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L’affitto d’azienda non ferma il concordato preventivo

La cessione in affitto dell’unica azienda può essere causa di cessazione del concordato preventivo biennale a partire dal periodo d’imposta in cui si determinano minori redditi effettivi eccedenti la soglia del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato. È questa l’unica fattispecie indicata dai vari decreti in cui l’affitto d’azienda ha un qualche impatto sul Cpb.

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Pertanto, l’affitto dell’azienda o di un suo ramo è da ritenere che non possa costituire causa di blocco né di cessazione dell’accordo con le Entrate.


La circolare n. 9/E/2025 che ha riassunto la disciplina del Cpb (si veda il Sole 24 Ore del 25 giugno) e le varie interpretazioni fornite nel tempo anche tramite faq dell’agenzia delle Entrate, conferma implicitamente tale assunto in quanto non annovera l’affitto d’azienda tra le operazioni straordinarie che possono in qualche modo impattare sul reddito effettivo discostandolo da quello preso a base per la proposta.


Il legislatore ha infatti previsto delle fattispecie specifiche al verificarsi delle quali il Cpb non trova più applicazione perché sono variate significativamente le caratteristiche del contribuente rispetto al momento in cui è stata elaborata la proposta di concordato.


L’affitto d’azienda o di rami d’azienda non è richiamato né dall’articolo 11 del Dlgs n. 13/2024 che disciplina le cause che precludono l’accesso al Cpb, né nell’articolo 21 dello stesso provvedimento che individua le cause di cessazione. Pertanto, tali operazioni non appaiono in contrasto con la possibilità di fruire del Cpb tanto per il locatario che per il locatore ricordando che per quest’ultimo però la diminuzione del reddito di oltre il 30 per cento per effetto dell’affitto dell’unica azienda, può determinare la cessazione del concordato con tassazione sul reddito effettivo per effetto di una delle cause straordinarie previste.


Le operazioni che potenzialmente possono modificare le caratteristiche strutturali prese a base della proposta delle Entrate sono quelle di fusione, scissione, conferimento, inteso come conferimento di azienda o di un ramo grazie all’interpretazione autentica della norma resa dal Dlgs 81/2025.


In tutte queste fattispecie, quindi, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente originariamente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all’operazione straordinaria indipendentemente dall’effettivo manifestarsi di un maggior reddito effettivo.


La circolare n. 9/E/2025 riprendendo quanto già detto nella circolare n. 18/E/2024, evidenzia, anche se non previsto letteralmente dalle norme, che, attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di azienda o di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal Cpb, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione e il conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda).


Vanno comunque monitorate attentamente tutte le possibili operazioni straordinarie poste in atto in quanto se la fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di un ramo d’azienda avviene nel 2025 ma prima del 30 settembre (termine per l’esercizio dell’opzione), si è in presenza di una causa di blocco che non consente di accedere al Cpb 2025/2026 mentre le stesse operazioni se sono realizzate da un soggetto che aveva aderito al primo concordato 2024/2025, ne determinano la cessazione a decorrere dal 2025 senza impatti sulla precedente annualità. Va ricordato che il sistema descritto si applica sia al dante causa che all’avente causa (cedente o conferente e cessionario o conferitario).


Le operazioni straordinarie, compresi i conferimenti e/o le cessioni d’azienda, effettuati nel corso del 2024 possono dare origine a una causa di esclusione Isa per l’annualità 2024 in quanto in molti casi tali operazioni generano una cessazione di attività per il conferente/cedente e un inizio di attività per il conferitario/cessionario (circolare n. 17/E/2019). In questi casi, mancando l’applicazione dell’Isa sul periodo 2024, viene comunque inibito l’accesso al Cpb 2025/2026.




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