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Esenzione Iva, basta la prova per recuperare l’imposta

Aggiornamento: 16 giu 2025

L'inosservanza del termine di 90 giorni per il trasferimento dei beni non pregiudica l'esenzione Iva, purché vi sia prova del trasferimento. Ecco come recuperare l'imposta versata in caso di regolarizzazione.

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L’inosservanza del termine di novanta giorni per il trasferimento nel paese Ue di destinazione dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del destinatario non pregiudica l’esenzione dall’Iva, purché vi sia la prova di detto trasferimento. In questo caso, il cedente può recuperare l’imposta che abbia eventualmente versato in sede di regolarizzazione, emettendo la nota di variazione in diminuzione o presentando richiesta di rimborso all’ufficio, nei termini rispettivamente previsti per l’esercizio di tali azioni.


E’ quanto si legge nella relazione illustrativa dello schema di dlgs correttivo di alcuni provvedimenti attuativi della riforma fiscale, che nel commentare l’art. 6, riguardante il termine di versamento dell’Iva sugli acquisti soggetti a reverse charge dei contribuenti forfettari, inaspettatamente si sofferma sull’integrazione che il dlgs n. 87/2024 ha apportato all’art. 7, co. 1, del dlgs n. 471/1997.


Integrazione normativa sulle cessioni intracomunitarie

L’integrazione in parola ha estesa alle cessioni intracomunitarie la previsione secondo cui, nel caso di cessione all’esportazione a cura del cessionario non residente, non imponibile ai sensi dell’art. 8, lett. b), del dpr n. 633/1972, il cedente è soggetto alla sanzione del 50% dell’imposta qualora il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori dell’Ue non avvenga nel termine di 90 giorni dalla consegna, salvo che nei 30 giorni successivi venga eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta. A decorrere dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, tale previsione si applica anche al cedente che effettua cessioni intraUe non imponibili ai sensi dell’art. 41, co. 1, lettera a), del dl n. 331/1993, qualora il bene sia trasportato in altro stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e non risulti pervenuto in detto stato entro 90 giorni dalla consegna, ferma la possibilità di evitare la sanzione regolarizzando la fattura, con versamento dell’Iva, nei 30 giorni successivi.


Alla luce dei principi e della giurisprudenza unionale, la nuova disposizione non può legittimare la pretesa impositiva laddove risulti provato, anche oltre il termine, che i beni oggetto della cessione abbiano lasciato il territorio dello Stato e siano arrivati nel paese Ue di destinazione. Venivano richiamate, in proposito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella ris. n. 98/2014 con riguardo alla mancata esportazione dei beni nel termine di cui alla lett. b) dell’art. 8, secondo cui il regime di non imponibilità è applicabile sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni…purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione. Nell’occasione, inoltre, l’Agenzia ha riconosciuto il diritto del cedente di recuperare l’Iva nel frattempo versata ai sensi dell’art. 7, comma 1, del dlgs n. 471/1997. “In particolare, per quanto concerne le modalità di recupero dell’imposta versata in sede di regolarizzazione, il contribuente potrà procedere all’emissione di una nota di variazione… In alternativa, il contribuente potrà sempre azionare la richiesta di rimborso….E’ evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione…e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell’imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.” La relazione illustrativa dello schema di dlgs correttivo conferma ora totalmente le suddette considerazioni.


Modalità di recupero dell'IVA versata

Nel prenderne atto, va però segnalato, riguardo al recupero dell’Iva regolarizzata, che l’alternatività fra l’emissione della nota di variazione (entro la dichiarazione annuale) e la richiesta di rimborso (entro due anni), è stata successivamente ridimensionata dall’Agenzia, secondo cui l’azione di rimborso è esperibile solo nel caso in cui il cedente non abbia potuto emettere, senza colpa, la nota di variazione. Rimangono inoltre ferme le perplessità già espresse nell’articolo sopra richiamato, a partire dal fatto che, diversamente che nelle cessioni all’esportazione a cura del cessionario non residente, nelle analoghe cessioni intracomunitarie i beni possono essere sottoposti a lavorazione per conto del cessionario, anche da parte di terzi.




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