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Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

La mancata adesione condivisa esclude il lavoratore autonomo

La partecipazione a un’associazione professionale o a una società vincola al regime il singolo e l’ente collettivo.

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Vengono modificate anche le cause di esclusione e di cessazione per i lavoratori autonomi che partecipano a uno studio associato, a una Stp o Sta, introducendo requisiti rigorosi.


Cause di esclusione

Il Cpb 2025/2026 non potrà essere opzionato, data la nuova causa di esclusione introdotta nell’articolo 11 del Dlgs 13/2024, dai lavoratori autonomi previsti dall’articolo 54 Tuir che, contemporaneamente, partecipano a un’associazione professionale (articolo 5, comma 3, lettera c del Tuir) o a una società tra professionisti (Stp ex articolo 10, legge 183/2011) o a una società tra avvocati (Sta ex articolo 4-bis legge 247/2012). Questa causa non opera, invece, se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato per gli stessi periodi d’imposta cui aderiscono tutti i soci o associati.


L’esclusione lega biunivocamente il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo col soggetto giuridico, associazione, Stp o Sta, partecipato. Con una regola tipo «all-in, all-out» tutti i soggetti possono partecipare al Cpb 2025/2026 ma se anche uno solo non partecipa, per qualsiasi motivo personale o per eventuale esclusione, tutti sono esclusi.


Le cause di esclusione ora in essere applicabili sia al Cpb 2024/2025 sia a quello 2025/2026 sono:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti al primo concordato;

  • condanna per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, dall’articolo 2621 Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

  • con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli della proposta, aver conseguito redditi o quote di redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o arti e professioni;

  • adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario;


    nel primo anno cui si riferisce la proposta la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o la società o l’associazione di cui all’articolo 5 Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.


Cause di cessazione

Specularmente vengono introdotte due cause di cessazione per il Cpb 2025/2026.

Le associazioni professionali, Stp e Sta, cessano dal concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati (che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo) non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito con l’adesione alla proposta di concordato.


Stessa causa scatta in capo al singolo associato o socio quando la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento agli stessi periodi d’imposta, il reddito su base concordata.


Le altre cause di esclusione applicabili ai Cpb 2024/2025 e a quello 2025/2026 sono:

  • modifica dell’attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo Isa;

  • il contribuente cessa l’attività;

  • il contribuente aderisce al regime forfettario;

  • la società o l’ente è interessato da operazioni straordinarie e la società o l’associazione di cui all’articolo 5 Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;

  • il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori a7.746.853 euro.


Il caso Stp/Sta

Le Stp/Sta fino al 2023 erano escluse dagli Isa per la classificazione in una categoria reddituale, quella di impresa, diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello Isa sul lavoro autonomo.

Dal 2024 devono compilare il quadro F degli Isa per la raccolta dati utile ad alimentare il futuro Isa applicabile alle Stp/Sta.

Pertanto, le Stp/Sta sono tuttora escluse dall’applicazione degli Isa e non possono accedere al Cpb 2025/2026.




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