Tassazione dei redditi dei terreni
Aggiornamento: 12 ago 2025
Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni operative in seguito al riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni.

Dall’ampliamento delle attività produttive di reddito agrario ai vantaggi fiscali per le attività agricole che adottano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.
Dopo il riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, disposto dal decreto legislativo n. 192/2024 in attuazione della riforma fiscale, arrivano anche le istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le indicazioni sono state fornite nella circolare 12/E pubblicata poco fa sul sito istituzionale.
Il decreto n. 192/2024 è uno dei provvedimento di attuazione della riforma fiscale, intervenuto sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali.
Tra queste anche le nuove disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12, pubblicata l’8 agosto, fornisce tutte le istruzioni operative per l’applicazione delle novità, in particolare in merito al riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni.
Il documento approfondisce i diversi aspetti di novità, dalla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, con le disposizioni in materia di reddito agrario e i benefici fiscali per attività agricole tecnologiche e green, all’aggiornamento delle banche dati catastali.
Tra le modifiche introdotte dal Dlgs n. 192/2024, infatti, c’è anche quella che amplia il concetto di reddito agrario ai più evoluti sistemi di coltivazione in fabbricati accatastati. Una previsione esclusa dalla normativa fiscale precedente.
Per effetto di tale modifica, le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate utilizzando i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento.
In virtù di tale intervento normativo si considerano attività agricole che producono reddito agrario anche le produzioni di vegetali realizzate con sistemi di coltivazione innovative come, ad esempio, le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”.
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