top of page

Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Neoassunti, deduzione del 120% dal reddito oggetto di accordo

Vale per le opzioni del biennio 2025-2026. Lo sconto si applicherà sul minore importo tra costo dei neoassunti e incremento totale.

pannelli

Imprese e professionisti in concordato preventivo biennale potranno applicare la superdeduzione 120% prevista dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023.


Il Dlgs 81/2025 introduce, a partire dalle opzioni riguardanti il biennio 2025-2026, un ulteriore elemento di sconto dall’importo del reddito risultante dalla proposta dell’Ufficio. Dovrà essere chiarito se questa deduzione andrà neutralizzata nel calcolo degli acconti, come stabilito - per i contribuenti in regime fiscale ordinario - dal comma 400 della legge 207/2024.


Superdeduzione

Imprese e professionisti che aderiranno al concordato preventivo biennale con opzione per il biennio 2025-2026 e successivi avranno a disposizione un ulteriore potenziale sconto nella quantificazione del reddito su cui corrispondere Irpef o Ires.


Tra gli elementi di transito dal reddito di impresa e lavoro autonomo definito con la proposta di concordato all’imponibile da esporre nella dichiarazione, previsti dagli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024 (si veda l’articolo accanto), si aggiunge la superdeduzione 120% sul costo dei neoassunti prevista dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023.


A partire dalle opzioni biennali del periodo 2025-2026 (con espressa deroga al principio di irretroattività previsto dallo statuto del contribuente), imprese e lavoratori autonomi che, nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (periodo fissato dal comma 399 della legge 207/2024), matureranno le condizioni per accedere alla deduzione maggiorata del 20% (o del 30% per le persone meritevoli di tutela), potranno sottrarre il relativo importo dal reddito risultante dalla proposta di concordato.


In particolare, lo sconto spetterà ai contribuenti (imprese e professionisti) che, nell’esercizio 2025 (e poi, a scalare, nel 2026 o 2027), avranno effettuato nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato con contratto ancora in essere al 31 dicembre 2025 (o 2026 o 2027).


Occorrerà inoltre aver realizzato un incremento occupazionale sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia sul totale della forza lavoro confrontando a tal fine il numero di dipendenti a tempo indeterminato (e quello complessivo) al 31 dicembre 2025 (o 2026 o 2027) con il corrispondente numero medio del 2024 (o, rispettivamente, del 2025 o del 2026).


Doppio calcolo

La base dell’agevolazione, su cui si applica il 20% (o il 30%) che va poi sottratto dal reddito, è pari al minore importo tra il costo sostenuto nel 2025 (o 2026 o 2027) per i neoassunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo totale del personale iscritto a conto economico nell’esercizio 2025 (o 2026 o 2027) rispetto all’esercizio precedente (i professionisti usano il criterio di cassa).


In presenza di assunzioni sia di personale «ordinario» sia di categorie particolari (allegato al Dlgs 216/2023), il calcolo non genera problematiche nel caso in cui il costo del personale neoassunto è la base dell’agevolazione poiché risulta inferiore all’incremento complessivo tra un anno e quello precedente: al costo sostenuto per i neoassunti di ciascun gruppo («ordinari» e «particolari») si applica la percentuale di riferimento. Se invece l’incremento del costo complessivo (2025 su 2024 o coppie di bienni successivi) è inferiore al costo 2025, occorre ripartire l’importo in proporzione al costo delle due categorie.


Andrà chiarito se, anche per imprese e professionisti in concordato, si applichi la sterilizzazione della superdeduzione nel calcolo degli acconti Irpef o Ires prevista dal comma 400 della legge 207/2024.


La norma, da un lato, prevede di non poter tenere conto della superdeduzione nel calcolo previsionale, dall’altro, di dover ricalcolare senza super deduzione l’imposta liquidata ai fini dell’acconto con metodo storico.


Il richiamo dell’articolo 20 del Dlgs 13/2024 alle regole generali sugli acconti fa ritenere che la sterilizzazione si estenda anche a chi è in concordato.




© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti


bottom of page