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Frodi Iva, ok al cumulo di sanzioni per i cessionari

La Corte Ue conferma che i cessionari coinvolti in frodi Iva possono essere obbligati a pagare l'imposta non versata dal fornitore e vedersi negato il diritto alla detrazione.

IVA

Ok al cumulo delle tutele erariali sulle frodi Iva: al cessionario che, con il proprio acquisto, partecipa all’operazione fraudolenta, può essere richiesto, in veste di responsabile solidale, il pagamento dell’imposta fatturata ma non versata dal fornitore e, nello stesso tempo, può essergli rifiutato il diritto di detrarre quella stessa imposta.


L’applicazione congiunta di queste due misure nei confronti del medesimo soggetto non contrasta con la direttiva Iva e con il principio di proporzionalità, poiché rispondono ad obiettivi diversi: l’una ad assicurare la riscossione del tributo dovuto sulle operazioni imponibili, l’altra a contrastare le frodi.


E’ quanto ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 10 luglio 2025, causa C-276/24, pronunciandosi per la prima volta sulla possibilità di applicare congiuntamente, nei confronti dello stesso soggetto passivo, la responsabilità solidale del terzo per l’Iva dovuta ma non versata da colui che effettua l’operazione imponibile, come consentito dall’art. 205 della direttiva Iva, e il diniego del diritto alla detrazione in caso di partecipazione alla frode, come statuito dalla giurisprudenza unionale.


La sentenza apre così la strada, nell’ordinamento nazionale, al possibile diniego della detrazione al soggetto passivo responsabile solidale dell’imposta dovuta dal fornitore, nelle ipotesi previste dall’art. 60-bis del dpr n. 633/1972.


Il quesito dalla Repubblica ceca

La questione, sollevata dai giudici della Repubblica ceca, mirava a chiarire se l’art. 205 della direttiva, alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che non consente una prassi nazionale che impone al soggetto passivo, destinatario di una cessione di beni a titolo oneroso, un obbligo solidale di versare l’Iva dovuta dal fornitore di tali beni, anche nel caso in cui a tale soggetto sia stato negato il diritto alla detrazione dell’Iva versata su tale cessione in ragione della sua partecipazione alla frode.


La posizione della Corte di Giustizia

La Corte osserva in primo luogo che il predetto articolo consente agli Stati membri di prevedere che una persona diversa dal debitore sia tenuta in solido al pagamento dell’Iva sull’operazione imponibile, purché tale misura sia giustificata dai rapporti di fatto o di diritto tra le due persone interessate, in particolare allorché tale persona era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza che il debitore principale non avrebbe versato l’imposta, circostanza che, nella fattispecie, l’autorità fiscale ha ritenuto sussistente in forza di una presunzione che l’interessato non risulta avere confutato.


Siffatta responsabilità solidale, aggiunge le Corte, non pregiudica l’eventuale applicazione delle norme nazionali di diritto civile, tra cui l’azione di regresso verso il debitore principale, ma non può essere condizionata dall’esito fruttuoso o meno di tale azione.


La lotta all’evasione

In secondo luogo, quanto al diritto alla detrazione, poiché la lotta contro l’evasione e l’abuso è obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva, le autorità e i giudici nazionali, secondo costante giurisprudenza, debbono negare tale diritto se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che esso è invocato dal soggetto passivo in modo fraudolento o abusivo; tale circostanza si verifica non soltanto quando l’evasione sia stata commessa da detto soggetto passivo, ma anche ove si dimostri che quest’ultimo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto dei beni per il quale invoca il diritto si iscriveva in un’evasione all’Iva, o perlomeno la agevolava.


Nella fattispecie, così come descritta dal giudice del rinvio, l’autorità era quindi tenuta a negare al soggetto passivo il diritto in esame.


Resta da stabilire se sia possibile applicare, contemporaneamente, le due misure consistenti, da un lato, nell’imporre al soggetto passivo destinatario della cessione l’obbligo solidale al versamento dell’Iva, ai sensi della norma nazionale fondata sull’art. 205 citato, e, dall’altro, nel negare al medesimo il diritto alla detrazione dell’Iva che ha pagato al fornitore.


Cumulabilità delle misure

Affermativa la risposta della Corte, secondo la quale la direttiva non impedisce l’applicazione congiunta, allo stesso soggetto passivo, di tali misure che perseguono obiettivi distinti e complementari consistenti, da un lato, nella lotta all’evasione fiscale e, dall’altro, nella corretta riscossione del tributo; imporre all’amministrazione di scegliere una delle due misure, significherebbe infatti rinunciare ad uno dei due obiettivi, il che non è giustificabile nel caso di soggetti passivi partecipanti ad una frode.


Infine, tale applicazione congiunta non implica un arricchimento senza causa dell’amministrazione, giacché essa si limita a riscuotere dal responsabile solidale l’imposta che avrebbe dovuto versare il fornitore dei beni e a negare al cessionario partecipante alla frode il diritto alla detrazione.



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