Bilanci, indagini a tutto campo se il socio vota contro o si astiene
Aggiornamento: 16 giu 2025
Passo dopo passo ecco come comprendere le cause del diniego all’approvazione dei conti di esercizio. Intanto il Fisco non ammette ritardi.

Il voto contrario o l’astensione dei soci “pesa” più della mancata partecipazione. Rispetto al caso del socio “pigro” che decide di non partecipare, assai più delicata è la posizione di quello che manifesta voto contrario o si astiene. La problematica è, dunque, rilevante in quanto si è dinnanzi alla prova concreta di un dissidio tra l’organo gestorio e una parte (rilevante) della compagine societaria.
Comincia, così, una sorta di secondo grado di analisi, nel quale risulta necessario comprendere se:
il diniego all’approvazione del bilancio di esercizio derivi da un dissenso generale nei confronti della gestione,
ovvero sia imputabile a specifiche voci di bilancio, in relazione alla determinazione delle quali si innesta anche il tema della responsabilità dei redattori del bilancio, specie in relazione alle voci soggette a stime (tipico esempio ne è la valorizzazione del magazzino).
Nel primo caso, l’unica soluzione è quella di concordare il cambio dell’amministratore o delle regole di gestione; nel secondo caso, invece, si tratta di comprendere la correttezza della bozza di bilancio, da un lato, e delle censure avanzate, dall’altro. Se, infatti, l’inerzia è facilmente superabile con un intervento tardivo, la censura sui “numeri” o sulla gestione risulta chiaramente un ostacolo di dimensioni maggiori, in relazione al quale possono subentrare anche valutazioni di tipo tecnico-aziendale che potrebbero (legittimamente) anche non essere possedute direttamente dal socio.
La fase di esplicazione e mediazione risulta essenziale, magari ricorrendo al supporto di terzi dotati delle necessarie competenze tecniche; è a tutti chiaro, comunque, che in questo caso l’incapacità di trovare una sintesi che possa raccogliere ampi consensi determina una situazione nella quale l’organo assembleare appare (probabilmente in modo stabile e irreversibile) incapace di assolvere alla funzione essenziale di approvazione del bilancio. In tal caso, gli amministratori dovranno, senza indugio, accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere all’iscrizione della stessa presso il registro delle imprese.
Peraltro, non è chiaro sino a che punto possa provvedersi ad apportare modifiche al documento sottoposto all’approvazione dei soci.
L’orientamento dei giudici
Sul versante intransigente, si sostiene che il bilancio possa essere solo approvato oppure no, senza poter apportare variazioni. Per esempio, il Tribunale di Palermo (decisione 10/4/2000), sostiene che la modifica al bilancio non potrebbe interessare la nota integrativa, di competenza esclusiva degli amministratori, così come rileva che l’articolo 2364 c.c. evoca il potere della sola "approvazione" del bilancio e, infine, modificando il documento si violerebbe il diritto dei soci a essere correttamente informati. Di maggiore ragionevolezza, invece, la tesi che sostiene la possibilità di apportare delle modifiche (specie quelle di lieve entità), posto che quanto presentato ai soci è pur sempre una bozza che diviene un “bilancio a tutti gli effetti” solo con l’approvazione definitiva.
Assonime, con il caso 5/2023 ritiene certamente che l’assemblea possa decidere una differente destinazione degli utili, rispetto alla proposta degli amministratori. La data di approvazione del bilancio può incidere anche sulla nomina dell’organo di controllo delle srl, secondo il disposto dell’articolo 2477 c.c., nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato, controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, ovvero abbia superato i limiti di legge. Ove non si dovesse provvedere, interverrà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese; tali nomine “forzate” si riscontrano nella pratica e si accompagnano a elementi di indeterminatezza (ruolo effettivo, compenso) che pare opportuno evitare.
Chiarito il tema, anche in tale eventualità occorre scongiurare l’ipotesi della società la cui assemblea non riesca ad approvare il bilancio per dissidi tra i soci ovvero versi in una situazione gestoria che la conduce al rischio di una crisi, circostanze che spesso si accompagnano tra loro e contribuiscono a inasprire i rapporti. In tal caso, l’inerzia dell’assemblea non solo si riflette sulla mancanza del bilancio ma, a catena, trascina anche la mancata nomina di un importante organo (o soggetto) nella fase di difficoltà economica.
Le imposte vanno versate nei termini
Nessun ritardo è giustificato dal Fisco e, pertanto, le imposte vanno versate entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio; se manca il documento annuale, si guarda comunque alla relativa “bozza”. Questo è, in sintesi, l’approccio utilizzato dall’amministrazione finanziaria per far fronte a un utilizzo strumentale da parte dei soci di presunte liti per ritardare il momento di versamento delle imposte; così, nel dubbio, i termini previsti dalla norma civilistica sono ritenuti invalicabili.
Il tema è risalente nel tempo in quanto la Cassazione già nei primi anni Novanta (sent. n. 79 dell’11/1/1994) aveva concluso che, in caso di mancata approvazione del bilancio, la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine per l’approvazione stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo.
Sappiamo che, per quest’anno, il termine di presentazione del modello dichiarativo risulta fissato al 31 ottobre 2025, ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ma risulta sufficiente sostituire al termine di presentazione della dichiarazione quello di versamento dei tributi dovuti per declinare la vecchia conclusione all’attuale situazione.
Posto che il termine ultimo è quello dei 180 giorni, in caso di mancata approvazione si dovrà
utilizzare il risultato emergente dalla “bozza” di conto economico,
operare le prescritte variazioni in aumento e diminuzione per individuare l’imponibile,
e provvedere al pagamento entro la fine del mese successivo;
quindi, tale termine coinciderebbe con la fine del mese di luglio.
Ove anche tale scadenza fosse superata e si volesse attendere il pronunciamento dei soci (nuovamente chiamati all’appello), si potrebbe ulteriormente profittare della disposizione che consente il versamento dei tributi con un differimento di 30 giorni, pagando la maggiorazione dello 0,4% entro il prossimo 30 agosto; oltre tale data occorrerà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare il ritardo nel versamento delle imposte.
Si ricorda, peraltro, che ove la società abbia approvato il bilancio in seconda convocazione, il differimento di tempo previsto rimarrebbe indifferente per il Fisco, che continua a richiedere il versamento delle imposte entro la fine del mese successivo a quello fissato per la prima convocazione.

Appare chiaro, dunque, come la legislazione fiscale abbia inteso affrancarsi completamente da malfunzionamenti delle assemblee societarie, specialmente quando tali anomalie raggiungono il livello di patologia.
Evidentemente, il versamento delle imposte effettuato tenendo conto di una “bozza” di bilancio, potrebbe determinare una differente quantificazione effettuata sul documento definitivamente approvato in un momento successivo.
In tale evenienza, qualora il debito tributario sia maggiore:
si potrà ricorrere al ravvedimento operoso per limitare le sanzioni dovute;
diversamente, qualora il versato si rivelasse eccedente, si potranno dirottare i maggiori versamenti a scomputo degli acconti dovuti, considerandoli come delle vere e proprie eccedenze.
Non va, poi, trascurato il fatto che gli eventuali problemi civilistici nell’approvazione del bilancio, potrebbero anche esporre la società a problemi di natura accertativa qualora le controversie tra i soci dovessero riguardare delle voci delicate del bilancio di esercizio come, per esempio, la gestione del magazzino ma anche i costi dedotti che si ritengono non completamente inerenti o riferibili all’amministratore, piuttosto che alla società.
Rispetto al caso del socio che decide di non partecipare, assai più delicata è la posizione di quello che manifesta voto contrario o si astiene.
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