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70125 Bari, BA, Italia

MODELLO 770

È STATA CONFERMATA LA SCADENZA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2025; LE INDICAZIONI GENERALI, LE CONFERME, LE PRINCIPALI NOVITÀ E IL DETTAGLIO DELLE MODIFICHE CHE RIGUARDANO I QUADRI ST, SV E SX.

COMMERCIALISTA

4 ottobre 2025

A cura della redazione


MODELLO 770

Approfondiamo qui le principali novità, che adeguano il modello alle novità fiscali previste per l’anno di imposta 2025, come ad esempio il trattamento integrativo introdotto per il settore turismo e il credito di imposta per il lavoro straordinario e notturno.


Le novità principali

L’anno 2024 porta come novità più significativa le modifiche che riguardano i quadri ST, SV e SX.


Vediamo nel dettaglio:

  • Il quadro ST, dedicato alle “Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive”, e il quadro SV, dedicato alle “Trattenute di addizionali comunali all’Irpef”, sono stati “alleggeriti”, al fine di semplificarne la compilazione. A tal fine, sono state previste, all’interno del punto 10: l’eliminazione della nota con codice “F”, riferita a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2016. Viene introdotta la nota con codice “M”, riservata alle Amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. È stata eliminata la nota con codice “N”, riferita alle residue rate di imposta nell’ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del precedente sostituto d’imposta. Abbiamo poi, sempre in riferimento a questi due quadri, la rimozione delle note con codici “1”, “2” e “3”, collegate ai tributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria. È terminata di fatto la rateazione delle somme al tempo sospese. Lo stesso al punto 15, con la rimozione delle note sempre relative ai tributi sospesi per emergenza sanitaria. Inoltre nel caso di eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025, è stato introdotto il codice 20, per consentire una gestione più chiara e uniforme.

  • Nel quadro SX, dedicato al “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”, è stata confermata l’indicazione dei trattamenti integrativi speciali per alcuni settori. In particolare, per i settori turismo, ristorazione e termale, è stata confermata l’esposizione dei crediti d’imposta per il lavoro notturno e straordinario del primo semestre 2024.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 25978/2025, ha introdotto le disposizioni attuative dell’articolo 16, d.lgs. 1/2024, in merito alla semplificazione del modello 770, per ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni: a decorrere dal 6 febbraio 2025 è possibile utilizzare il “modello F24/770” in alternativa al modello 770 di fine anno.

  • Il quadro ST

Approfondiamo quindi le istruzioni per la compilazione del quadro ST, che si compone di quattro sezioni. La prima va utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive operate.


Devono essere poi indicati:

  • i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2024 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;

  • il versamento relativo al credito del trattamento integrativo recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;


Come detto, non ci sarà più l’indicazione dei versamenti sospesi a seguito emergenza sanitaria, ma è stato istituito il codice 20 per indicare eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025.


La seconda sezione va utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti; la terza sezione serve per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti; la quarta sezione è riservata alle imposte sostitutive.


Nel caso di versamento a mezzo F24, si ricorda che l’anno di riferimento da inserire corrisponde al periodo d’imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Ad es. nel caso di versamento di ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2025 e riferiti al periodo d’imposta 2024, indicare come anno di riferimento il 2024; nel caso di trattenute di addizionale regionale all’IRPEF determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d’imposta 2024 indicare come riferimento il 2024.


Nel caso di errata indicazione nel modello F24 del codice tributo la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.


Nel dettaglio…

  • Nel punto 1 di ciascuna sezione va indicato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione va utilizzata anche nel caso di versamento con ravvedimento operoso.

  • Nel punto 2 va indicato l’importo delle ritenute operate, delle addizionali regionali trattenute e delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale. Non va compilato alcun rigo per il versamento della sanzione. Attenzione però perché al punto 9 occorre barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato ai punti precedenti, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.


Nel rigo SX1, colonna 6, va indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta per il primo semestre 2024.


Le indicazioni di carattere generale

Il Modello 770, al netto delle novità indicate, conferma le sue caratteristiche principali. Rivediamo quindi anche la sua composizione generale. Per cominciare, va utilizzato dai sostituti di imposta, comprese le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate in tema di:

  •  redditi da lavoro dipendente e assimilate;

  •  redditi da lavoro autonomo;

  •  redditi da provvigione;

  •  redditi diversi;

  •  redditi da capitale, compresi dividendi e proventi;

  •  ritenute operate sui pagamenti effettuati in relazione ai bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;

  •  ritenute operate in tema di locazioni brevi, cosi come certificate nella Certificazione Unica inviata entro lo scorso 16 marzo;

  •  somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;

  •  somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;

  •  somme liquidate percepite a seguito di cessione volontaria nel corso dei procedimenti espropriativi;

  •  somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni di urgenza.


Facciamo presente che:

  • per sostituto di imposta si intende qualunque soggetto che ha operato una ritenuta nei confronti di un altro soggetto, come ad esempio il datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente, il cliente titolare di partita IVA nei confronti del professionista, il condominio nei confronti dei propri fornitori;

  • l’invio del Modello 770 è possibile a condizione che il sostituto di imposta abbia trasmesso la Certificazione Unica;

  • in tema di redditi da dichiarare esclusivamente nel 730, la scadenza per l’invio della CU era prevista entro il 16 marzo 2025, anche nel caso di redditi relativi a prestazioni professionali o delle ritenute operate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA.


L’utilizzo della Certificazione Unica

Ricordiamo che la CU deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai soggetti a cui sono state operate le ritenute fiscali e previdenziali nell’anno di imposta 2024.

Detta certificazione contiene i dati fiscali relativi ai soggetti percettori, nonché il riepilogo totale delle ritenute fiscali e previdenziali operate nei confronti dei soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi.


L’utilizzo del Modello 770

Il Modello 770 invece va utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’AdE i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno di imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Ricordiamo che nel caso di versamento omesso e poi ravveduto nell’anno successivo, es. versamento da effettuarsi nell’anno 2024 e poi ravveduto nel 2025, questo dovrà comunque essere indicato nel modello 770 2025 – anno di imposta 2024, barrando la relativa casella di riferimento con indicazione ravvedimento.

Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2024 oppure operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati. Va, infine, utilizzato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.


La composizione del Modello

Il 770 si compone del frontespizio e di diversi quadri, ma a differenza delle altre dichiarazioni, i quadri del Modello 770 possono essere inviati anche separatamente e da diversi intermediari, a condizione che nel frontespizio di ciascun modello inviato venga segnalato l’altro intermediario che si occupa dell’invio. Questo al fine di agevolare il lavoro tra intermediari.

Si pensi ad esempio al caso in cui un contribuente titolare di partita IVA e con dipendenti debba coordinare il lavoro svolto da parte del consulente delle paghe in tema di ritenute fiscali e previdenziali operate nei confronti del dipendente, con il lavoro del consulente commercialista che si deve occupare dell’invio della parte riguardante le ritenute operate nei confronti dei collaboratori titolari di partita IVA o collaboratori occasionali. I due professionisti potranno entrambi inviare il Modello 770 con la compilazione dei due distinti quadri che lo compongono, indicando l’uno il codice fiscale dell’altro intermediario incaricato.


I quadri che lo compongono

I quadri staccati che compongono il Modello sono:

  • Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

  • Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;

  • Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;

  • Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;

  • Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili e altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;

  • Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;

  • Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

  • Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze;

  • Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;

  • Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA;

  • Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;

  • Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;

  • Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate e da quest’anno anche l’indicazione delle eventuali sospensioni di versamento operate;

  • Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;

  • Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;

  • Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.


La presentazione del 770

Il Modello 770 può essere inoltrato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

  •  Direttamente dal sostituto d’imposta in possesso delle credenziali Fisco on line, SPID, CIE o CNS accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate;

  •  tramite un intermediario abilitato;

  •  tramite altri soggetti incaricati in possesso dei requisiti.


La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Questa ultima ricevuta di accettazione costituisce la ricevuta da conservare da parte dell’intermediario.


La CU per Redditi da Lavoro Autonomo

Ricordiamo che il 2025, la scadenza per la presentazione è stata fissata entro il 16 marzo per la trasmissione telematica della CU relativa ai redditi percepiti nell’anno 2024. È quindi eliminato il termine lungo del 31 ottobre ed entro il 16 marzo dovevano essere inviate telematicamente tutte le tipologie di Certificazioni Uniche. Nel caso in cui questa non sia stata inviata, il contribuente sarà tenuto al pagamento della relativa sanzione.


Ricordiamo la composizione del modello Certificazione Unica nel caso in cui questa non sia stata ancora compilata e inviata:

  • Frontespizio, contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto e dell’eventuale rappresentante legale tenuto alla firma della comunicazione e in fine l’impegno telematico alla trasmissione del modello;

  • Quadro CT, ove devono essere riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati riguardanti il modello;

  • Certificazione Unica 2024, che compone la sezione principale del modello, ove devono essere riportati i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi da certificare.


Trasmissione del Modello CU

La trasmissione del modello deve avvenire esclusivamente in via telematica e può essere fatta:

  • direttamente dal soggetto tenuto alla comunicazione se in possesso delle credenziali Fisco on line o di identità SPID; 

  • tramite intermediario delegato.


Lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, rimangono soggetti all’obbligo di certificazione dei compensi i soggetti in regime ordinario e in quello dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011 (esclusi i soggetti in regime forfettario) che ricevono fattura da un altro soggetto ordinario, o in regime dei minimi e/o forfettario.


Si fa presente infatti che se si riceve fattura da parte di un soggetto minimo o forfettario, NON si è tenuti al versamento della Ritenuta d’acconto, ma si resta comunque obbligati alla certificazione dei compensi corrisposti al soggetto minimo o forfettario. A questo punto il soggetto erogante dovrà adempiere esclusivamente alla compilazione e invio della CU, senza però dover compilare il 770, in quanto non opererà alcuna Ritenuta fiscale.


Dall’altro lato, ipotizzando un soggetto forfettario che riceve fattura da un soggetto in regime ordinario, il forfettario NON sarà tenuto a trattenere la relativa Ritenuta d’acconto, in quanto i soggetti in regime forfettario NON POSSONO operare in qualità di sostituti di imposta. Non sono infatti tenuti né alla compilazione delle CU né tanto meno alla presentazione del modello 770.


Il soggetto ordinario che emette fattura nei confronti di un committente in regime forfettario, dovrà considerare questo come fosse un soggetto privato, senza esposizione quindi della relativa ritenuta d’acconto. Gli aderenti al regime forfettario, dunque, non sono obbligati alla Certificazione dei compensi erogati. Devono però procedere alla compilazione del quadro RS del modello RPF20, in particolare i righi RS371, RS372 e RS373, indicando il codice fiscale del percipiente e l’ammontare dei redditi stessi. Tale quadro infatti funge da monitoraggio delle Ritenute fiscali non versate in alternativa al modello 770 di cui i forfettari, come detto prima, sono esonerati.


Sanzioni, errori e correzioni

La sanzione per tardivo od omesso invio della Certificazione unica è pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva, con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta. Se entro 60 giorni dalla scadenza la CU trasmessa nei termini verrà corretta e rinviata, la sanzione sarà pari a 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta.

Se entro i 5 giorni successivi alla scadenza la CU errata trasmessa nei termini viene corretta e rinviata non verrà applicata alcuna sanzione.

Sul Web

Per il Modello 770/2025 redditi 2024: https://bit.ly/46uT5pO

Per Certificazione Unica 2025

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