Registro, l’imposta di bollo si paga alla registrazione dell’atto. Cosa cambia e le istruzione delle Entrate
- Walter Pittini

- 17 mar 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 16 giu 2025
L’assolvimento dell’imposta nel termine successivo. La circolare dell’Agenzia fornisce la bussola sulle novità della riforma. Ecco quali.

Assolvimento dell’imposta di bollo nel termine previsto per la registrazione dell’atto e possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, ai fini dell’imposta di bollo e dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: queste alcune delle principali modifiche alle imposte indirette, introdotte dal d.lgs. n. 139/2014 ed esaminate dalla circolare AdE n. 2-E/2025 del 14 marzo 2025.
Cosa cambia nell’autoliquidazione dell’imposta di registro
Tra le più significative modifiche commentate, l’Agenzia si è soffermata sull’autoliquidazione dell’imposta di registro che, come nel comparto delle imposte dirette, compete al contribuente, configurandosi come nuova imposta “principale”, distinta da quelle supplettiva (correzione degli errori dell’ufficio) e complementare (altri casi, es. rettifiche di valore o riqualificazione degli atti).
Se da un lato, l’avviso di liquidazione è escluso dal contraddittorio preventivo, dall’altro, restano a sé stanti le procedure di registrazione telematiche ex art. 3-bis e ss. del d.lgs. n. 463/1997, tra le quali sono incluse le registrazioni degli atti immobiliari. Autoliquidazione anche per l’imposta di successione e per i tributi-ipocastatali afferenti gli immobili dell’asse ereditario.
Per le cessioni di azienda aliquote differenziate
Per le cessioni di azienda si prevedono l’applicazione di aliquote differenziate per le diverse categorie di beni che compongono il compendio aziendale, in luogo di un’aliquota unica, nonché lo scomputo proporzionale delle passività a prescindere da uno specifico collegamento con i singoli elementi.
Tassazione del preliminare con aliquota unica
La tassazione del preliminare si fonda su un’aliquota unica per acconto e caparra (0,50%) e sul limite massimo del prelievo applicabile al definitivo. Per le imposte ipotecarie le modifiche normative relative ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati comportano l’applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 Euro, attesa la qualificazione di tali contratti quali atti traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale (art. 4 Tariffa allegata al TUIC).
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, la principale modifica concerne l’introduzione, all’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972, del comma 1-bis che, al fine di semplificare le modalità di pagamento dell’imposta, presenta una duplice novità: per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR, l’imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione di quest’ultimo, tramite modello F24 (quindi unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione); per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, si può assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR 642/1972. Le ulteriori novità riguardano la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa sia ai fini dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25, comma 3-bis del citato DPR 642, sia ai fini dell’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, ai sensi dell’art. 20 DPR 601/1973.
Ok alla possibilità di integrare
Per entrambi i tributi le modifiche consentono di integrare anche le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1° gennaio 2025, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento (triennali), fermo restando che l’attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di decadenza calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti dei soli elementi rettificati.
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