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Imposta di registro, liquidazione a cura del contribuente

Aggiornamento: 16 giu 2025

Circolare dell’Agenzia spiega le novità della riforma dell’imposta e dei tributi minori. Gli uffici verificheranno solo la regolarità dei versamenti.

Imposta di registro

Liquidazione dell’imposta di registro a cura del soggetto obbligato al versamento e non più a cura dell’ufficio competente. E, in caso di cessione di azienda e di applicazione delle aliquote differenziate, le passività devono essere attribuite alle attività trasferite (mobili o immobili) in misura proporzionale, tenendo conto soltanto del relativo valore e a prescindere dal collegamento delle stesse passività ai singoli elementi formanti l’attivo aziendale. Così l’Agenzia delle entrate ha pubblicato uno specifico documento di prassi (circ. n. 2/E) destinato ad analizzare le novità, introdotte dal dlgs 139/2024 e dal d.lgs. 87/2024, di attuazione dell’art. 10 della legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) in tema di imposte indirette, con particolare riferimento alle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di altri tributi minori.


Le novità per la registrazione degli atti

Con riferimento alle novità concernenti la registrazione degli atti e di autoliquidazione dell’imposta di registro, si conferma che la liquidazione del tributo, invece di essere eseguita dall’ufficio competente, come previsto in precedenza, spetta ora al soggetto obbligato, fatto salvo il caso degli atti giudiziari, di cui all’art. 37 del dpr 131/1986 (Testo unico del registro).


Gli uffici, pertanto, sono chiamati a verificare soltanto la regolarità della liquidazione dei versamenti desumibili dagli atti e, qualora emerga una differenza a favore dell’erario, il medesimo ufficio procede con la notifica di un avviso di liquidazione, escluso dal preventivo contraddittorio, con l’invito a eseguire la regolarizzazione del versamento nel termine dei sessanta giorni successivi; il pagamento eseguito entro detto termine beneficia della riduzione a un terzo delle sanzioni. Sul tema dell’imposta di registro e nel caso di cessione di azienda, ai sensi all’art. 23 del Tur, l’agenzia evidenzia la presenza di un principio che ammette, in presenza di determinate situazioni, la tassazione delle singole componenti formanti l’azienda, con applicazione di separate aliquote.


Le passività trasferibili 

Con riferimento alle passività trasferibili, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, la circolare precisa che l’imputazione ai beni mobili o immobili deve essere eseguita in misura proporzionale tenendo conto del relativo valore, senza tenere conto, però, del collegamento delle stesse passività ai singoli elementi componenti l’attivo aziendale. Nell’ambito delle divisioni, il legislatore ha integrato il comma 1 dell’art. 34 del Tur stabilendo che, in presenza di comunioni ereditarie, si deve tenere conto anche delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dei soggetti tenuti alla collazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile.


La riscossione sui provvedimenti giudiziari

Per la riscossione dell’imposta di registro dovuta sui provvedimenti giudiziari, stante la presenza del nuovo comma 1.1 dell’art. 57 del Tur, i soggetti passivi del tributo sono, in via principale, la parte condannata al pagamento delle spese e in via sussidiaria le altre parti del giudizio, con riferimento ai provvedimenti di condanna di somme e valori, altre prestazioni o consegna di beni e il debitore in presenza di decreto ingiuntivo; nel caso di compensazione delle spese, il pagamento, stante la solidarietà, resta dovuto in parti uguali da entrambe le parti. La conseguenza è che l’ufficio preposto deve richiedere il tributo alla parte condannata al pagamento delle spese o al debitore, nei confronti del quale il decreto ingiuntivo e divenuto esecutivo.


Gli atti aventi contenuto patrimoniale

Nell’ambito delle fattispecie su cui è dovuta l’imposta di registro si collocano anche gli atti aventi contenuto patrimoniale, con applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, come quelli avente ad oggetto i diritti edificatori e i contratti preliminari, ai sensi del novellato art. 9 e della nota all’art. 10 della tariffa, parte I, allegata al Tur.


L’imposta di bollo

Dopo aver analizzato le novità in tema di imposte ipotecaria e catastale, l’agenzia rileva la razionalizzazione della disciplina riguardante l’imposta di bollo e, in particolare, segnala una semplificazione nella modalità di versamento poiché, per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta deve essere assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione dello stesso (in linea di principio, quindi, entro trenta giorni dalla stipula), con utilizzo della delega “F24”.




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