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Incentivati gli investimenti diretti e indiretti

investimenti

Il decreto interministeriale del 26 maggio 2025 (pubblicato in Gazzetta il 20 giugno) ha fornito le disposizioni applicative del credito d’imposta dell’8% sugli investimenti da parte di incubatori e acceleratori certificati nel capitale di startup innovative.


I soggetti beneficiari (articolo 4) sono gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituiti, iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;

  • non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • non sono destinatari di sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 e non vertono in altre condizioni ostative alla fruizione di agevolazioni pubbliche.


Gli investimenti ammissibili (articoli 5 e 6) sono i conferimenti in denaro nel capitale sociale di una o più startup innovative, effettuati direttamente o indirettamente, per il tramite di Oicr o di altre società che investono in via prevalente (per almeno il 70%) in startup innovative. L’investimento massimo consentito per anno è di 500mila euro (40mila euro di credito d’imposta). Previsto un “holding period” minimo di tre anni dalla data dell’investimento: la cessione, anche parziale, prima di tale termine, comporta decadenza dal beneficio e recupero del credito fruito, maggiorato di sanzioni e interessi (salvi i casi di disinvestimento indipendenti dalla volontà dell’investitore). Il contributo è concesso nel rispetto del regolamento europeo “de minimis”.


La procedura di accesso (articoli 8 e 9) è divisa in due momenti distinti e affidata a Invitalia (”soggetto gestore”):

1 istanza preventiva: domanda da presentare prima di effettuare l’investimento, in cui indicare l’ammontare di quest’ultimo, i dati della startup destinataria, la data presunta dell’operazione e l’importo del credito richiesto; tempi e modalità per la trasmissione delle istanze sono subordinate a un bando ministeriale di prossima emanazione, con assegnazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino al limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro per anno;

2 utilizzo del credito d’imposta: ricevuta la comunicazione dell’esito positivo dell’istanza ed effettuato l’investimento, il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e gli impieghi vanno monitorati nella dichiarazione dei redditi sino al completo utilizzo.


Per quel che concerne controlli documentali e decadenza (articoli 11 e 12), i beneficiari del credito devono conservare per cinque anni la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esecuzione dell’investimento, inclusa la ricevuta del bonifici contenente l’espresso riferimento al decreto interministeriale 26 maggio 2025, ed acquisire un’apposita certificazione rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti l’effettuazione e l’entità dell’investimento.


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