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Imu, countdown per l’acconto del 16 giugno

Aggiornamento: 16 giu 2025

Tutte le istruzioni per non sbagliare. Dopo la scadenza ravvedimento operoso con mini-sanzione. Esenzione per gli immobili merce delle imprese e per quelli degli enti non profit.

Balconi

Mancano 10 giorni per la scadenza del pagamento dell’acconto Imu. Il 16 giugno, infatti, è l’ultimo giorno utile per pagare la prima rata Imu senza sanzioni e interessi.


Dal giorno successivo, i ritardatari potranno avvalersi del ravvedimento operoso pagando una mini sanzione. Sono tenuti a versare l’acconto i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal pagamento gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli, ai quali è riconosciuta una detrazione d’imposta.


Dell’esenzione fruiscono anche gli immobili merci delle imprese, destinati alla vendita e non locati, gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non profit, anche in comodato, quelli occupati abusivamente e i terreni agricoli.


Pagano l’imposta in misura ridotta gli immobili locati a canone concordato, quelli inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e i fabbricati di interesse storico o artistico.


L’acconto può essere calcolato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l'anno precedente. L’importo da versare è pari alla metà di quanto pagato nel 2024. Scelta quasi obbligata, poiché con le novità introdotte dal 2025 è più che probabile che le amministrazioni comunali non abbiano ancora pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze i prospetti con le aliquote approvate.


Scadenza e modalità di pagamento dell'acconto Imu

Entro il 16 giugno, dunque, i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni sono tenuti a versare la metà dell’imposta municipale dovuta per l’intero anno. Oltre ai proprietari, sono soggetti passivi anche i titolari di altro diritto reale di godimento, a titolo di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, nonché i concessionari di aree demaniali.


I possessori di questi immobili devono passare alla cassa e versare il 50% del tributo pagato nel 2024. Il resto dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno, facendo riferimento alle aliquote e detrazioni adottate per il 2025.


La legge prevede che qualora i contribuenti siano a conoscenza delle aliquote e detrazioni pubblicate dagli enti locali per l’anno in corso, possono anche optare per il versamento dell’intero importo dovuto. I comuni possono diversificare le aliquote per i vari immobili. Da quest’anno, però, le opzioni degli enti locali per le aliquote sono ridotte e vanno adottate entro i confini stabiliti con decreto ministeriale.


E’ previsto un nuovo sistema per la loro approvazione. Dovranno essere deliberate elaborando un prospetto nel quale vanno individuate le varie fattispecie, in base alle quali possono essere diversificate, che va pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia.


Esenzioni e riduzioni dell'Imu

Non pagano il tributo i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze. Con l’unica eccezione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. Va riconosciuta una doppia esenzione in presenza dei requisiti per tutte le coppie, di fatto, sposate o unite da vincolo civile, che abbiano la residenza e la dimora in due immobili diversi, anche se ubicati nello stesso comune. E’ esonerata dal pagamento anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, assimilata all’abitazione principale.


Immobili merce e obbligo di dichiarazione

Non sono soggetti a imposizione gli immobili merce, posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e non locati. Tuttavia, la Cassazione (ordinanza 8357/2025) ha precisato che non si ha diritto all’agevolazione nel caso in cui abbiano omesso di presentare la dichiarazione. L’obbligo è posto a pena di decadenza. Lo stesso adempimento è richiesto per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali.


(riproduzione riservata)

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