top of page

Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

ISEE 2026

Che cos’è l’isee, a che cosa serve e come ottenerlo comodamente e gratuitamente da casa; le istruzioni per compilare correttamente la dsu; quando e come va rinnovato e i vantaggi dell’isee corrente.


COMMERCIALISTA

2 gennaio 2026


Ormai ottenere la certificazione ISEE appare sempre più importante per beneficiare delle misure messe a disposizione dallo Stato: ogni anno è necessario ripresentare la certificazione per non perdere l’erogazione delle misure o rischiare di vedersi riconosciuti importi inferiori a quelli che effettivamente spetterebbero. Ottenere la certificazione è peraltro sempre più facile grazie al Portale ISEE. Ecco dunque una guida che riporta le istruzioni per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenere correttamente l’ISEE 2026.


La validità dell’ISEE

La certificazione ha validità annuale; ciò significa che chi è interessato a ottenere la certificazione deve ripresentare la domanda ogni anno. È infatti vero che è possibile ottenere l’attestazione in qualsiasi periodo dell’anno ma la stessa avrà valenza sempre e solo fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata elaborata e ottenuta.

Ciò significa che una famiglia che ottiene la certificazione ISEE nel mese di dicembre può utilizzarla sino al 31 dicembre dello stesso anno e NON per un anno dalla data di presentazione della documentazione.


Il legislatore, con il decreto Crescita (all’articolo 7 del decreto legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019), ha modificato la data di scadenza del documento ISEE al 31 dicembre di ogni anno. Per prassi, prima dell’anno 2019, la data di scadenza della certificazione ISEE era fissata al 15 gennaio successivo all’ottenimento del documento (e quindi paradossalmente l’ISEE aveva validità a partire dal 15 gennaio di ogni anno e fino alla scadenza del 14 gennaio dell’anno successivo).


Perché è utile ottenere l’ISEE?

Abbiamo più volte chiarito che non sussiste alcun obbligo per i cittadini di presentare annualmente l’ISEE; non si incorre in alcuna sanzione nel caso in cui non la si presentasse. Ottenere l’ISEE tuttavia è utile per beneficiare di molte agevolazioni messe a disposizione dallo Stato: alcune vengono concesse solo a chi non supera una determinata soglia ISEE, mentre altre misure prevedono l’erogazione di importi più alti in corrispondenza di un ISEE più basso.


Tra le principali agevolazioni (ordinarie) che richiedono l’allegazione di un’attestazione ISEE vi sono:

 l’assegno unico universale (AUU);

 l’assegno di maternità;

 la riduzione della retta per la mensa (costi di servizi scolastici);

 la riduzione della retta per l’asilo nido (costi di servizi scolastici);  numerose borse di studio (costi di servizi scolastici);

 la riduzione delle tasse dell’università dei figli;

 i bonus Gas e Luce (servizi di pubblica utilità);

 la riduzione del canone telefonico (servizi di pubblica utilità);

 le riduzioni per la fruizione di mezzi pubblici;

 la riduzione per la tassa rifiuti;

 i ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali quali RSA, RSSA, residenze protette, ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio (prestazioni residenziali – ISEE socio-sanitario);

 l’erogazione della social card “carta dedicata a te” (carta solidale acquisti);

 la carta acquisti over 65;

 la carta risparmio spesa;

 i servizi socio sanitari domiciliari;

 i sussidi assistenziali;

 i bonus affitti;

 il reddito alimentare;

 l’esenzione canone Rai;

 il bonus conto corrente;

 l’assegno di inclusione (cd. ADI);

 il supporto formazione e lavoro (cd. SFL);

 le riduzioni delle bollette domestiche;

 le esenzioni ticket;

 il bonus psicologo;

 il bonus fotovoltaico per famiglie a basso ISEE e Sud;

 l’agevolazione prima casa under 36 (se riconfermata per l’anno 2026).


Che cos’è l’ISEE?

L’ISEE è l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente e serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Il valore è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza che lo stesso INPS riporta sul proprio sito.

equivalenza INPS

La scala di equivalenza, così come da tabella 1, prevede anche delle maggiorazioni di:

 0,35 per ogni ulteriore componente della famiglia;

 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati.


La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per ottenere la certificazione attestante il valore ISEE di un nucleo familiare occorre compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (la cosiddetta “DSU”).


I differenti modelli ISEE

L’INPS fornisce varie tipologie di ISEE a seconda delle esigenze specifiche del richiedente. Si consiglia di scegliere dunque l’attestazione ISEE che più si confà alle proprie specifiche esigenze tenendo in considerazione le circostanze qui sotto riepilogate.


  • ISEE standard o ordinario

Contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Come poc’anzi rilevato esso consiste indubbiamente nella tipologia di indicatore che può essere utilizzata per la maggior parte delle prestazioni.


  • ISEE università

È una tipologia di indicatore che può essere utilizzata dagli studenti universitari che vogliono accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In questo caso deve essere indicato il nucleo familiare dello studente prescindendo dalla residenza anagrafica dello stesso. Ciò vuol dire che lo studente che non dispone di adeguata capacità di reddito (non è “autonomo” economicamente, ovvero ha un reddito inferiore a 9.000,00 euro, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento) solo per le prestazioni universitarie verrà considerato rientrante nel nucleo familiare dei genitori anche se ha una residenza diversa da questi ultimi (si pensi allo studente cd. “fuori sede”).

Attenzione! Così facendo, per il calcolo del valore ISEE rileveranno anche i redditi e il patrimonio non solo dei genitori ma anche di tutti i componenti il nucleo familiare di questi (ad esempio altri figli).


  • ISEE socio-sanitario

È la tipologia di indicatore utilizzata per richiedere l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie tra le quali: l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.

Attenzione! L’INPS ricorda che le persone disabili maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario. Ad esempio, una persona maggiorenne disabile non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, in sede di calcolo ISEE può dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni (prendendo così in considerazione un nucleo ristretto composto dalla sola persona con disabilità) rimanendo ininfluenti, per il calcolo del valore ISEE, i redditi e i patrimoni dei genitori.


  • L’ISEE socio-sanitario residenze

È una particolare tipologia di indicatore ISEE utile per ottenere le prestazioni socio-sanitarie residenziali (si pensi alle Residenze Socio Sanitarie Assistenziali quali RSA, RSSA, residenze protette).

Attenzione! in questo caso l’ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale (SSN).

Per questo specifico ISEE l’utente ha la facoltà di optare per la dichiarazione del nucleo più ristretto (come per l’ISEE socio-sanitario) ma può anche scegliere di indicare la condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare; ciò facendo, di conseguenza, l’utente dovrà procedere a integrare l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

L’indicazione dei figli del beneficiario è necessaria per consentire di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo economicamente, da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese del ricovero e della retta in una struttura. La componente aggiuntiva non è calcolata se il figlio (o qualunque altro componente del suo nucleo) è a sua volta disabile e/o non autosufficiente.


  • ISEE dottorato di ricerca

È una particolare tipologia di indicatore che può essere utilizzata dai laureati che vogliono accedere a corsi di dottorato di ricerca. Anche in questo caso, come per l’ISEE socio-sanitario è possibile scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario.


  • ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

È utile per l’accesso alle prestazioni agevolate riservate ai minorenni che abbiano genitori non coniugati tra loro e non conviventi. In questa tipologia di ISEE è necessario indicare anche la condizione economica del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

Si riporta l’esempio esplicativo fornito dall’INPS di un minorenne, figlio di genitori tra loro non coniugati e non conviventi: se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore, in sede di calcolo dell’ISEE (ad esempio per la retta agevolata per l’asilo nido) si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio. Ma anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c’è un provvedimento dell’autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).


  • ISEE corrente

È una tipologia di ISEE che consente di aggiornare i dati reddituali e patrimoniali posseduti in data successiva ai due anni (nell’ISEE ordinario, come visto, è richiesta l’indicazione dei redditi e patrimoni dei due anni antecedenti). Anche sull’ISEE corrente è previsto un paragrafo dedicato.

A ogni tipologia di ISEE corrisponde un modello specifico di DSU. In via generale però si può dire che a seconda dei casi devono essere compilati solo alcuni moduli (nella gran parte delle situazioni, è sufficiente compilare il modello MINI che è composto esclusivamente dai moduli MB.1 e FC.1).


La simulazione del calcolo ISEE

Nel caso in cui l’utente non sia a conoscenza del proprio ISEE e voglia avere delle indicazioni prima di iniziare la procedura per l’ottenimento della attestazione (e decidere quindi se iniziare la procedura solo nel caso in cui la simulazione gli restituisca un calcolo del valore ISEE che gli permetta di accedere al beneficio che interessa) è possibile ricorrere ad un nuovo servizio dell’INPS.

L’Istituto previdenziale, infatti, fornisce un servizio di simulazione liberamente fruibile all’indirizzo web INPS - Isee Precompilato

La simulazione è molto semplice: l’utente deve semplicemente compilare i dati del format e alla fine cliccare su “simula ISEE”.

La simulazione non è assimilabile a un’attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 in quanto tutti i dati utilizzati dalla elaborazione sono dati autodichiarati, non soggetti alle verifiche dell’INPS con le informazioni in possesso dell’Istituto e dell’Agenzia delle Entrate.

La pagina iniziale del simulatore richiede all’utente di selezionare la tipologia di ISEE che si intende simulare: ISEE ordinario, ISEE minorenni, ISEE università, ISEE socio-sanitario e ISEE dottorato di ricerca (questi due ISEE raggruppati insieme), e ISEE socio-sanitario residenze.


Per accedere alla simulazione prescelta l’utente deve cliccare semplicemente su “continua” e compilare le varie sezioni inserendo i propri dati nei campi richiesti nella nuova pagina web che si apre. In calce alla pagina si dovrà infine cliccare su “simula ISEE”.


Come ottenere l’ISEE

L’ordinamento ha delegato l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza) a provvedere al rilascio della attestazione ISEE.


L’ISEE a oggi può essere presentato in diverse modalità:

 non precompilata ricorrendo all’ausilio di professionisti (ad esempio i commercialisti);

 non precompilata, ricorrendo all’ausilio dei centri di assistenza fiscale (CAF) o presso gli sportelli INPS (il servizio offerto dal CAF è gratuito in quanto convenzionato con l’INPS);

 precompilata, ovvero online, comodamente da casa accedendo sul portale appositamente istituito e denominato “Portale ISEE” che permette la compilazione del modulo desiderato e l’automatico inserimento dei dati già conosciuti dall’AdE. Tale circostanza è indubbiamente un vantaggio per il richiedente che deve solo controllare l’attualità dei dati senza compilarli manualmente ogni anno.

L’INPS ha comunicato che in effetti oltre l’80% dei cittadini ha scelto quale modalità di ISEE la dichiarazione online.


Il Portale Unico ISEE

In data 11 aprile 2023 è stato rilasciato il “Portale Unico ISEE”, un portale su Internet che semplifica l’accesso all’ISEE precompilato.

Il Portale unifica in un unico punto di accesso le varie modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato. Il Portale Unico ISEE è raggiungibile all’indirizzo web ISEE Portale Unico.

Il Portale rende ancora più agevole il rilascio dell’ISEE e privilegia l’uso della modalità precompilata. Di seguito illustriamo come compilare la DSU fornendo tutte le principali informazioni in merito.

Le istruzioni complete sono in ogni caso rinvenibili nel Portale Unico ISEE nella sezione “Informazioni” – “Modulistica e modelli”.


L’ISEE precompilato

L’ISEE precompilato presenta molto vantaggi rispetto alle altre modalità di ottenimento dell’ISEE.

Innanzitutto l’attestazione ISEE si può ottenere comodamente da casa in tempi molto brevi. Inoltre l’utente non deve cercare la documentazione da presentare: come vedremo nei prossimi paragrafi tramite la modalità online alcuni dati patrimoniali e reddituali (ad es. canone di locazione della casa di abitazione, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari, redditi ai fini IRPEF, trattamenti erogati dall’INPS esenti ai fini IRPEF, nucleo familiare convivente) saranno precaricati tramite i dati già in possesso della Pubblica amministrazione.

Peraltro confermando i dati in possesso delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS l’utente evita di incorrere in eventuali segnalazioni di omissioni o difformità.

Un ulteriore vantaggio dall’usufruire del servizio online dell’INPS è dato dal fatto che non è necessario reperire la documentazione utile all’attestazione in quanto il servizio risale autonomamente alle informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Attenzione! Benché la documentazione non debba essere inserita (in quanto i relativi campi possono essere già precompilati) si consiglia comunque al lettore di controllare se i dati presenti siano correttamente indicati tramite un raffronto con la documentazione in originale che si consiglia di tenere a portata di mano.


I tutorial dell’INPS

Per aiutare i richiedenti, l’INPS ha anche pubblicato tre diversi tutorial con le istruzioni da seguire fase per fase per portare a termine con successo la nuova procedura; sono poi stati realizzati dei video tutorial che ripercorrono tutte le fasi da seguire durante la compilazione per le varie tipologie di ISEE: Ordinario, Universitario, Minorenni, Socio-sanitario.


I video sono presenti anche nel canale gratuito “Youtube” dell’INPS, direttamente accedendo ai seguenti link:

1 ISEE precompilato – ISEE ordinario youtu.be/z93q3SIpeD0

2 ISEE precompilato – ISEE universitario youtu.be/6CGTDNOpVak

3 ISEE precompilato – ISEE prestazioni agevolate minorenni youtu.be/Ym3YshwckKg

4 ISEE precompilato – ISEE prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili youtu.be/kHeMDsVlf0c

5 ISEE precompilato – Conferma/ modifica dati precompilati youtu.be/WHT5tE5ksYE.


L’autenticazione

Chi vuole ottenere l’ISEE precompilato deve necessariamente recarsi sul portale dell’INPS e procedere all’autenticazione sul sito tramite una delle seguenti credenziali digitali:

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;

 Carta Nazionale dei servizi (CNS);

 Carta di identità elettronica 3.0 (CIE).


Una volta autenticato, il cittadino verrà supportato da un assistente virtuale che lo accompagnerà in ogni fase di compilazione e gestione della dichiarazione ISEE.


Impedimento temporaneo e incapacità di agire

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, deve essere il tutore/amministratore di sostegno a presentare la dichiarazione con i dati del “richiedente” (persona per conto della quale la dichiarazione è resa) sottoscrivendola in proprio (barrando l’apposita casella in calce alla sottoscrizione).

Si applica invero la disciplina generale di cui agli articoli 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò il tutore/amministratore di sostegno compila tutti i campi della DSU con i dati del richiedente.


L’informativa sui dati personali

Al richiedente, autenticato con le credenziali digitali e che ha avuto accesso al servizio, viene chiesto innanzitutto di dichiarare di aver letto e accettato l’informativa sui dati personali. Una volta barrata la casella il dichiarante potrà iniziare l’acquisizione della DSU.


Dopo il consenso al trattamento dei dati personali sarà infatti visualizzabile l’elenco delle varie prestazioni alle quali l’utente può accedere con l’ISEE, ovvero:

 Assegno unico e universale;

 Servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni;

 Prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili;

 Servizio alla persona;

 Studio universitario.


Si ricorda che è possibile scegliere una o più opzioni, selezionando quelle desiderate. In base alla scelta effettuata, all’utente verrà proposto il modello ISEE che fa al suo caso.


La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

Abbiamo già avuto modo di chiarire che il primo passo per ottenere l’ISEE è redigere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (cd. DSU). La DSU più propriamente è un atto in cui vengono riportati i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un cittadino e della sua famiglia necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

La dichiarazione è composta di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere, come di seguito specificato.


La compilazione della DSU

La DSU è modulare: la dichiarazione è invero composta da diversi moduli (ognuno dei quali a sua volta composto da quadri) che vanno compilati (o tralasciati) a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare e del tipo di prestazione che si intende richiedere. Per visionare i moduli presenti, si veda la tabella.

DSU

L’INPS guida l’utente anche nella scelta del modello da compilare in base alle proprie esigenze: il richiedente può scegliere tra il modello da compilare MINI o INTEGRALE a seconda delle prestazioni a cui è interessato (es. minorenne, università, socio-sanitarie residenziali, dottorato di ricerca) e di determinate condizioni dei componenti il nucleo familiare (es. disabilità ecc.).

Attenzione! Per accedere a molte prestazioni è sufficiente compilare il Modello MINI (composto esclusivamente dai moduli MB.1 e FC.1). La compilazione della DSU MINI permette il calcolo dell’ISEE “standard o ordinario”, che generalmente è quello richiesto per la maggior parte delle prestazioni agevolate.

Vi sono situazioni in cui però NON è possibile presentare la DSU MINI ma è necessario compilare la DSU nella versione estesa (integrale), ovvero compilando tutti i quadri.


Si tratta dei casi di:

 richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

 presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;

 presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi;

 esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica (CU) o sospensione degli adempimenti tributari.


I vari moduli sono composti da diversi quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere, come di seguito specificato.


Se è già presente una DSU in corso di acquisizione

Il richiedente, non appena effettuato l’accesso con le credenziali digitali, verrà automaticamente avvertito dal sistema della presenza di una DSU già in corso di acquisizione (sia se iniziata nella modalità precompilata che nella modalità non precompilata, la compilazione della DSU) e della possibilità di completare la precedente DSU già iniziata recandosi nella sezione “Dichiarazione da completare”. L’utente può comunque scegliere di non completare la DSU già predisposta e di iniziarne un’altra. Se l’utente non ha DSU pendenti dovrà necessariamente iniziare una nuova compilazione.


Dati autodichiarati e dati precaricati

Il richiedente compila la DSU inserendo in primo luogo alcune informazioni che vanno autodichiarate (i cosiddetti dati autodichiarati). Se il dichiarante ha già compilato una precedente DSU, anche in modalità non precompilata (l’importante è che sia stata acquisita nel Sistema informativo dell’ISEE), invece di compilare i dati, può richiedere all’INPS di precaricare le informazioni ivi contenute (dati precaricati).

Il sistema infatti è in grado di riproporre i dati utili alla compilazione, già compilati dal richiedente nella precedente DSU compilata. In tal modo si semplifica l’attività di compilazione.


Si fa presente che l’INPS potrebbe essere già in possesso dei seguenti Quadri:

 Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;

 Quadro B prima sezione: casa di abitazione;

 Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli, da indicare solo nel caso in cui il dichiarante sia in possesso apposita sentenza che stabilisce l’importo di tale assegno periodico, sia in favore del coniuge che quello stabilito in favore dei figli;

 Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;

 Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.


Attenzione! Se i dati della precedente DSU precaricati sono cambiati rispetto all’anno precedente il dichiarante ha l’onere di rettificarli compiendo le opportune modifiche o integrazioni a seconda delle proprie esigenze.

Chiaramente se non è presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante.


Lista delle dichiarazioni

Il servizio “Lista delle dichiarazioni” consente all’utente di consultare tutte le DSU in cui è presente come componente del nucleo familiare e/o come componente aggiuntiva. Più propriamente, il soggetto deve entrare con le proprie credenziali all’indirizzo web su INPS - Autenticazione.

Qui potrà visualizzare una tabella in cui sono riportate tutte le DSU di interesse. Selezionando la singola DSU è possibile scaricare la relativa stampa. L’INPS fa presente che: “Il tipo di stampa dipende essenzialmente da due aspetti: lo stato della DSU e il tipo di partecipazione del soggetto al nucleo familiare della DSU”.


In ogni caso, per ogni DSU è possibile richiedere il PDF:

 della ricevuta di presentazione;

 della dichiarazione;

 dell’attestazione;

 della componente aggiuntiva;

 del modello integrativo e sostitutivo.


I dati anagrafici e del nucleo familiare

Tra i dati da autodichiarare si fa riferimento in particolare ai dati relativi alla composizione del nucleo familiare e altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi; gli stessi sono contenuti in appositi moduli (cd. moduli MB). Come detto, il nucleo familiare da dichiarare è quello costituito al momento della compilazione del modello.

Attenzione! La composizione del nucleo risulterà precompilata e non dovrà dunque essere autodichiarata se le informazioni relative al nucleo familiare sono già disponibili negli archivi INPS.

Dovendo inserire i dati personali di altri soggetti è necessario che questi ultimi autorizzino la precompilazione dei dati da parte del richiedente ISEE.


L’autorizzazione può avvenire in due modi:

1) ogni componente maggiorenne del nucleo accede al sistema ISEE con la propria identità digitale e acquisisce l’autorizzazione alla precompilazione dei dati (tale modalità è quella consigliata);

2) ogni componente maggiorenne delega il richiedente l’ISEE a inserire i dati di delega e gli altri elementi di riscontro relativi a ogni componente maggiorenne del nucleo. In questo caso i dati saranno trasmessi alla Agenzia delle Entrate in modo che vengano verificati.


Il nucleo familiare per il calcolo ISEE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

Attenzione! I coniugi o le parti unite civilmente che hanno diversa residenza anagrafica, ai fini ISEE, rientrano comunque nello stesso nucleo familiare; ciò avviene anche nel caso di cittadini italiani residenti all’estero (AIRE): in questo caso il coniuge all’estero è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.


Diversa residenza, nuclei distinti?

Vi sono casi, però, in cui i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, ovvero nei casi in cui:

 è stata pronunciata separazione dei coniugi (consensuale, giudiziale o nel corso del giudizio di nullità del matrimonio) e gli stessi non risiedano nella stessa abitazione;

 la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi dal Presidente in sede di udienza di comparizione dei coniugi (prima udienza nel procedimento di separazione);

 uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell’articolo 333 del Codice Civile;

 quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.


Fanno parte del nucleo anche i figli:

1) minorenni che convivono con il genitore (a meno che non sia coniugato); deve precisarsi tuttavia che:

 il figlio minore in affidamento temporaneo, disposto con provvedimento del servizio sociale o del Giudice è considerato nucleo familiare a sé (fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare). Attenzione! la scelta fatta dal genitore, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU;

 il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del Giudice, fa parte del nucleo dell’affidatario; e ciò anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore; il minore in affidamento preadottivo infatti si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé.

Nel caso sia presente un figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori “emancipati”, che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

2) maggiorenni; ma ad alcune condizioni:

 i figli maggiorenni che convivono con uno o entrambi i genitori fanno parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori il quale/con i quali convive;

 i figli maggiorenni che non convivono con alcuno dei genitori fanno parte di un nucleo diverso, a meno che non siano a carico degli stessi ai fini IRPEF.


Sono a carico i figli maggiorenni con redditi inferiori a 2.840,51 euro a fini IRPEF (il limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni) che siano non coniugati e senza figli.


Si ricorda che è stata abolita la norma che prevedeva il limite di 26 anni per i figli maggiorenni non conviventi! Se i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato (in questo caso il genitore dichiarante deve acquisire la volontà del figlio maggiorenne).

Attenzione! Dal 2024 la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario è fissata a 9.000,00 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento (QUADRO C della DSU integrale).

La scelta del genitore varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione.

Attenzione! Per alcuni ISEE è richiesto di inserire anche il reddito del “componente aggregato”.


Il genitore aggregato

Con il termine nucleo familiare si intende l’insieme di persone con rapporti di parentela che risultano nel medesimo stato di famiglia, ma nel caso di genitori non sposati residenti in luoghi differenti, questi invero non appartengono al medesimo stato di famiglia, e pertanto ai fini della corretta compilazione della DSU devono essere considerati “genitori aggregati” o cosiddetti “attratti” (aggregati o attratti al nucleo familiare del minore per il quale si deve compilare la DSU per il conteggio del proprio valore ISEE).

In linea generale la disciplina ISEE prevede che nel caso di DSU da compilare per prestazioni riguardanti il minore, una particolare attenzione deve essere posta sullo stato di famiglia del minore stesso, ma più in generale riguardo i genitori del minore, siano questi coniugati, non coniugati, conviventi, non conviventi, separati o divorziati.

Ricordiamo infatti che l’indicatore ISEE ha lo scopo di misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, e pertanto, nel caso di minore, è doveroso tenere conto dello stato economico di entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi non siano coniugati e non siano conviventi.

Oggigiorno di fatto la compilazione di DSU con genitori aggregati o attratti risulta essere una fattispecie assai comune, e proprio per questo motivo che, a partire dall’anno 2015, le sanzioni per errata compilazione od omessa compilazione del genitore fuori da nucleo familiare si sono fatte sempre più severe.

Ovviamente nel caso di genitore di minore non convivente, in coppia non sposata, l’indicazione di questo nella DSU è d’obbligo, con l’inserimento di tutte le informazioni richieste riguardanti redditi e patrimonio.

Tali importi andranno quindi a contribuire al calcolo dell’indicatore al pari di quelli del genitore del minore convivente. Di fatto l’indicatore economico ISEE del minore è composto dalla realtà economica del genitore convivente e della realtà economica del genitore NON convivente.


Quando NON va indicato il familiare aggregato

Ricordiamo che la disciplina ISEE prevede dei casi specifici in cui il genitore non convivente NON debba essere indicato nella DSU come aggregato:

 genitore sposato con persona diversa dal genitore del minore per cui si compila la DSU;  genitore con figli con persona diversa dal genitore del minore per cui si compila la DSU;  genitore obbligato con provvedimento dell’autorità giudiziaria al versamento di assegni periodici in favore del mantenimento del figlio;  genitore escluso dalla potestà dei figli o allontanato con provvedimento dalla residenza familiare;  genitore per cui si è accertato l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;  genitore residente estero, non censito nell’anagrafica tributaria italiana.

Attenzione! Al di fuori di queste situazioni, il genitore si presume comunque aggregato con obbligo di indicazione nella DSU.


Quando è necessaria la compilazione del genitore aggregato

La componente di genitore aggregato deve essere indicata al Quadro D della DSU e, tranne i casi di esclusione elencati nel precedente paragrafo, dovrà essere indicato in tutte le circostanze che prevedono l’utilizzo dell’indicatore ISEE per bonus o agevolazioni riferite al figlio.


A scopo di esempio ricordiamo:

 ISEE universitario (il genitore aggregato va indicato anche nel caso in cui si tratti di figlio NON minore, e per cui viene richiesta una valutazione economica ai fini ISEE);

 ISEE per richiesta bonus nido;

 ISEE per richiesta assegno unico e universale (AUU).


Quadro A Nuclei familiari con almeno tre figli

Se il nucleo è composto da 3 o più figli deve compilarsi la sezione apposita rubricata “nuclei familiari con almeno tre figli”. Qui vanno indicati i figli di uno stesso componente e quelli del suo coniuge.

Attenzione! Per i nuclei “aggregati” non si possono sommare i figli dei vari componenti.

La presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare, ai fini del valore dell’ISEE, costituisce un elemento per il calcolo più vantaggioso della situazione economica (ad esempio, come abbiamo visto, per la scala di equivalenza sono previsti dei valori crescenti per nuclei con minimo tre figli; o nel caso in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione in presenza di almeno tre figli conviventi c’è una maggiore detrazione del canone per ogni figlio convivente a partire dal terzo).


Quadro D “Genitori non coniugati”

Il quadro D, rubricato “genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza. Prestazioni per figli” risulta suddiviso in tre sezioni:

1) Prima sezione: dove sono presenti i dati anagrafici del genitore esterno al nucleo e il codice fiscale del figlio o dei figli per cui è richiesta la prestazione;

2) Seconda sezione: deve essere barrata la casella solo se il genitore si trova in una delle seguenti condizioni:

 è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;

 è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

 è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Qualora ricorra almeno una di queste condizioni il genitore non coniugato e non convivente è da ritenersi completamente estraneo al beneficiario della prestazione. Pertanto, tale soggetto non concorrerà al calcolo dell’indicatore per l’accesso alle prestazioni per il figlio beneficiario e non sarà necessario compilare altre informazioni che lo riguardino.

3) Terza sezione: occorre barrare la casella corrispondente alla condizione in cui si trova il genitore NON convivente:

 il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore: è necessario calcolare una componente aggiuntiva per tale genitore che verrà sommata all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell’accesso alle prestazioni richieste;

 il genitore non convivente non si trova in alcuna delle situazioni precedenti: il genitore dovrà essere inserito come componente aggregata nel quadro A con la relazione GNC (=genitore non coniugato e non convivente) in modo da compilare il Foglio componente (anche se ai soli fini dell’accesso alle prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario), salvo che tale genitore sia già in possesso dell’Attestazione ISEE Ordinario relativo al suo nucleo familiare, in quanto in tal caso sarà sufficiente inserire il protocollo Inps del suo ISEE.

Ricapitolando: se il genitore NON si trova in una delle condizioni identificate alla sezione due, e si trova invece in una delle condizioni identificate dalla sezione tre, si rende necessario calcolare una componente aggiuntiva per tale genitore che verrà sommata all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell’accesso alle prestazioni richieste (prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario).


Occorre poi distinguere due ipotesi:

 Il dichiarante indica gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva;

 il dichiarante indica gli estremi del Foglio per la componente aggiuntiva (Foglio Componente comprensivo del Modulo FC.4 – Modulo Aggiuntivo) relativo alle componenti aggiuntive compilato dal genitore non convivente.

Attenzione! La mancanza dell’indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente tre aggiuntiva comporta l’impossibilità di calcolare l’ISEE per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

La persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, genitore non convivente o figlio non incluso nel nucleo, non deve necessariamente compilare il Foglio Componente se possiede quindi una DSU in corso di validità. Possono quindi essere indicati (nel quadro D del Modulo MB.2 nel caso di genitore non convivente o nel quadro E del Modulo MB.3 nel caso di figlio non incluso nel nucleo) gli estremi di tale DSU dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva.

È necessario che tale DSU sia riferita a un nucleo ordinario, poiché il calcolo della componente aggiuntiva può risultare più vantaggioso rispetto al calcolo della stessa con nucleo ristretto.


Chi compila il Modulo aggiuntivo?

La compilazione del Modulo FC.4 – Modulo aggiuntivo è a cura della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, che sottoscriverà la dichiarazione nello spazio destinato alla sottoscrizione della DSU. Occorre quindi indicare il beneficiario della prestazione per la quale è richiesto il calcolo della “componente aggiuntiva” (se i beneficiari sono più di uno è sufficiente indicarne uno).

Occorre inserire il codice fiscale del beneficiario nel primo campo e inoltre, nei casi in cui sia già stata presentata una DSU per la richiesta di calcolo dell’ISEE per il nucleo familiare del beneficiario, è necessario indicare anche gli estremi di tale DSU, inserendo nel secondo campo il numero di protocollo della stessa.

Inoltre il nucleo familiare di cui si raccolgono le informazioni in tale sezione è quello della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva e non quello del beneficiario della prestazione. Le informazioni tengono conto dei carichi familiari e di altre situazioni utili a ottenere un calcolo più vantaggioso della componente aggiuntiva.


Il conteggio tiene ovviamente conto del numero dei componenti del nucleo familiare della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva, che quindi può essere:

 il nucleo del genitore non convivente con il beneficiario;

 il nucleo del figlio non compreso nel nucleo del beneficiario.


Le regole sulla composizione del nucleo familiare sono le medesime della compilazione della DSU ordinaria, ovvero tenuto conto dello Stato di Famiglia del soggetto richiedente, alla data di presentazione della DSU.

Nel Quadro FC9, sezione II – Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva, la prima parte dovrà essere compilata solo nel caso in cui siano presenti minorenni tra i componenti del nucleo familiare della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva.


In tal caso si deve barrare una delle seguenti caselle:

 nel nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, entrambi i genitori, o l’unico genitore presente, hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;

 il nucleo familiare è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni (nel caso di genitori non conviventi e non coniugati tra loro);

 nel nucleo familiare è presente almeno un minorenne di età inferiore a tre anni compiuti.


La SECONDA PARTE del modello riguarda invece i nuclei familiari con almeno tre figli.


La TERZA PARTE riguarda i nuclei familiari con persone ricoverate o in convivenza anagrafica; deve essere compilata solo nel caso venga soddisfatta almeno una delle condizioni di seguito elencate:

 appartenenza al nucleo del soggetto per cui si calcola la componente aggiuntiva di un soggetto beneficiario di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo (ad esempio, il ricovero presso RSSA, RSA, residenze protette, ecc.). Nota bene: tale casistica è applicabile solo ai genitori non conviventi poiché per i figli non inclusi nel nucleo del beneficiario di prestazioni residenziali la presenza di soggetti disabili/non autosufficienti nel nucleo esclude il calcolo della componente aggiuntiva;

 Appartenenza al nucleo del soggetto per cui si calcola la componente aggiuntiva di un componente in convivenza anagrafica che non faccia nucleo a sé. In questo caso barrare la casella corrispondente alla situazione che ricorre e indicare, se sono più di uno, il numero dei componenti per cui ricorrono tali condizioni.


La QUARTA PARTE riguarda i nuclei familiari con persone con disabilità e/o non autosufficienti, in questo caso occorre specificare la situazione che ricorre con riferimento ai componenti il nucleo della persona a cui si riferisce la componente aggiuntiva:

 disabilità media;

 disabilità grave;

 non autosufficienza.


La QUINTA PARTE riguarda la casa di abitazione, cioè quella del nucleo del soggetto a cui si riferisce la componente aggiuntiva.


Ricordiamo poi che se la DSU che si sta compilando è di tipo universitario, l’utente giunge alla compilazione del quadro D quando nel quadro C sono state barrate le seguenti opzioni:

 nel nucleo è presente un solo genitore mentre l’altro è non coniugato e non convivente;

 i genitori, non coniugati tra loro e non conviventi, non sono presenti nel nucleo di cui al quadro A e lo studente non possiede i requisiti per definirsi “studente indipendente”.


Se l’ISEE deve essere presentato per più studenti presenti nel nucleo e:

 entrambi hanno lo stesso genitore (non coniugato e non convivente), verrà compilato un unico Quadro D;

 non hanno lo stesso genitore, verranno redatti più Quadri D, uno per ogni genitore non convivente.


Nel caso invece di DSU per prestazioni riguardanti soggetti minorenni l’INPS ha chiarito che:

 nel caso di genitori separati: se i genitori del minore sono tra loro separati da sentenza del giudice, non si crea alcun quadro D. Ne consegue che non si presenta l’ISEE minori ma una Ordinaria/Mini;

 nel caso di genitori divorziati: se i genitori del minore sono tra loro divorziati, si compila il quadro D barrando la prima casella “Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni” indipendentemente dal fatto che l’altro genitore sia tenuto o meno a versare gli assegni di mantenimento nei confronti del figlio.

Sia per le prestazioni rivolte ai minori sia per quelle universitarie, dunque, l’INPS ha ritenuto di escludere dal calcolo del valore ISEE il genitore non convivente se separato o divorziato.


La relazione con il dichiarante

Nel quadro FC.1 (prima sezione) l’utente dichiarante dovrà specificare quale relazione lega lo stesso con i membri nel nucleo familiare indicati nel Quadro A (identificati con cognome, nome, codice fiscale e cittadinanza).

La relazione dovrà essere specificata con appositi codici che vengono riportati nella tabella a sinistra della parte compilativa, affinché il dichiarante non abbia dubbi sul loro significato.


E quindi:

 D = Dichiarante;

 C = Coniuge;

 F = Figlio minorenne;

 MA= Minore in affidamento preadottivo;

 FC = Figlio maggiorenne convivente;

 FNC = Figlio maggiorenne non convivente e a carico ai fini IRPEF;

 P = Altra persona nel nucleo;

 GNC = Genitore non convivente (tale codice deve essere utilizzato per l’indicazione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo del minorenne/studente universitario che, ai soli fini delle prestazioni per minorenni/per il diritto allo studio universitario, si considera facente parte del nucleo del beneficiario).


Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione

Ai fini del riconoscimento dell’ADI è stato inserito nella DSU un apposito paragrafo. È bene dunque sapere che, esclusivamente per l’Assegno di Inclusione: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare (ai fini ISEE e/o ai fini anagrafici), continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.


Donne vittime di violenza di genere

L’INPS ha previsto delle garanzie per le donne vittime di violenza che sono inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza. Le donne maltrattate, nei casi in cui l’altro genitore sia escluso dalla potestà genitoriale sul figlio, oppure sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, o nel caso in cui sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti (Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali) l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici possono richiedere che l’ISEE non comprenda il reddito dell’altro genitore.

In questo caso, quindi, non dovranno essere compilate le componenti aggiuntive. Le vittime di violenza di genere (la cui condizione può essere verificabile sulla base di un provvedimento dell’autorità competente) costituiscono quindi SEMPRE nucleo familiare a sé.


Quadro B prima sezione


La casa di abitazione

L’utente deve indicare, nel Quadro B, tutte le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare dichiarato nel Quadro A. Chiaramente la casa di abitazione da indicare è quella in cui “di solito” risiedono tutti i componenti del nucleo.

È tuttavia possibile, come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, che non tutti i componenti del nucleo familiare risiedano nella stessa abitazione.

In questo caso sono i componenti del nucleo familiare a scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo; il dichiarante deve riportare tale scelta in DSU. Unico limite è dato dal fatto che la casa di abitazione del nucleo deve essere ubicata all’interno del territorio della Repubblica italiana.

Attenzione! In caso di coniuge iscritto all’AIRE non potrà essere scelta come casa di abitazione del nucleo quella in cui risiede tale coniuge.


Nella prima sezione del quadro occorre identificare la casa di abitazione. Tale sezione va compilata indicando l’indirizzo della casa di abitazione e inserendo nello specifico le seguenti voci:

 via: indicazione della via / viale / piazza / vicolo / ecc.;

 n.: numero civico;

 CAP: codice di avviamento postale;

 Comune: comune di riferimento;

 PR: provincia di riferimento.


Occorre inoltre indicare la situazione che ricorre con riferimento all’immobile e cioè se si tratta di immobile:

 di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l’usufrutto, ecc.)

 in locazione

 altro (es. comodato gratuito): questa voce va barrata in tutti quei casi che non vengono ricompresi nelle prime due tipologie.


La seconda sezione del quadro va compilata se il dichiarante e il suo nucleo sono in un’abitazione in locazione. In questo caso occorre indicare il codice fiscale dell’intestatario o degli intestatari del contratto di locazione della casa di abitazione, facenti parte del nucleo indicato nella prima sezione del Quadro A.

Se l’intestatario è solo uno occorre compilare solo la riga numero 1; viceversa, se, per lo stesso contratto di locazione, gli intestatari sono più di uno, è necessario inserire gli stessi dati per ognuno di essi.


Occorre poi indicare gli estremi di registrazione del contratto:

 data: data di registrazione del contratto di locazione;

 serie;

 numero: numero pratica;

 cod. ufficio: codice relativo all’ufficio presso cui è avvenuta la registrazione del contratto.

Attenzione! In caso di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (per le quali non è previsto l’obbligo di registrazione del contratto) occorre indicare il numero di protocollo del provvedimento di assegnazione.


Nell’ultimo rigo della sezione va riportato il canone annuale di locazione previsto dal contratto. L’INPS evidenzia che se il contratto prevede un adeguamento del canone alla variazione dell’indice dei prezzi ISTAT, va indicato il valore adeguato (se effettivamente versato).

Attenzione! Il canone previsto dal contratto (inclusivo dell’adeguamento) è quello al momento della presentazione della DSU.


La terza sezione del quadro va compilata solo dal dichiarante coniugato quando il coniuge ha una diversa residenza. In questi casi, come abbiamo avuto modo di chiarire, bisogna scegliere la residenza familiare di riferimento: se questa coincide con la residenza del dichiarante va barrata la casella “del dichiarante”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante va barrata la casella “del coniuge”.


Come avere il consenso di tutti i familiari maggiorenni?

L’INPS mette a disposizione due modalità per permettere che i membri maggiorenni del nucleo familiare permettano l’utilizzo dei propri dati ai fini dell’ottenimento dell’ISEE.


1° modalità Il servizio “Autorizza la precompilazione” per gli altri componenti del nucleo

L’INPS permette a ogni componente maggiorenne del nucleo familiare di accedere al sistema ISEE con la propria identità digitale e fornire l’autorizzazione alla precompilazione dei propri dati; tale scelta indubbiamente rende più agevole determinare il nucleo familiare.

Ogni componente maggiorenne per autorizzare la precompilazione dei propri dati nella DSU presentata da altro dichiarante può recarsi all’indirizzo web INPS - Isee Precompilato

Qui si deve cliccare su “Autorizza la precompilazione” e inserire le proprie credenziali digitali. Se è presente una DSU in attesa di autorizzazione la funzionalità proporrà in automatico la DSU da autorizzare rendendo ancora più semplice l’autorizzazione.

Attenzione! La funzionalità è chiaramente riservata esclusivamente all’utente cittadino. Il CAF o gli Enti non possono accedervi e non possono utilizzarla.


2° modalità La delega da parte di ogni componente del nucleo familiare maggiorenne

In alternativa, il richiedente deve autodichiarare di essere munito di delega da parte di ogni componente maggiorenne del proprio nucleo familiare e indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza; sarà poi l’Istituto a verificare la correttezza dei dati inseriti presso il Sistema Tessera Sanitaria dell’Agenzia delle Entrate.

Si consiglia al lettore che sta procedendo alla compilazione della DSU precompilata di premunirsi della delega.

Con messaggio del 13 gennaio 2022 n. 171 l’INPS ha comunicato di aver reso disponibile una nuova funzionalità che permette di registrare la delega online per conto di un figlio minorenne.


Gli elementi di riscontro

In alternativa all’autorizzazione alla precompilazione, è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante, ovvero dell’intermediario delegato, dei c.d. “elementi di riscontro” reddituali e patrimoniali per ogni componente maggiorenne (escluso il dichiarante medesimo) che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle Entrate.

Se l’accesso alla DSU precompilata avviene per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.

Tali elementi vengono poi validati dall’Agenzia delle Entrate. Con il messaggio n. 96/2020 l’INPS ha chiarito che “la fornitura degli elementi di riscontro è posta a garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell’avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano”.

Il richiedente deve compilare sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (per l’anno 2026, quindi, i dati si devono riferire all’anno 2024).


Per l’elemento di riscontro relativo al reddito si deve indicare alternativamente:

 o l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone Fisiche;

 o l’assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.


Se, per l’anno reddito di riferimento, è presente solo la CU il dichiarante deve barrare la casella “assenza di dichiarazione”.

Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale “differenza” è quella dell’anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione.

Ad esempio, considerando che stiamo parlando dell’ISEE per il 2026, la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2025 relativa ai redditi dell’anno 2024.


Per l’elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare ci sono due casi da dover prendere in considerazione:

a) se al 31 dicembre del secondo anno precedente (e quindi per le DSU da compilarsi nell’anno 2026, si deve fare riferimento all’anno 2024), il valore complessivo del patrimonio mobiliare del singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro era inferiore a € 10.000 il dichiarante deve indicare:

 o l’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;

 o l’assenza di rapporti.

b) se al 31 dicembre del secondo anno precedente (e quindi per le DSU da compilarsi nell’anno 2026, si deve fare riferimento all’anno 2024), il valore complessivo del patrimonio mobiliare del singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro, è pari o superiore a € 10.000 il dichiarante deve scegliere se indicare:

 il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;

 o il valore alla stessa data di una delle “altre forme di patrimonio mobiliare” di cui al Quadro FC2, sez. II.

Attenzione! Il valore inserito va indicato in maniera puntuale, con arrotondamento, per eccesso o per difetto alle unità di euro, a seconda se l’importo sia maggiore o minore di 49 cent, oltre i quali si dovrà arrotondare per eccesso.


Novità del 2025

Dal 3 aprile 2025 sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale nel limite complessivo di 50.000 euro.

Si consiglia dunque di fare particolare attenzione a come compilare il QUADRO FC2: l’INPS ha infatti chiarito che è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare riportati (e già inseriti) nelle DSU precompilate.

Nel caso in cui il componente maggiorenne ha un conto cointestato con il dichiarante, oltre a un conto non cointestato, dovrà essere indicato, quale elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare del componente, obbligatoriamente il valore di quest’ultimo. Come detto, nel caso in cui l’accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.


L’attività lavorativa

Nel Quadro FC.1 terza sezione è possibile indicare l’attività lavorativa svolta da ogni componente inserito (barrando alternativamente una delle caselle sottostanti).

Attenzione! Tale indicazione seppur consigliata, resta comunque facoltativa. Questa informazione, infatti, non occorre per il calcolo dell’ISEE. Tuttavia, secondo l’INPS, può essere utile indicarla al fine di accedere a specifiche prestazioni per le quali l’ente erogatore preveda quale requisito soggettivo la condizione lavorativa.


I dati precompilati

Come appena evidenziato, se il riscontro è positivo per tutti i componenti, l’AdE procede alla trasmissione dei dati in proprio possesso (dati cosiddetti precompilati).

Questi dati sono rinvenuti tra le informazioni disponibili negli archivi dell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché tra le informazioni comunicate dagli intermediari finanziari sui saldi e sulle giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare. Lo scambio di queste informazioni avviene mediante servizi anche di cooperazione applicativa (ovvero interoperabilità tra i diversi sistemi informatici).

Il dichiarante beneficia così della precompilazione dei dati relativi a componenti reddituali e patrimoniali che, più specificatamente, sono:

• i redditi e alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate che vengono inseriti nel Quadro FC8 alla sez. II e III;

• i trattamenti erogati dall’INPS che vengono inseriti nel Quadro FC8 alla sez. III;

• il patrimonio mobiliare detenuto in Italia che viene inserito nel Quadro FC2.


Attenzione! Sono esclusi dalla precompilazione delle partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali (articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 lettere e), g) e h)).

Post correlati

Mostra tutti

Commenti


bottom of page