Non sono più causa di decadenza gli avvisi bonari pagati nei 60 giorni
- Walter Pittini

- 27 giu 2025
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Vale già per chi aderisce al Cpb 2024/2025. Per omessi e carenti versamenti possibile regolarizzare le somme a saldo e in acconto.

Per quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera e), del Dlgs 13/2024 costituiva causa di decadenza, e quindi il Cpb cessava di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta, l’omesso versamento delle somme dovute su base concordataria. Questa causa di decadenza, tuttavia, non produceva effetto laddove il contribuente si fosse attivato regolarizzando la propria posizione tramite ravvedimento operoso.
Nella Faq 6 del 17 ottobre 2024, l’Agenzia aveva chiarito che il ravvedimento relativo all’omesso/carente versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al Cpb restava eseguibile comunque solo fino al momento in cui il contribuente avesse ricevuto la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, Dpr 600/1973. Tale comunicazione, di fatto, bloccava la possibilità di regolarizzazione spontanea con conseguente verificarsi della causa di decadenza in caso di somme residue dovute.
L’ampia formulazione della norma faceva, peraltro, ritenere che rientrassero nei versamenti da monitorare anche quelli riferiti agli acconti dovuti applicando le specifiche regole previste, per i soggetti concordatari, dagli articoli 20 e 31 del Dlgs 13/2024.
L’articolo 15 del Dlgs 81/2025 prevede ora che la citata causa di decadenza si realizzi nel solo caso in cui, a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità, il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute sulla base dei valori concordati entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. La disposizione troverà applicazione anche con riferimento ai soggetti aderenti al Cpb 2024/2025.
Dal momento che la norma richiama la comunicazione prevista dall’articolo 36-bis, potranno formare oggetto di regolarizzazione tutte le violazioni riferibili ai controlli automatizzati legati a tale tipologia di verifica. Non solo, dunque, quelle per omessi e carenti versamenti delle somme dovute a saldo, ma anche le medesime violazione legate agli acconti.
Bisogna osservare che, in caso di ricevimento di una comunicazione di irregolarità parzialmente errata, sarà sempre possibile (nei 60 giorni) in autotutela richiedere, da parte del contribuente, la rettifica della comunicazione stessa. Il pagamento in tale ipotesi slitta ai 60 giorni successivi alla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute (comma 2, articolo 2, Dlgs 462/97).
Relativamente alla concreta applicazione della nuova disposizione, restano da chiarire alcune questioni operative legate al termine di adempimento in caso di ricevimento dell’avviso bonario da parte dell’intermediario e all’eventuale possibile rateizzazione delle somme richieste.
Con riferimento alla prima problematica, occorre ricordare che l’articolo 2-bis, comma 3, Dl 203/2005 prevede che il termine all’articolo 2, comma 2, del citato decreto 462/1997 venga ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito all’intermediario abilitato. Si tratta di fattispecie molto frequenti dal momento che è prassi degli intermediari abilitati optare per la possibilità di ricevere direttamente l’eventuale avviso bonario proprio in virtù del fatto che così si può avere un termine più ampio per effettuare le verifiche del caso. L’articolo 15 del Dlgs 81/2025 sembra, però, fissare nei 60 giorni un termine perentorio.
Riguardo al tema della rateazione, il riferimento è l’articolo 3-bis, comma 1, Dlgs 462/97 il quale prevede che: «Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo».
Anche su questo punto bisogna dire che il dato testuale dell’articolo 15 del Dlgs 81/2025 appare molto rigido prevedendo, per evitare la causa di esclusione dal concordato preventivo biennale, il pagamento delle somme «entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
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