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Su blocco e cessazione incidono le variazioni della compagine sociale

Le modifiche impattano sull’accesso al Cpb solo se riguardano società di persone. Effetto analogo per le operazioni straordinarie.

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Cause di blocco e di cessazione del Cpb in buona parte sovrapposte. Agli articoli 10 e 11 del Dlgs 13/2024 che impediscono l’accesso al concordato, dovranno guardare i soggetti che entro il 30 settembre intendono aderire al reddito proposto per il biennio 2025/2026. All’articolo 21 del Dlgs 13/2024, che regola le cause di cessazione della proposta accettata, dovranno fare attenzione coloro che non vogliono perdere l’effetto dell’opzione concordataria già esercitata.


Le Entrate hanno chiarito gli ambiti di applicazione delle cause di blocco e cessazione del Cpb nella circolare 18/E/2024 e nelle Faq pubblicate sul sito. Alla base della legittimità di accesso al Cpb resta il fatto di aver adeguatamente applicato gli Isa nel periodo precedente l’opzione (quindi nel 2024 per l’opzione 2025/2026).


Sono cause di blocco e/o di cessazione, tra le altre, le modifiche della compagine sociale e il verificarsi di operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o di rami d’azienda) nel primo anno di applicazione del Cpb o in costanza di durata dello stesso.


Compagine sociale

Concentrando l’attenzione sulla modifica della compagine sociale va evidenziato che le cause di blocco e/o di cessazione scattano solo quando la modifica riguarda soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (società di persone).


Quindi, tutte le volte in cui la modifica interessa la compagine sociale di una società di capitali, questa rimane estranea sia alle cause di esclusione sia a quelle di cessazione del concordato preventivo biennale. Anche se la modifica della compagine riguarda una Srl che ha optato per il regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir e quindi anche se, ai fini fiscali, la Srl è trattata come una società di persone “trasparente”.


Non sono previsti limiti quantitativi alla sensibilità della modifica della compagine sociale, per cui anche una variazione che impatta sull’1% del capitale sociale, in linea di principio può bloccare l’accesso al Cpb o causarne la cessazione.


Tuttavia, è previsto che bloccano o fanno cessare il Cpb le sole modifiche alla compagine sociale che «ne aumentano il numero dei soci e degli associati». In pratica, quindi, il subentro di nuovi soci che non aumenta il numero degli stessi, resta irrilevante riguardo alla possibilità per la società di aderire o mantenere efficace il Cpb.


Quindi, ad esempio, una cessione di una partecipazione di un socio accomandante a un singolo soggetto terzo non impatta sul Cpb. La stessa cessione, se effettuata a favore di due o più soggetti terzi, invece, blocca l’accesso o, se effettuata in costanza di durata, ne causa la cessazione.


Lo stesso principio opera in caso di aumento di capitale sociale. Un aumento versato solo dagli stessi soggetti componenti la compagine sociale, anche se in misura non proporzionale, non modifica il numero dei soci e quindi il Cpb resta accessibile o valido. Se, invece, nell’aumento intervengono nuovi soggetti terzi, il numero dei soci cresce, quindi scatta il blocco o la cessazione.


Nell’ipotesi in cui, per effetto della modifica della compagine sociale, il numero dei soci e degli associati dovesse diminuire, non si verifica alcuna causa di blocco e/o di cessazione. Quindi, ad esempio, ove alcuni soci restanti dovessero decidere di liquidare uno o più dei preesistenti, non si pongono problemi per il Cpb. Sono irrilevanti in relazione alle cause di blocco e/o cessazione anche le modifiche della compagine conseguenti al decesso del socio.


Ricordiamo che per le Entrate è irrilevante ai fini dell’opzione per il Cpb o per il mantenimento dell’efficacia della scelta, anche il fatto che la Srl possa optare per l’applicazione del regime dell’articolo 116 del Tuir, migrando dalla tassazione Ires del reddito all’imposizione Irpef dello stesso reddito per trasparenza in capo ai soci persone fisiche (o il passaggio inverso – Faq 4 del 25 ottobre 2024).



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