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Concordato preventivo 2025/2026: chi rischia l'esclusione

Aggiornamento: 26 giu 2025

L'adesione al concordato preventivo biennale richiede l'assenza di debiti e condanne tributarie. Ecco i criteri fondamentali per evitare la decadenza.

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Slalom tra le cause di esclusione anche per valutare l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2025/2026. Numerosi i chiarimenti forniti recentemente ma resta fondamentale:

  • l’assenza di debiti,

  • l’applicazione degli Isa nell’anno precedente,

  • l’aver presentato le dichiarazioni dei redditi e non aver subito condanne definitive per reati soprattutto tributari.


    Per quanto disposto dal comma 2 dell’art. 10 del dlgs 13/2024, il concordato preventivo biennale (Cpb) non è applicabile se il soggetto Isa ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta. Con la lett. a) comma 1 del successivo art. 11, il legislatore ha reso inapplicabile il patto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; per quanto riguarda il biennio 2025/2026, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, naturalmente in presenza dell'obbligo ma, come chiarito dalle Entrate (Faq 25/10/2024 n. 14), l'omessa presentazione della dichiarazione Irap, relativamente al triennio precedente, non preclude l'accesso al concordato.


Validità della dichiarazione tardiva

Per effetto di quanto sancito dal comma 7 dell’art. 2 del dpr 322/1998 una dichiarazione presentata entro i novanta giorni dal termine ordinario si deve ritenere valida, non costituendo, quindi, una causa di esclusione dal concordato preventivo (Agenzia delle entrate, risposta del 27/01/2025).


Reati che precludono l'accesso al concordato

Non possono accedere al concordato, ai sensi della lett. b), comma 1 dell’art. 11 del dlgs 13/2024, i contribuenti che sono stati condannati, negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, per:

  • reati tributari, di cui al dlgs 74/2000;

  • false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

  • riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

  • impiego di denaro;

  • beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

  • autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).


Per il biennio 2025-2026, la causa di esclusione s’innesca in caso di condanne per reati commessi nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024 (ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato) e l’attivazione della causa di esclusione presuppone una condanna definitiva, con sentenza irrevocabile (circ. 18/E/2024 § 2.1.2 e Faq 25/10/2024 n. 1); alla pronuncia di condanna è assimilata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.


Redditi esenti e soglia del 40%

Per quanto disposto dalla lett. b-bis, comma 1 dell’art. 11 del dlgs 13/2024 sono esclusi dal patto anche i contribuenti che hanno conseguito, nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.


La causa di esclusione deve essere verificata con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato, con la conseguenza che per il biennio 2025-2026 si deve far riferimento al periodo d'imposta 2024.


L'Agenzia delle entrate (Faq dell’8/10/2024 n. 8) ha precisato che, ai fini della causa di esclusione in esame, assumono rilevanza le disposizioni che prevedono l'esenzione o l'esclusione di quote di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e che, ai fini del raggiungimento della soglia del 40%, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative; al contrario, non rilevano le componenti di reddito, come, per esempio le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d'impresa o i dividendi percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa (Faq 9/12/2024 n. 5) e il patent box (risposta 16/04/2025 n. 108).


Regime forfettario e operazioni straordinarie

Infine, costituisce causa di esclusione l’adesione al regime forfetario, di cui alla legge 190/2014, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, mentre la lett. b-quater comma 1 dell’art. 11 rende inapplicabile il concordato nei confronti delle società o enti che sono interessate da operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimento, non di denaro) o modifica della compagine sociale in aumento, salvo il caso del subentro di due o più eredi, limitatamente alle società o associazioni, di cui all'art. 5 del dpr 917/1986.



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