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Adesione entro il 30 settembre con la chance della revoca

La comunicazione dovrà essere trasmessa per via telematica dal contribuente oppure da un intermediario. Esclusi i forfettari.

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Nuova scadenza per l’adesione al concordato preventivo biennale dei soggetti Isa con possibilità di revoca per chi cambia idea in tempo utile.


Il Dlgs 81/2025 sposta il termine per l’adesione al 30 settembre, o ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece della precedente scadenza fissata al 31 luglio o settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.


La relazione illustrativa evidenzia che la modifica del termine è finalizzata, anche in conformità ai principi e criteri direttivi fissati dalla legge Delega, a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali.


Cosa cambia

I contribuenti Isa e i loro consulenti avranno, dunque, due mesi in più per decidere se aderire al Cpb 2025/2026 con l’ulteriore possibilità, rinvenibile nel modello approvato il 9 aprile con protocollo 172928/2025, di revocare una proposta precedentemente inviata.


Occorre rimarcare che la revoca non consentirà di annullare un’adesione perfezionata ma sarà utilizzabile solo da coloro che hanno inviato il modello Cpb 2025/2026 e, entro il prossimo 30 settembre, cambiano opinione e lo comunicano all’agenzia delle Entrate.


La scadenza messa a regime al 30 settembre mediante modifica dell’articolo 9 del Dlgs 13/2024 è sicuramente utile per poter valutare la convenienza o meno del Cpb allungando il periodo di monitoraggio a 9 mesi su 12, per il primo anno di adesione, così che i contribuenti dovranno “scommettere” solo sul risultato dell’ultimo trimestre dell’anno 2025 oltre che dell’anno successivo.


Nuovi adempimenti

Questo termine è comunque disallineato rispetto a quella per la presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termine è fissato al 31 ottobre o decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.


Questo obbligherà a un invio anticipato del modello dichiarativo congiuntamente con il modello Isa per coloro che vorranno effettuare un unico invio dei redditi/Isa e dell’adesione al Cpb 2025/2026 anche per evitare che, per qualsiasi motivo, i dati indicati nel modello Cpb possano essere difformi da quelli riepilogati nel modello redditi/Isa.


Qualora si opti per l’invio autonomo si dovrà inviare il modello avvalendosi del solo frontespizio del modello Redditi compilando l’apposita casella introdotta con una delle ultime modifiche ai modelli e alle relative istruzioni, denominata «Comunicazione Cpb», indicando il codice «1 – Adesione».


In tal caso, nel frontespizio andranno inserite solo le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti perché la dichiarazione dei redditi e il modello Isa, su cui si basa la proposta di Cpb, saranno trasmessi con separato invio entro il 31 ottobre.


Invece la comunicazione di revoca del Cpb può essere effettuata solo in via autonoma, usando la casella «Comunicazione Cpb» del frontespizio con indicazione del codice «2 – Revoca».


Anche in questo caso, nel frontespizio andranno inserite solo le informazioni sui dati anagrafici, al soggetto firmatario della comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato.


Adesione o revoca

Le istruzioni ricordano che la comunicazione di adesione al Cpb o di revoca va trasmessa per via telematica alle Entrate, dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro il termine previsto per l’adesione al Cpb per i periodi d’imposta 2025 e 2026 (il 30 settembre). Eventuali comunicazioni trasmesse dopo il termine non avranno alcun effetto.


Adesione e revoca non interessano i forfettari che hanno fruito dell’accordo con le Entrate per il solo 2024 e che non potranno più concordare il reddito stante l’abrogazione del regime per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).




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