top of page

Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Concordato preventivo biennale: regole e scadenze

Aggiornamento: 26 giu 2025

Come cambia l’accordo con il fisco per il pagamento anticipato delle tasse, dal calendario ai tetti della proposta. Ecco il riepilogo essenziale.

tuileries

Nuova formula per il concordato preventivo biennale (Cpb) dopo il via libera al provvedimento correttivo. Differito al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta) il termine per l’adesione da parte dei soggetti Isa, soglie massime di adeguamento per i contribuenti più affidabili, abrogazione dell’istituto per i contribuenti in regime forfetario e interventi sulle cause di esclusione e decadenza.

Con il via libera del provvedimento correttivo, a cura del Consiglio di ministri che ha approvato la versione definitiva, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ci troviamo di fronte a un istituto ampiamente rinnovato, rispetto all’impianto inziale, come introdotto dal dlgs 13/2024 .

  • Leggi anche: Concordato senza il ravvedimento 2023, stop alla proroga Covid per gli atti fiscali dal 2025

Differimento dei termini per l'adesione

Preliminarmente, rispetto al precedente schema di provvedimento, risultano confermati sia l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’applicazione concordato preventivo biennale ai contribuenti che adottano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, la cui applicabilità resta, quindi, limitata al solo 2024 e in via del tutto sperimentale, sia lo spostamento del termine, entro il quale i contribuenti possono esercitare la volontà di aderire al patto, che passa dall’originaria scadenza del 31/07 (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30/09 (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta), restando in vigore la possibilità di adesione autonoma.

Diritto e fisco: Speciale concordato, tutte le novità del dlgs correttivo

01:57

/

04:20

Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, rilevante ai fini dell’accordo, il provvedimento interviene sugli articoli 15 e 16 del dlgs 13/2024 al fine di introdurre, tra le componenti che “non” concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del dlgs 216/2023 (maxi deduzione che è prevista fino al 2027), con applicazione già dal biennio 2025/2026.

Le cause di esclusione e cessazione

Per quanto riguarda le cause di esclusione o di cessazione del concordato, a partire dal patto riferito al biennio 2025/2026 diventa possibile aderire al concordato soltanto nel caso in cui l’adesione sia eseguita da tutti i professionisti, soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale, con la conseguenza che le eventuali cause di cessazione, che riguardano il singolo professionista, scatteranno anche per l’associazione o la società in cui tale contribuente partecipa e viceversa.

Un ulteriore intervento concerne l’interpretazione autentica della causa di cessazione, di cui alla lett. b-ter), comma 1 dell’art. 21 del dlgs 13/2024 per la quale il concordato preventivo cessa di produrre i propri effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di (…) conferimento”; in tal caso affermato che le operazioni rilevanti ai fini della detta causa sono solo quelle che hanno per oggetto un ramo di azienda o l’intera azienda, non rilevando il mero conferimento in denaro da parte dei soci.

Incentivi all'adesione e calmierazione

Una ulteriore, quanto interessante, novità riguarda la previsione destinata a incentivare le adesioni attraverso la calmierazione dell’ammontare delle proposte di reddito e di valore della produzione Irap, per i contribuenti più affidabili, come risultanti dalle pagelle Isa; per questi contribuenti, infatti, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, in corrispondenza ai livelli di affidabilità fiscale rilevati nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (pagella del 2024, quindi, per la valutazione delle soglie utilizzabili per il biennio 2025/2026).

È stata introdotta, quindi, una soglia di incremento massimo del 10%, quando il contribuente ha realizzato un punteggio pari a 10, del 15%, con punteggio Isa compreso tra 9 e 10 e del 25%, con un punteggio Isa superiore a 8 ma inferiore a 9 ma, nel caso in cui la proposta presentata, considerando queste limitazioni, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali, come previsti dalla metodologia di calcolo del concordato, le limitazioni indicate non possono essere applicate.

La decadenza del concordato

Si modifica la causa di decadenza, di cui alla lett. e), comma 1 dell’art. 22 del dlgs 13/2024, che prevede, nella versione aggiornata, la cessazione del concordato, per entrambi i periodi d’imposta, in presenza di omissione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ma soltanto qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Focus Italia Oggi - La finanza innovativa per le imprese

Guida agli strumenti alternativi al credito per aver accesso a più liquidità

Acquista qui

Nella relazione illustrativa, infine, viene precisato che le due distinte cause di decadenza, di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell’art. 22 del dlgs 13/2024, sono state introdotte dal legislatore al fine di presidiare la correttezza e la veridicità di due ambiti dichiarativi diversi (dichiarazione dei ricavi e dei redditi e del valore della produzione netta basata sulla corretta e veritiera comunicazione dei dati rilevanti ai fini Isa) con la conseguenza, come da esempio proposto, che se un contribuente dichiara euro 10.000 di ricavi, da cui derivano euro 1.000 di reddito, e viene accertato un maggior ammontare di ricavi pari a euro 2.000 e, conseguentemente, un maggior reddito di pari importo, il detto incremento dei ricavi risulta del 20%, quindi, inferiore alla soglia del 30%, necessaria a determinare la decadenza, ai sensi della lett. a), comma 1 del citato art. 22.

riproduzione riservata

Commenti


bottom of page