Transizione 5.0
Beni complessi imputati per componenti.
COMMERIALISTA
A cura del redattore.
Con il nuovo piano Transizione 5.0 (articolo 1, commi 427-436 della legge 199/2025) il sostegno agli investimenti 4.0 abbandona il credito d’imposta per la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento: 180% fino a 2,5 milioni, 100 fino a 10 milioni, 50 fino a 20 milioni, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione opera per scaglioni sui montanti annuali, determinati per competenza: la collocazione temporale dei singoli costi fissa l’aliquota applicabile.
Il nodo emerge quando l’investimento è un bene complesso, ossia, nei termini dell’Oic 16 (paragrafo 45), una «unità economico-tecnica» composta da diversi beni coordinati in una linea produttiva.
Il principio impone di determinare il valore dei singoli cespiti che compongono la linea. Conta la riconducibilità unitaria della linea, non quella dei singoli pezzi: un componente privo di autonomia, come un gruppo di raffreddamento a servizio di una sola macchina, rientra nel perimetro come dotazione del cespite (circolare 4/E e risoluzione 152/E del 2017).
Ciascun bene e ciascun servizio si imputa però al proprio momento di effettuazione ex articolo 109 del Tuir: consegna per i beni, ultimazione per i servizi. Lo confermano le risposte dell’agenzia delle Entrate 336/2022, 355/2022 e 21/2023, che leggono l’operazione come «diverse e autonome acquisizioni di beni e servizi».
Gli oneri accessori (ad esempio i costi di allacciamento) si capitalizzano sui cespiti e, per i beni a comune, si ripartiscono pro quota (Oic 16, paragrafi 45-46), ma conservano la competenza del proprio momento di effettuazione.
Il punto è fissato dalla risposta 60/2025: gli oneri accessori non preventivabili, eseguiti in un anno successivo, restano in quell’anno anche per la quota afferente a un bene di esercizio e regime diversi. L’onere non eredita l’anno del bene servito.
Il risvolto è operativo. Sulla piattaforma Gse il campo «data di completamento» è la data di effettuazione ex articolo 109 e il riepilogo ordina i costi per anno di investimento: ogni acquisizione è un rigo con la propria data.
Quando gli oneri accessori hanno competenza diversa da quella del bene, si predispone un rigo aggiuntivo che eredita la descrizione del bene e vi aggiunge la locuzione «oneri accessori», con data e costo propri. Vale anche per il bene semplice con oneri accessori differiti. Il richiamo delle fatture interverrà con la comunicazione di completamento, non ancora attiva; nelle more lo split tra esercizi è documentato in perizia asseverata e libro cespiti.
In definitiva, l’aliquota di maggiorazione effettivamente spettante dipende dalla scomposizione nei cespiti e dalla datazione per competenza di ciascun costo, prima ancora che dall’ammontare complessivo dell’investimento.
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