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Approvato il nuovo Testo Unico dell'Iva: in vigore dal 2026

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al riordino della normativa, accorpando leggi e disposizioni. Ecco le principali novità introdotte.

iva

Approvato il Testo Unico dell’Iva, le cui disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2026.

Nella riunione di ieri, 14 luglio 2025, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento di riordino della materia, che accorpa in un solo atto giuridico la legge istitutiva dell’imposta, la normativa sugli scambi intracomunitari, quella sul regime del margine e tutte le altre norme “esterne” emanate nei decenni scorsi. Sotto il profilo sistematico, la tecnica adottata, come spiega anche la relazione illustrativa, ricalca per quanto possibile quella della direttiva Iva “rifusa” nel 2006.


Quattro le tabelle che completano il testo, la principale delle quali è la tabella A, che elenca i prodotti agricoli e ittici (parte I) e i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta del 4, 5 e 10% (parte II, III e IV), depurata delle varie previsioni non più in vigore e integrata, anche in questo caso, con le norme esterne, ad esempio quella che prevede l’aliquota del 10% per le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di fabbricati abitativi (art. 7 della legge n. 488/1999).


Leo: Accorpate più di 500 modifiche

Il viceministro dell’economia Maurizio Leo ha dichiarato: « Il testo unico Iva appena approvato rappresenta un importante riordino complessivo di una materia su cui sono intervenuti, dal 1973, anno di entrata in vigore del tributo, ad oggi, più di 500 modifiche. Con questi provvedimenti il Governo conferma il proprio impegno nella costruzione di un sistema tributario moderno, orientato alla compliance e alla competitività. Tassello dopo tassello stiamo realizzando una riforma epocale, che metterà l’Italia nelle condizioni di competere con le maggiori economie mondiali”.


Novità per il non profit

Il T.U. recepisce la nuova disciplina dei rapporti tra associazioni e soci, come modificata dal dl n. 146/2021, la cui decorrenza è stata più volte prorogata, da ultimo al 1° gennaio 2026. Considerato che questa data coincide con quella di applicazione del Testo Unico, quest’ultimo riporta soltanto la normativa aggiornata, e non anche quella applicabile attualmente fino al 31 dicembre prossimo. E’ chiaro che, in caso di ulteriore proroga di tale termine, occorrerà una norma di coordinamento per ripristinare temporaneamente la normativa attuale.


Di conseguenza, nell’art. 3 del T.U, che definisce il requisito della soggettività passiva con riferimento agli esercenti attività d’impresa, non figurano più le disposizioni speciali, contenute nel quarto comma e ss. del dpr n. 633/1972, che non considerano attività commerciali, agli effetti dell’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti, effettuate in conformità agli scopi istituzionali, ancorché dietro pagamento di corrispettivi specifici, da talune associazioni (politiche, sindacali, religiose, ecc.). Dette operazioni figurano ora, con qualche modifica necessitata dall’adeguamento alla normativa unionale, tra le operazioni esenti dall’imposta elencate nell’art. 37 del T.U.


Norme di interpretazione autentica

Recepimento di norme interpretative

Non sono state sistematizzate ed integrate nelle varie disposizioni pertinenti, bensì raccolte nell’art. 169, numerose norme di interpretazione autentica, per esempio quella dell’art. 51 della legge n. 342/2000, secondo cui non è da intendere rilevante ai fini dell’Iva, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.


Tra le norme interpretative raccolte nell’art. 169 vi è anche, alla lettera hh), quella dell’art. 3, comma 5, del dl n. 250/1995, recante precisazioni sul presupposto del rimborso del credito Iva basato sull’aliquota media, secondo cui sono esclusi dal calcolo gli acquisti di beni ammortizzabili e le spese generali. Al riguardo, come già segnalato ieri da questo giornale, le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle entrate (dichiarazione annuale e istanza di rimborso trimestrale) affermano invece che le spese generali devono essere incluse tra gli acquisti rilevanti nel calcolo. Questa costante indicazione, invero, si basa probabilmente sull’originaria formulazione della norma, contenuta nei decreti legge n. 48/1995 e n. 132/1995, non convertiti, che non faceva cenno alle spese generali, poi confluita, con l’aggiunta del riferimento a tali spese, nel citato art. 3, comma 5, dl n. 250/1995.



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