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Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

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70125 Bari, BA, Italia

Oic 34

Bussola fiscale per resi, sconti e operazioni a premio.

Oic 34

A bilanci generalmente già approvati e depositati, e sul filo di lana delle scadenze dei versamenti d’imposta a saldo 2024, lo scorso 27 giugno il Mef ha diffuso (tra gli altri) il decreto con le attese disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili Ires e Irap,


in riferimento:

  • alle regole contabili derivanti dall’adozione del nuovo principio contabile nazionale Oic 34 “Ricavi”;

  • agli effetti delle modifiche ai principi contabili nazionali Oic 16 e Oic 31, pubblicate nel marzo del 2024, derivanti dall’introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino (si veda l’articolo in basso).


La derivazione rafforzata

Iniziando dalle conseguenze fiscali delle novità recate dal principio Oic 34, si può in buona misura sostenere che, essendo le novità in gran parte annunciate (in quanto simili a quelle assunte in occasione dell’emanazione dell’Ifrs 15), il ritardo con cui è stato approvato il decreto per i soggetti Oic non comporti grandi problematiche (si vedano Il Sole 24 Ore dell’11 novembre 2024 e la circolare Assonime 30/2023).


La base di partenza è che i fenomeni di qualificazione degli eventi, della loro imputazione temporale e collocazione in bilancio sono regolati dai principi contabili, con conseguente “derivazione rafforzata” ai fini fiscali anche laddove ciò avvenga in deroga alle disposizioni del Tuir (articolo 83, comma 1), a eccezione delle micro-imprese ex articolo 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata.


Quindi – come spiega la relazione accompagnatoria al decreto – ciò che non è stato puntualmente disciplinato segue la “derivazione”, poiché il Mef si è avvalso dell’opportunità (concessa dal comma 7-quinquies, articolo 4, del Dlgs 38/2005) di regolamentare unicamente i fenomeni di qualificazione o classificazione incerta ovvero di mera valutazione.


Pertanto, via libera alla rilevanza fiscale immediata (dal 2024) per le rettifiche ai ricavi riguardanti sconti e abbuoni, anche se effettuate in base a stime, e alle operazioni a premio che prevedono la possibilità di ottenere uno sconto sui prodotti ceduti dall’impresa. Nessun disallineamento anche in riferimento alle novità dell’Oic 34 in tema di segmentazione o raggruppamento dei contratti, di contabilizzazione del soggetto che agisce per conto terzi e per l’imputazione a periodo dei ricavi.


In particolare, gli sconti cassa che, a seguito della riformulazione dei principi contabili, non si classificano più in area finanziaria ma a diretta riduzione dei ricavi, mantengono tale configurazione anche ai fini dell’imposizione diretta e assumono piena rilevanza anche per l’Irap.


Nell’ambito delle operazioni e concorsi a premio, se il premio è un bene o un servizio diverso da quelli abitualmente venduti dalla società, si iscrive un accantonamento, che è deducibile solo nei limiti dell’articolo 107 del Tuir. Qualora, invece, vi sia la possibilità di ottenere uno sconto su acquisti futuri presso la medesima impresa, la rettifica al ricavo prevista dall’Oic 34 ha immediata rilevanza fiscale.


La disciplina dei resi

Ma è sulla contabilizzazione dei resi che la disciplina delle possibili conseguenze fiscali era maggiormente attesa.

In base al decreto (e alla relazione accompagnatoria), le riduzioni di ricavi stimate per resi quantificati “per masse” (così come quelli legate a penali contrattuali e legali) sono equiparate ad accantonamenti fiscalmente indeducibili. La deduzione avverrà quando:

  • il reso viene materialmente eseguito (con estinzione della passività iscritta all’origine);

  • la penale diventa oggettivamente certa e determinabile.


Nel caso dei resi, all’indeducibilità dello stanziamento consegue la detassazione dell’iscrizione del costo nelle rimanenze, a eccezione dei bilanci abbreviati, dove è sufficiente ripristinare il ricavo includendo ai fini fiscali il margine contabilmente sospeso. I resi valutati puntualmente (e non per masse), invece, non originano disallineamenti fiscali: il ricavo concorre a formare l’imponibile solo quando vi è ragionevole certezza che il reso non venga effettuato; prima di allora assumerà rilevanza (anche ai fini fiscali) il valore delle rimanenze iscritto ai sensi del principio contabile.




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