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Concordato biennale, nuove soglie incentivano l'adesione dei contribuenti

Il decreto correttivo introduce soglie sulle eccedenze di reddito, spingendo i contribuenti più affidabili ad aderire al concordato preventivo biennale per il 2025/2026, con vantaggi fiscali e protezione da controlli futuri.

CPB

Forte spinta all’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) dopo il correttivo. Al di là dell’incognita, sempre presente, dei redditi effettivi da realizzare nel biennio 2025/2026, l’introduzione di soglie sulle eccedenze di reddito rispetto al 2024 dal 10% al 25% per i contribuenti più affidabili è sicuramente un incentivo all’adesione.


Com’è noto la disciplina applicabile al concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024, è ulteriormente innovata per effetto del dlgs 81/2025 (decreto correttivo), con conseguente aggiornamento delle istruzioni e del software “Il tuo ISA 2025 CPB". Pertanto, risulta estremamente utile valutare i vantaggi e gli svantaggi all’adesione, tenendo conto che il patto è finalizzato a stabilire un livello di tassazione predeterminato per un biennio, proteggendo i contribuenti, sebbene non totalmente, da possibili e futuri controlli fiscali.


Vantaggi dell'adesione e regime premiale

Posto che il concordato per il biennio 2025/2026 è limitato ai contribuenti che applicano effettivamente gli indici di affidabilità fiscale (Isa) nel 2024, per quanto disposto dal co. 3 dell’art. 19 del dlgs 13/2024, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale applicano il regime premiale, di cui al co. 11 dell’art. 9-bis del dl 50/2017, benefici Iva inclusi, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale (Agenzia delle entrate, circ. 18/E/2024 § 2.5); in sintesi si tratta di vantaggi sulle compensazioni, per il rilascio del visto di conformità, sulla disapplicazione della disciplina delle società di comodo e sulla esclusione dalla determinazione sintetica del reddito e quant’altro.


Limitare il pagamento delle imposte

Per quanto concerne le valutazioni che ogni contribuente deve eseguire è importante ricordare che l’adesione comporta la possibilità di limitare il pagamento delle imposte o, meglio, di pianificare l’entità delle stesse e, se soggetto Inps, anche di limitare l’esborso per il versamento dei contributi che possono essere determinati sul reddito concordato anziché sul reddito effettivo; peraltro, rientrano tra coloro che possono aderire al patto, i contribuenti che non hanno potuto aderito al biennio 2024/2025 anche per la presenza di uno o più cause di esclusione.


Tassazione sostitutiva opzionale

Al fine di rendere più appetibile il concordato preventivo attraverso la riduzione del carico impositivo, l’art. 20-bis del dlgs 13/2024 prevede un sistema di tassazione sostitutivo opzionale, applicabile nei periodi di imposta di efficacia del concordato; l'opzione può essere eseguita anche per una sola delle due annualità oggetto di adesione (Faq 8/10/2024 n. 2) ma il contribuente può valutare l’eventuale disapplicazione in presenza di perdite fiscali non utilizzabili in caso di utilizzo di questa modalità. L'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale (voti 8,9 e 10 aliquota del 10%, voti 6 o 7, aliquota 12% e voti 5 o inferiori, aliquota del 15%) relativo al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato, ossia il periodo 2024, ai sensi del citato art. 20-bis.


Accertamenti presuntivi e cause di esclusione

Inoltre, l’adesione porta a non subire accertamenti presuntivi e alla possibilità di essere escluso anche dall’inserimento nelle liste selettive nonostante le verifiche su cause di esclusione e/o decadenza e pur tenendo conto che il patto potrebbe saltare in relazione alla presenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente o se risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, ai sensi della lett. a), co. 1 dell’art. 21 del dlgs 13/2024.


Limiti all'eccedenza del reddito

Un ulteriore vantaggio è quello relativo al fatto che le proposte di reddito e del valore della produzione netta ai fini Irap, rivolte ai soggetti con elevato punteggio Isa, inoltre, possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (per il biennio 2025/2026 si fa riferimento al 2024) a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli art. 15 e 16 del dlgs 13/2024. In particolare, l’eccedenza massima non può superare il 10% con punteggio Isa pari a 10, il 5% con punteggio Isa compreso tra 9 e 10 e il 25% con punteggio Isa superiore a 8, ma inferiore a 9, ai sensi dei co. 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 9 del dlgs 13/2024, come inseriti dal co. 1 dell’art. 14 del dlgs 81/2015; è previsto, però, che se la proposta formulata dall’Agenzia risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del concordato preventivo biennale (Cpb), le dette limitazioni non possono trovare applicazione.




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