Concordato biennale: cause di esclusione e criticità per i professionisti
- Walter Pittini

- 26 giu 2025
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Le nuove norme fiscali impongono scelte condivise tra professionisti e società. L'Agenzia delle entrate evidenzia criticità per chi partecipa a società tra professionisti, con possibili esclusioni dal concordato preventivo.

O tutti o nessuno. Nell’ambito del concordato preventivo biennale (Cpb), infatti, si prevede che l’adesione all’accordo, per il biennio 2025/2026, debba avvenire, in presenza di un professionista con posizione individuale, congiuntamente, ovvero sia a cura del lavoratore autonomo sia a cura dell’associazione o della società tra professionisti (Stp) o della società tra avvocati (Sta), cui lo stesso partecipa.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 24/06/2025 n. 9/E (§ 1.9), ha trattato le nuove cause di cessazione dal patto con il Fisco, di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell’articolo 21 del dlgs 13/2024, inserite a cura della lett. b), comma 1 dell’articolo 9 del dlgs 81/2025 (decreto correttivo).
Si tratta, in particolare, di due cause di cessazione piuttosto invasive e che impongono a due soggetti, di fatto distinti e autonomi, di prendere e mantenere nel tempo una scelta condivisa, anche in caso di mutamento radicale delle singole posizioni.
L’Agenzia delle entrate, tra l’altro, ha esaminato queste nuove cause di esclusione e/o cessazione, come introdotte dall’art. 9 del dlgs 81/2025 destinate ai professionisti che, contestualmente, sono in possesso di una posizione autonoma e che dichiarano individualmente i redditi, di cui al comma 1 dell’articolo 54 del dpr 917/1986, e che partecipano, al contempo, in associazioni professionali e/o società di professionisti (Stp) e/o società tra avvocati (Sta).
Di fatto, a decorrere dal biennio 2025/2026, è possibile aderire al concordato preventivo biennale soltanto nel caso in cui la detta scelta sia condivisa da tutti i professionisti soci o associati e dalla relativa associazione o società professionale; la cessazione dell’accordo per il singolo professionista travolge anche il soggetto collettivo, cui tale soggetto partecipa, e viceversa.
Le nuove cause di esclusione, però, non impattano sul concordato preventivo biennale 2024/2025, in quanto inapplicabili a questa versione, e l’Agenzia delle entrate ricorda, ulteriormente, che la nuova causa di esclusione e/o cessazione non riguarda i contribuenti che hanno aderito, al concordato per il biennio 2025/2026, in data anteriore a quella di entrata in vigore (13/06/2025) del decreto legislativo 81/2025 (decreto correttivo).
Cause di esclusione e impatto temporale
La prima conseguenza concerne la situazione, assai ricorrente, del disallineamento temporale nelle scelte tra i due soggetti coinvolti (professionista e associazione o società) poiché, per esempio, se il professionista ha già aderito al patto per il biennio 2024/2025 non è possibile, per l’associazione di cui lo stesso fa parte, di aderire al concordato per il biennio successivo (2025/2027), stante il fatto che lo stesso lavoratore autonomo non può accettare, avendo già aderito per il precedente biennio, la proposta dell’agenzia per il biennio 2025/2026.
L'esclusione e gli ISA
L’Agenzia delle entrate precisa anche che la causa di esclusione non opera se, per l’attività esercitata da uno dei due soggetti coinvolti, professionista da una parte e soggetto collettivo (associazione e/o società) dall’altro “non risultano approvati gli Isa” ma dal tenore letterale del chiarimento sembra che l’accordo risulti precluso nel diverso caso in cui la mancata applicazione degli Isa derivi dalla presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).
Si ricorda, infatti, che sono interessati dall'applicazione del concordato preventivo biennale i contribuenti (sia soggetti Irpef, sia soggetti Ires) a cui “concretamente” si applicano gli indici di affidabilità fiscale (Isa), ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13/2024.
L'accesso al concordato preventivo risulta precluso se, per il periodo precedente a quello di efficacia del concordato (quindi 2024, per il biennio 2025/2026), per l'attività svolta, non è stato approvato un modello Isa o se, per l'attività svolta, è stato approvato un modello Isa ma ricorre una causa di esclusione; non possono accedere al patto con il Fisco nemmeno i contribuenti esclusi che sono tenuti alla compilazione del modello Isa ai soli fini statistici (Agenzia delle entrate, circolare 18/E/2024 § 6.9 e risposta n. 109/2025).
Pertanto, premesso che talune società tra professionisti (per esempio, quelle costituite tra commercialisti) risultano escluse dall’applicazione degli Isa, sebbene siano tenute alla presentazione del modello, esclusivamente ai fini statistici e, quindi, per la mera acquisizione dei dati, si appalesa una criticità al momento irrisolvibile nel caso in cui il professionista sia propenso all’adesione al concordato per il biennio 2025/2026 con la propria posizione individuale ma partecipi, in qualità di socio, e magari anche in misura irrisoria, in una società tra professionisti (Stp); lo stesso professionista, infatti, per la nuova causa di esclusione non potrà aderire giacché il modello Isa destinato alla società (DK05U), pur essendo approvato, non si risulta, per specifica previsione, concretamente applicabile.
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