecuniaria fissata dalla normativa di 100 euro è da riferirsi al singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al sistema tessera sanitaria fino ad un massimo di 50.000 euro (senza possibilità di fruire del c.d. cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997). La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'agenzia delle entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione piena di 50.000 è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. La citata pena pecuniaria è definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.



riproduzione riservata

Commenti


bottom of page