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Fondi esteri non quotati

Come indicarli correttamente nel quadro RW e calcolare l’IVAFE.

fondi esteri

In assenza di valore nominale e di rimborso, l’Agenzia chiarisce che va indicato il costo di acquisto.


Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF e del quadro W del modello 730 per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. fondi armonizzati), detenuti da persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. L’intervento dell’Agenzia nasce da un’istanza presentata da un ordine professionale, che ha raccolto i dubbi di diversi iscritti in merito alla corretta indicazione di tali quote nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, soprattutto nel caso di fondi di private equity istituiti, ad esempio, in Lussemburgo e gestiti da società di gestione estere.

La questione più rilevante della risposta riguarda la valorizzazione delle quote, trattandosi di strumenti non quotati, privi di un valore nominale e senza un valore di rimborso. Al riguardo i contribuenti si chiedevano quale riferimento utilizzare per la dichiarazione e il calcolo dell’IVAFE.

 

La valorizzazione delle quote

L’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di un valore di mercato, nominale o di rimborso, le quote di tali fondi debbano essere valorizzate “al loro costo di acquisto” ai fini:

  • della compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF (o quadro W del modello 730),

  • della determinazione della base imponibile IVAFE.


“Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.”

 

Indicazione dello Stato estero

Altro chiarimento rilevante riguarda la corretta indicazione dello Stato estero nel quadro RW/W.

L’Agenzia specifica che:

“Nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.”

 

Conclusioni

La Risposta richiama e conferma l’applicazione dei principi già espressi in precedenti documenti di prassi (circolari n. 28/E del 2012 e n. 38/E del 2013), secondo cui: “In mancanza di un valore nominale o di rimborso, il valore da assumere è pari al costo di acquisto.” Questo criterio si applica tanto per il monitoraggio fiscale (ex art. 4 del D.L. n. 167/1990) quanto per l’IVAFE (art. 19, D.L. n. 201/2011). Il NAV (Net Asset Value), pur comunicato agli investitori, non può essere utilizzato come base imponibile.

Inoltre, chiarisce che deve essere indicato lo Stato di istituzione del fondo, e non quello della società di gestione.



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