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Piattaforme digitali tra efficienza del prelievo e responsabilità degli operatori

Le piattaforme digitali si sono affermate come nodi strategici della nuova economia dematerializzata, operando come intermediari, aggregatori e facilitatori delle transazioni.

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Proprio su tali soggetti è stato progressivamente spostato l’asse del controllo: i legislatori hanno attribuito loro un ruolo centrale non solo nella raccolta e comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali, ma anche, in taluni casi, nella riscossione dei tributi. Questi interventi normativi, tuttavia, per quanto ispirati da esigenze di efficienza, sollevano interrogativi rilevanti in merito alla proporzionalità degli oneri imposti in capo a tali operatori.


La costante trasformazione dell’economia indotta dalla digitalizzazione ha modificato in modo strutturale le dinamiche della produzione e dello scambio di beni e servizi, rendendo sempre più sfumato il legame tra le attività economiche e i territori in cui esse generano valore. In tale scenario, le piattaforme digitali si sono affermate come nodi strategici della nuova economia dematerializzata, operando come intermediari, aggregatori e facilitatori delle transazioni.


Di fronte alla crescente difficoltà delle amministrazioni fiscali di tutto il mondo nel presidiare efficacemente i flussi economici generati in ambito digitale, i legislatori hanno progressivamente spostato l’asse del controllo proprio su tali soggetti, attribuendo loro un ruolo centrale non solo nella raccolta e comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali, ma anche - in taluni casi - nella riscossione dei tributi.


Un esempio emblematico di questa tendenza è rappresentato dalla direttiva n. 2021/514/UE (c.d. DAC7), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32/2023, che impone ai gestori di piattaforme digitali l’obbligo di raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali una pluralità di informazioni relative ai venditori attivi sulle loro interfacce. La logica sottostante è quella di tracciare i flussi economici alla fonte, affidando tale compito a un soggetto che - in virtù del proprio ruolo - dispone di tutte le informazioni rilevanti sulla transazione.


In parallelo, in ambito IVA, il legislatore unionale ha introdotto la figura del c.d. “fornitore presunto”, attraverso cui viene attribuita alle interfacce elettroniche che "facilitano" talune cessioni di beni la responsabilità per il corretto assolvimento dell’imposta.


La nozione di “diligenza esigibile”

Tali interventi normativi, per quanto ispirati da esigenze di efficienza, sollevano interrogativi rilevanti in merito alla proporzionalità degli oneri imposti in capo a tali operatori.

Il cuore della questione risiede nella nozione di diligenza esigibile, parametro che dovrebbe delimitare il perimetro della responsabilità dell’operatore, ma che, allo stato attuale, si presenta sfumato e fortemente soggetto a interpretazioni divergenti. Difatti, ai sensi dell’art. 5-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, in caso di mancato versamento dell’IVA, il “fornitore presunto” può essere esonerato da responsabilità solo laddove sia in grado di dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere di aver basato la propria dichiarazione e il relativo versamento su informazioni errate fornite dall’operatore che ha -in concreto- effettuato l’operazione. La dimostrazione di non poter ragionevolmente sapere dell’erroneità delle informazioni ricevute risulta particolarmente complessa, soprattutto in un contesto strutturalmente difficile da presidiare anche per gli operatori più organizzati.


È in questo contesto che si innesta la c.d. dottrina Kittel, elaborata dalla Corte di Giustizia (C-439/04) - la quale, sebbene originariamente concepita per fattispecie di partecipazione indiretta a condotte fraudolente - avvalora la possibilità di attribuire responsabilità in materia di IVA anche al soggetto che non abbia adottato adeguate misure di vigilanza in relazione alle operazioni in cui è coinvolto. Un simile paradigma, soprattutto in presenza di incertezze sulle condizioni che possono qualificare i controlli come “adeguati”, può essere strumentalmente utilizzato da amministrazioni fiscali particolarmente aggressive per estendere la responsabilità fino a configurare, di fatto, una responsabilità oggettiva in capo agli operatori per tutte le operazioni da essi intermediate.


Un equilibrio a rischio

Questa deriva applicativa rischia di compromettere l’equilibrio tra le esigenze dell’amministrazione e la natura privata degli operatori digitali.

La responsabilità basata sul principio del “knew or should have known”, se non ancorata a criteri certi e misurabili, finisce per traslare sulle piattaforme l’onere di prevenire frodi che spesso sfuggono anche agli stessi organi di controllo. In un ambito caratterizzato da flussi massivi, frammentati e transnazionali, in cui la piattaforma non dispone né di strumenti coercitivi né di accesso a banche dati pubbliche, diviene strutturalmente impossibile garantire un presidio assoluto sulle informazioni fornite dai propri utenti.


In tale scenario, i principi affermati da parte della Corte di Giustizia nella sentenza Global Ink Trade (C-537/22) assumono un rilievo centrale. I giudici europei rimarcano, in modo chiaro, che non è lecito pretendere dal soggetto passivo controlli invasivi o approfonditi propri dell’amministrazione fiscale. La diligenza richiesta deve essere ragionevole, calibrata sulle risorse effettivamente disponibili e sul contesto operativo in cui si inserisce l’attività dell’intermediario. Tale approccio si pone in controtendenza rispetto all’applicazione espansiva della dottrina Kittel, riaffermando la necessità di distinguere tra responsabilità per dolo o colpa grave e mero coinvolgimento in buona fede in una transazione successivamente rivelatasi fraudolenta.


Appare dunque indispensabile recuperare una visione sistemica del ruolo delle piattaforme, evitando che l’interesse - legittimo - al presidio del gettito fiscale si traduca in un’asimmetria regolatoria che penalizza gli operatori più visibili e strutturati.


In un sistema che ambisce a essere armonizzato e digitalmente orientato, l’efficienza dell’imposizione non può essere perseguita a scapito della sostenibilità operativa. Attribuire alle piattaforme un ruolo di collaborazione attiva è legittimo; trasformarle in surrogati dell’amministrazione tributaria, chiamati a esercitare un’attività di accertamento de facto, rischia invece di minare i principi di proporzionalità, certezza del diritto e libertà economica.


Servono linee guida tecniche condivise

Proprio per questo, appare urgente l’elaborazione - a livello europeo - di linee guida tecniche condivise, che individuino con chiarezza i controlli che, se adottati, pongano l’operatore in una posizione di sicurezza giuridica, senza imporre oneri eccessivi o irragionevoli. Solo un simile strumento, concertato tra istituzioni, amministrazioni e stakeholder del settore, può contribuire a superare l’attuale incertezza e restituire coerenza a un sistema che, per governare la complessità della digital economy, non può prescindere dalla efficace e leale collaborazione tra Amministrazioni fiscali e operatori privati.



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