Tassazione agevolata, come funziona il nuovo concordato
- Walter Pittini

- 24 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 26 giu 2025
Come opera il regime di tassazione sostitutiva opzionale e quali sono le modalità di calcolo per i redditi eccedenti. Ecco cosa dice la maxi circolare.

Tassazione più contenuta, per effetto dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, solo nei limiti di un'eccedenza di reddito definito con il Fisco non superiore a 85.000 euro. Sulla differenza tra il reddito concordato e quello effettivo del periodo d’imposta precedente a quello di adesione al concordato preventivo (quindi, del 2024 per il biennio 2025/2026) eccedente si applica nelle misure più alte, rispettivamente, del 43%, in capo ai soggetti Irpef, e del 24%, in capo ai soggetti Ires.
La guida dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E di ieri, è intervenuta presentando, di fatto, una guida riassuntiva per la corretta applicazione del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, dopo le recenti e ripetute modifiche e interpretazioni. Con l’art. 19 del dlgs 13/2024, il legislatore ha definito i contenuti dell’accordo tra contribuente e Fisco in termine di entità della pretesa tributaria, dopo l’adesione, e quindi accettazione, della proposta concordataria stabilendo, quale principio generale, che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori e minori valori della produzione netta (ai fini, in tal caso, dell’Irap), realizzati in vigenza di concordato, non sono rilevanti per la determinazione delle imposte sui redditi e del tributo regionale.
Reddito effettivo e reddito concordato
In deroga a questo principio, però, il comma 2 dell’art. 35 del provvedimento che ha introdotto l’istituto, stabilisce che per il riconoscimento o la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, ancorate al possesso di requisiti reddituali, si deve tenere sempre tenere conto del reddito effettivo e non di quello definito con il detto istituto. Il primo passaggio è, per esempio, che ai fini della determinazione del versamento dei contributi previdenziali, il contribuente può, discrezionalmente, utilizzare il reddito concordato, limitatamente a quelli dovuti all’Inps (per i professionisti che aderiscono alle Casse private si versa sempre sul reddito effettivo), di qualsiasi genere (artigiani, commercianti e gestione separata), o versare sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello definito. Con riguardo alla determinazione degli acconti, l’agenzia si limita a ricordare la modalità semplificata del relativo calcolo per i periodi di vigenza dell’accordo evidenziando, in particolare per il primo periodo d’imposta di adesione (quindi 2025, per il biennio 2025/2026), che se l’acconto è d seconda o unica rata dell’acconto, sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente. Se si applica il detto metodo anche ai fini Irap, la maggiorazione è sempre dovuta ma nella misura inferiore del 3% mentre se si applica il “metodo previsionale”, l’acconto deve essere determinato con le regole ordinarie, maggiorazione e, comunque, in sede di calcolo del saldo, la maggiorazione deve essere scomputata dal tributo principale (Faq 28/05/2025).
Regime di tassazione sostitutiva
L’art. 20-bis del dlgs 13/2024 ha disciplinato un regime di tassazione sostitutiva opzionale, sicuramente vantaggioso, che prevede l’assoggettamento a una imposta sostitutiva variabile in base ai voti Isa ottenuti nel periodo precedente (voto, pari o superiore a 8 per il 10%, pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 per il 12% e inferiore a 6 per il 15%) sulla parte di reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) derivante dall’adesione al patto, eccedente il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente il biennio oggetto di accordo (quindi, 2024 per il biennio 2025/2026), rettificato secondo quanto indicato dagli articoli 15 e 16 del dlgs 13/2024. Si consideri che il reddito del periodo d’imposta 2025 tiene conto dei redditi dichiarati per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia, di cui all’allegato “1” del decreto del 28/04/2025. L’agenzia evidenzia che, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto correttivo (art. 8 del dlgs 81/2025), il regime sostitutivo si rende applicabile sulla differenza tra reddito concordato e quello effettivo del periodo d’imposta antecedente se non superiore a 85.000 euro mentre, nel caso in cui l'eccedenza risulti superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 43%, di cui alla lett. c), comma 1 dell’art. 11 del dpr 917/1986 (Tuir), per i soggetti Irpef, e nella misura del 24%, di cui all’art. 77 del medesimo testo unico, per i soggetti Ires; per le società e associazioni, di cui all’art. 5 e 116 del Tuir, il superamento del limite indicato deve essere verificato in capo al soggetto collettivo, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata a socie associati.
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