Riforma fiscale: Terzo settore, crisi d’impresa e Iva nel nuovo decreto legislativo
Una profonda operazione di riordino normativo prende forma attraverso lo schema di provvedimento attuativo della legge delega: ecco tutte le principali novità.

Una profonda operazione di riordino normativo prende forma attraverso lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 111/2023, in materia di riforma fiscale. Il provvedimento, oggi in Consiglio dei ministri, tocca tre ambiti fondamentali: il Terzo settore, la disciplina dell’IVA e la fiscalità nelle procedure di crisi d’impresa. Il nuovo schema di decreto legislativo approvato in attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023) interviene in maniera trasversale su tre ambiti chiave del sistema tributario: il Terzo settore, la fiscalità delle imprese in crisi e la disciplina dell’IVA.
L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, semplificare e razionalizzare l’impianto normativo in coerenza con le direttive e i principi dell’Unione europea; dall’altro, sostenere la ripresa e la trasformazione del tessuto economico nazionale con misure fiscali più aderenti alla realtà operativa degli enti non profit e delle imprese in difficoltà.
Novità per il Terzo settore
Per quanto riguarda il Terzo settore, il decreto introduce la possibilità, per gli enti che cambiano la qualificazione fiscale dell’attività svolta, di evitare l’imposizione immediata delle plusvalenze da passaggio di beni dall’attività commerciale a quella istituzionale, purché tali beni restino destinati a fini civici, solidaristici e di utilità sociale.
Aggiornamenti sull'IVA
Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto, si registra un aggiornamento significativo della soglia per l’accesso al regime forfettario da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, innalzata da 65.000 a 85.000 euro, e una generale revisione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, che recepisce e sistematizza le precedenti norme agevolative sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti ETS, ma escludendo le imprese sociali in forma societaria.
Misure per la crisi d'impresa
Sul fronte della crisi d’impresa, la norma riformula l’articolo 88 del TUIR ampliando la platea delle ipotesi in cui le riduzioni dei debiti non generano sopravvenienze attive tassabili. In particolare, nel caso di concordato in continuità aziendale, piani attestati, accordi di ristrutturazione omologati o procedure equivalenti estere, le riduzioni eccedenti le perdite e altri elementi fiscalmente rilevanti non concorrono alla formazione del reddito, eliminando di fatto il disincentivo fiscale alla ristrutturazione.
Altre modifiche e conclusioni
La riforma dell’IVA prosegue inoltre con l’abrogazione, a decorrere dal 2026, del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, misura storicamente introdotta per agevolare gli esercizi commerciali ma ormai superata dalla tracciabilità e digitalizzazione degli incassi.
Viene poi riscritta la disciplina della detrazione IVA per gli enti non commerciali: la detrazione sarà ammessa solo in proporzione all’uso economico dei beni e servizi acquistati, secondo criteri oggettivi e previa tenuta della contabilità separata tra attività imponibili e attività escluse.
Il testo tocca anche aspetti tecnici legati ai servizi di pagamento, armonizzando la definizione di operazione di pagamento con le disposizioni europee. Complessivamente, il decreto segna un passo deciso verso la modernizzazione del sistema fiscale in chiave pro-competitività, pur lasciando aperti interrogativi interpretativi che dovranno essere chiariti in sede attuativa.
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