Bilanci, la mancata approvazione fa scattare l’allarme. Cosa si rischia
- Walter Pittini

- 8 giu 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 16 giu 2025
Dalla convocazione alla relazione del collegio: le omissioni costano. Ultima chiamata ai soci per evitare lo scioglimento della società.

La mancata approvazione del bilancio può essere un sintomo del non regolare funzionamento dell’assemblea, con possibile emersione di una causa di scioglimento della società. Ove l’organo amministrativo abbia provveduto a formare il fascicolo da sottoporre all’assemblea, la palla passa ai soci che dovranno manifestare il loro parere che viene interpretato come elemento di vitalità della società.
Per le società che hanno profittato del maggior termine dei 180 giorni, la prima chiamata dei soci scadrà il prossimo 29 giugno e, in mancanza, si dovrà procedere a una seconda convocazione (per le società che hanno tale previsione nello statuto), ovvero a una nuova convocazione entro un termine massimo di 30 giorni dalla precedente. La riunione dei soci potrà anche non essere fisica, poiché sono state prorogate al 31/12/2025 le misure in materia di assemblee virtuali. Infatti, sino a fine anno (facendo attenzione che tale data si riferisce al momento in cui l’assemblea è “tenuta” e non a quello in cui la stessa è convocata), per le assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, è possibile per i soci:
esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza;
intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Inoltre, dette società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Ciò detto, resta fermo che la mancata approvazione del bilancio rappresenta un campanello dall’allarme per le società, specie nel caso in cui l’organo amministrativo non sia perfettamente coincidente con la compagine societaria. Infatti, l’articolo 2484, comma 1, numero 3), prevede che la società (spa, srl, ovvero sapa) si scioglie per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea. Inoltre, il successivo comma 3 prevede che gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa.
Quindi, la questione risulta evidente: la mancata approvazione del bilancio rappresenta un esempio di mancato funzionamento o inattività della società, con il conseguente obbligo (dell’organo amministrativo) di accertare tale circostanza e di renderla pubblica mediante il deposito della cosiddetta presa d’atto al registro delle imprese.
Cosa dice la giurisprudenza
Pare possibile sostenere che una temporanea e occasionale inerzia dell’organo assembleare non sia, di per sé, un fatto capace di scatenare il meccanismo di riscontro della causa di scioglimento, pur se sul punto la giurisprudenza non è unanime. Infatti, si è talvolta sostenuto che il riscontro della causa di scioglimento richieda il reiterato disinteresse dei soci per l’appuntamento annuale, così implicitamente confermando che l’assenza di un bilancio non sarebbe elemento sufficiente; così, per esempio, il Tribunale di Catania (23/11/2017), quello di Brescia (24/6/2011), quello di Bologna (17/4/2023) e, ancora prima, quello di Roma (25/9/2007), ritengono che sia necessaria la mancata approvazione di almeno due bilanci. Più delicata, invece, appare la posizione del Tribunale di Milano (provvedimento 29/2/2016), che ritiene ricorrente la causa all’esito negativo di due assemblee convocate per l’approvazione del bilancio di una società con due soli soci. Non mancano, poi, posizioni ancora più rigide (anche se risalenti nel tempo), come per esempio quella del Tribunale di Modena (5/4/1983) che ritengono sufficiente anche la mancata approvazione del bilancio per un solo esercizio.
La nostra preferenza per la tesi più “morbida” si rafforza nel caso in cui, sia pure con ritardo, i soci provvedono all’approvazione del bilancio, magari dimostrando un certo disinteresse o una scarsa tempestività, ma certamente non quell’aspetto di impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare che pare la colonna portante che sorregge la ratio dell’articolo 2484 del codice civile.
Le omissioni costano
L’omessa convocazione dell’assemblea entro i termini previsti da parte degli amministratori (o del collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è soggetta a specifica disposizione sanzionatoria. In particolare, ai sensi dell’articolo 2631 c.c., gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.
La tardività della convocazione, tuttavia, non determina l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio, come precisato anche dalla Suprema Corte (Cassazione, n. 7623/1997). Per il Tribunale di Salerno (sent. 26/2/2008), la tardiva approvazione del bilancio rispetto al termine indicato dall’articolo 2364 c.c. (nel caso di specie, un ritardo di 25 giorni) esclude che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto “gravi irregolarità” nella gestione.
Tuttavia, ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa è aumentata di 1/3 in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. Va puntualizzato che le sanzioni previste per l’omessa convocazione dell’assemblea “non sono cumulabili” con quelle previste dall’articolo 2630 c.c. in materia di deposito del bilancio, in quanto trattasi di fattispecie ben distinte pur avendo un comune destinatario. Fermo restando gli aspetti sanzionatori, occorre tener presente che la condotta degli amministratori potrebbe essere oggetto di azioni di responsabilità laddove si dimostri che il danno subito dalla società sia strettamente connesso all’inadempimento dell’organo amministrativo. È noto, infatti, che la norma di cui all’articolo 2476, co. 3 del c.c. consente al singolo socio la richiesta del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, ove questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità”, intese, queste ultime, come violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società.

La norma individua il presupposto della revoca nella “inosservanza dei doveri” imposti all’amministratore “dalla legge o dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”: rientrano in tale ambito, oltre agli atti strettamente gestionali anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, tra cui il compimento degli adempimenti necessari per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (Tribunale Milano 21/1/2016).
Riflessi sanzionatori anche in caso di omessa relazione del collegio sindacale. In mancanza della relazione al bilancio del collegio sindacale, infatti, in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate differenti tesi circa l’effetto sulla delibera di approvazione del bilancio. Nello specifico, è prevista la mera annullabilità della delibera in caso di mancata redazione della relazione al bilancio da parte dell’organo di controllo (Tribunale Latina 23/3/2011), mentre, è nulla la delibera in caso di mancata redazione della relazione al bilancio (Appello Milano 26/5/98).
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