Guida: imposta di bollo
- Walter Pittini

- 5 giu 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 16 giu 2025
Nel contesto bancario e finanziario, grava principalmente su conti correnti, libretti di risparmio, conti deposito e, in misura ancora più significativa, sui prodotti finanziari.

L'imposta di bollo rappresenta un prelievo fiscale che lo Stato italiano applica su determinate tipologie di documenti e transazioni finanziarie. Nel contesto bancario e finanziario, essa grava principalmente su conti correnti, libretti di risparmio, conti deposito e, in misura ancora più significativa, sui prodotti finanziari detenuti.
Al riguardo, è fondamentale quindi per ogni risparmiatore e investitore conoscere pienamente le dinamiche di questa imposta, al fine di gestirne l'impatto fiscale.
Quando si paga l'imposta di bollo sul conto corrente
L'imposta di bollo sui conti correnti è una tassa annuale fissa, il cui importo non varia in base alla giacenza media, ma dipende dalla natura del titolare del conto.
Per le persone fisiche, l'imposta ammonta a 34,20 euro all'anno. Questa somma viene addebitata dalla banca, generalmente in un'unica soluzione alla fine dell'anno solare (solitamente a dicembre) o al momento dell'estinzione del conto, se questa avviene prima.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio imprese, associazioni, enti), l’imposta è più alta, pari a 100 euro all'anno.
Per le persone fisiche esiste una soglia di esenzione, nei casi in cui la giacenza media annua del conto corrente sia inferiore a 5.000 euro. Questo parametro si calcola sommando i saldi giornalieri del conto per tutti i giorni dell'anno e dividendo il risultato per 365 (o per il numero di giorni di apertura del conto se inferiore all'anno). Al riguardo, è importante sottolineare che questa soglia si applica al conto singolo o al totale dei conti correnti detenuti presso lo stesso istituto bancario, se si considera la giacenza media aggregata.
Alla luce di quanto detto, l'imposta di bollo si applica quindi a tutti i conti correnti bancari e postali che superano la soglia di giacenza media annua di 5.000 euro per le persone fisiche, senza distinzioni in base alla tipologia del conto (ad esempio, conti tradizionali, conti online, conti a zero spese), purché rientrino nella definizione di conto corrente.
È importante notare che tale versamento non riguarda le transazioni. Quindi, il numero di operazioni o l'utilizzo del conto non influiscono sull'imposta, ma solo la giacenza media.
L’imposta di bollo sui prodotti finanziari (conto Titoli e investimenti)
L'imposta di bollo non si limita ai soli conti correnti, ma grava in modo rilevante anche sui prodotti finanziari detenuti. In questo contesto, l'imposta è calcolata in percentuale sul valore di mercato complessivo dei prodotti finanziari.
Per le persone fisiche, l'aliquota è pari allo 0,20% del valore di mercato (o del valore nominale se non quotati) dei prodotti finanziari detenuti al 31 dicembre di ogni anno. Non è prevista una soglia di esenzione.
Il valore di mercato è il prezzo a cui un bene può essere comprato o venduto in condizioni normali di mercato alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento. Nel contesto dell’imposta di bollo (o IVAFE se parliamo di prodotti finanziari detenuti all’estero), questo valore rappresenta la base imponibile su cui applicare l’aliquota dello 0,20%. Se il titolo è quotato in più mercati, si considera quello più rilevante per volume.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’aliquota è anch'essa dello 0,20%, con un limite massimo di 20.000 euro (tale limite non si applica alle persone fisiche).
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta massima che può essere dovuta è 20.000 euro, anche se applicando lo 0,20% al valore dei prodotti finanziari si otterrebbe un importo più alto. Questo significa che:
Se l’imposta calcolata è inferiore a 20.000 euro si paga l'importo effettivamente calcolato.
Se l’imposta calcolata è superiore a 20.000 euro si paga comunque e al massimo solo 20.000 euro.
Questa imposta si applica a una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui, le azioni e le obbligazioni, sia quotate che non quotate, i fondi comuni di investimento, SICAV e gli EFT, con il calcolo che si basa sul valore di mercato delle quote o azioni detenute, e i certificati di deposito e obbligazioni bancarie.
A questi si aggiungono anche i depositi a risparmio vincolati e non vincolati, fatta eccezione per i libretti di risparmio postali o bancari con giacenza media inferiore a 5.000 euro (esclusivamente per le persone fisiche), i derivati, i CFD e il forex. Per questi ultimi tre strumenti, sebbene la valorizzazione possa essere complessa, l'imposta si applica sul valore di mercato al 31 dicembre.
È importante notare che, a differenza del conto corrente, come detto, per i prodotti finanziari non esiste una soglia di esenzione valida per le persone fisiche e l’imposta dello 0,20% si applica a partire dal primo euro investito.
Quando si paga l'imposta di bollo sugli investimenti
L'imposta di bollo sugli investimenti viene calcolata con riferimento al valore complessivo dei prodotti finanziari detenuti al 31 dicembre di ogni anno.
L'addebito avviene, come per il conto corrente, di norma entro i primi mesi dell'anno successivo (spesso tra gennaio e marzo), direttamente da parte dell'intermediario finanziario (banca, SIM, SGR) presso cui gli strumenti sono depositati.
Nel caso di un conto titoli cointestato, l'imposta si applica sull'intero valore del dossier titoli e non viene divisa tra i cointestatari in base alla loro quota di possesso teorica, in quanto è un'imposta sul "contenitore" di strumenti finanziari.
Il contesto normativo e la rilevanza del D.P.R. 642/1972
L'imposta di bollo trova la sua disciplina principalmente nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Questa normativa stabilisce gli atti e i documenti soggetti a bollo, le aliquote e le modalità di applicazione. Le disposizioni specifiche relative ai conti correnti e ai prodotti finanziari sono state introdotte e modificate nel tempo, in particolare con le Leggi di Stabilità e i vari decreti fiscali.
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