Riammessi della rottamazione 4
- Walter Pittini

- 16 giu 2025
- Tempo di lettura: 4 min
In partenza 247mila comunicazioni.

I contribuenti decaduti riceveranno le lettere con le somme dovute. La riammissione prevede il pagamento entro il 31 luglio 2025.
Rottamazione-quater, da oggi via alle 247 mila lettere per i piani di rateazione dei decaduti. Per i carichi non oggetto di pagamento riparte il recupero coattivo.
Comunicazioni in partenza dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Sono pronte per essere spedite da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione le lettere ufficiali ai contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater, delle comunicazioni delle somme dovute. L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, si legge nella nota diffusa da Agenzia delle entrate- Riscossione, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe.
I cosiddetti decaduti sono i contribuenti che avevano presentato regolare dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2023, ma sono poi successivamente decaduti per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle prime due rate.
Il nuovo intervento normativo, che consente di far ripartire la definizione agevolata, è stato introdotto dall’art. 3-bis del D.L. 202/2024 (convertito dalla L. 15/2025), e prevede dunque una riammissione straordinaria alla definizione agevolata.
Riammissione entro il 30 aprile, pagamento entro il 31 luglio 2025
La norma disponeva che una volta presentata l’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate riscossione avrebbe esaminato l’istanza e comunicato entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.
Nella bozza di istanza comunica due voci:
il debito residuo alla data di elaborazione della comunicazione;
il debito oggetto della definizione agevolata, che è quello per il quale ricorrono i presupposti per accedere alla riammissione alla rottamazione.
Da questi due importi discende il debito da pagare per la definizione. “Sull’importo da pagare”, si legge nella nota in calce alle tre pagine di comunicazione, “a titolo di definizione agevolata sarà dovuta anche una somma a titolo di interessi, calcolati a decorrere dal primo novembre 2023”.
Il prospettino riportato è come segue:
“Debito residuo alla data del [data elaborazione]: euro xxxx
Debito oggetto di definizione agevolata: euro xxxx
Debito da pagare per la definizione: euro xxxx”
Per mantenere attivi gli effetti della riammissione, sarà necessario effettuare il primo pagamento – in unica soluzione o come prima rata del piano dilazionato – entro e non oltre il 31 luglio 2025.
Cosa contiene la comunicazione
La comunicazione dell’Agenzia riporta i dati identificativi del contribuente, la sintesi dei carichi oggetto della nuova definizione e l’importo dovuto. Oltre le voci di debito come in precedenza riportati, sono allegati i moduli precompilati con le scadenze fino al 2027, per chi ha scelto la massima rateizzazione.
Inoltre l’Ader fornisce la ripartizione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. E in base al numero di rate che il contribuente ha richiesto si fornisce il piano con la relativa data di scadenza.
Modalità di pagamento
La comunicazione precisa che il pagamento può essere effettuato utilizzando, entro le date di scadenza i moduli di pagamento precompilati attraverso cinque percorsi: il sito di Ader, presso la sezione servizi, la App Equiclick; i canali telematici di banche, poste italiani e coloro che aderiscono a Pago Pa; gli uffici della posta e gli sportelli bancari ma anche ricevitorie, tabaccai e bancomat; gli sportelli di Ader.
Per le somme inferiori a 50 euro è specificato che si deve procedere a unico versamento e non rateazione.
L’Agenzia ricorda che è anche possibile l’addebito diretto sul conto e specifica poi che “nel caso in cui si “intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione il contribuente potrà accedendo al portale scaricare i moduli di pagamento da utilizzare per il versamento."
Poi l’alert: Per i carichi per i quali non intende effettuare il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.
“Il pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione bancaria. In caso di mancato versamento alle scadenze, l’Agenzia dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.”
Rimozione dei vincoli bancari
Molti contribuenti interessati dalla misura si trovano oggi con conti bloccati, fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti presso terzi, come previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. In tali casi, le banche sono obbligate a congelare le somme presenti al momento della notifica del pignoramento e a versarle entro 60 giorni all’agente della riscossione.
Tuttavia, la nuova definizione agevolata – una volta comunicata e accompagnata dal pagamento – può consentire di rimuovere i vincoli e ripristinare la piena operatività bancaria e patrimoniale del contribuente.
In particolare, in presenza di saldo nullo o insufficiente alla data del pignoramento, una volta comunicato l’importo e decorso l’obbligo di riversamento, il conto dovrebbe poter tornare disponibile.
Una strada verso la regolarità fiscale
La rottamazione-quater bis non è una semplice sanatoria. Si tratta di una manovra di “rientro assistito” nei circuiti della fiscalità regolare, con abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio, e possibilità di rateizzare il debito residuo fino a 18 rate semestrali. Un’opportunità tanto più importante oggi, alla luce delle crescenti difficoltà economiche per imprese e famiglie. La fase operativa è ormai partita.
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