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Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

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70125 Bari, BA, Italia

Previdenza e sport

Una guida completa alla previdenza nel lavoro sportivo per professionisti e dilettanti, in particolare sul fronte pensionistico e su quello della tutela previdenziale.

COMMERCIALISTA

5 dicembre 2025


Il decreto legislativo n. 36/2021 (e i successivi decreti correttivi come da ultimo i correttivi del settembre 2023) ha rivoluzionato la disciplina inerente i lavoratori sportivi. La Riforma ha infatti fornito per la prima volta una disciplina organica per i rapporti di lavoro in questo settore.


Per la prima volta è stata fornita la definizione di lavoratore sportivo differenziando opportunamente i lavoratori che gravitano nel professionismo e nel dilettantismo o che svolgono prestazioni sportive in qualità di volontari. Inoltre la nuova disciplina non dimentica di trattare anche gli aspetti tributari


requisiti

La riforma per i lavoratori sportivi

Per garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo (dilettantistico e professionistico) e assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport sono stati emanati:

 il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che ha introdotto la definizione di “lavoratore sportivo”, e ha disposto l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito dall’INPS, fondo oggi rinominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP);


 il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» – Serie Generale n. 256 del 2 novembre 2022.


pensione

La nuova disciplina ha l’obiettivo di fornire una definizione di “lavoratore sportivo”, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e quello di dare un riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute.

A seguito della proroga disposta dal decreto e pensionistici legati al mondo sportivo così come rideterminato.


In particolare i trattamenti pensionistici, affidati all’INPS, sono stati ora finalmente trattati dall’Istituto previdenziale che ha istituito un fondo apposito: il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – FPLS. Su questo argomento, l’Ente, con la circolare n. 127 del 29 settembre 2025, ha fornito i necessari chiarimenti a beneficio di tutti gli utenti.


Con questa guida dunque si illustrano, per la prima volta, in maniera organica tutte le novità legate ai trattamenti pensionistici messi a disposizione dal Governo ai lavoratori sportivi.


Le leggi ora abrogate

Dal 1° luglio 2023 non sono dunque più in vigore:

a. la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b. la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c. l’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

d. l’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.


Attenzione! Precisiamo sin da ora che l’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 ha specificatamente previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7 del d.lgs., si applicano invece solo a decorrere dal 31 dicembre 2027.


In particolare l’articolo 13, comma 7 prevede che le società sportive professionistiche dovranno adeguare il proprio assetto societario prevedendo che: “Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l’emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. […] L’organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci”.


La grande novità apportata dalla Riforma sportiva prevede che i compensi ottenuti dai dilettanti rientrino ora nei redditi di lavoro e non più in “altri redditi” come previsto prima dall’art. 67 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che in sintesi comportava l’esenzione dell’obbligo contributivo previdenziale per tali lavoratori. I redditi dei lavoratori dilettanti ora invece sono assoggettati a contribuzione previdenziale (anche se con specifiche franchigie e aliquote agevolate).


Il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Dal 1° luglio 2023 il Fondo Pensione Sportivi Professionisti è stato rinominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (art. 35, comma 1°, del decreto legislativo n. 36/2021, come modificato dal decreto legislativo n. 163/2022).


A tale Fondo possono così accedere i lavoratori sportivi:

 subordinati e ciò a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività;

 autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative operanti nei settori professionistici.


Agli stessi, per stessa previsione normativa, si applica la disciplina del decreto legislativo n. 166/1997.


Attenzione! I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo devono invece iscriversi alla Gestione separata con l’applicazione del relativo regime previdenziale.


Chi è un lavoratore sportivo?

Per capire chi può rientrare nella definizione di lavoratore sportivo si deve partire dalla lettura della nuova normativa.


L’articolo 2, comma 1°, lettera dd), del decreto legislativo n. 36/2021 definisce “lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall’articolo 25”.


L’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021, al comma 1°, secondo periodo, come modificato dal decreto legislativo n. 163/2022, specifica che: “È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo […] le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale” e al comma 1°-ter che: “Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.


Il Dipartimento per lo Sport provvede alla pubblicazione, anche mediante il proprio sito istituzionale, di un primo e un secondo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie, sulla base dei suddetti regolamenti tecnici.


Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.


È iscrivibile al FPSP dunque il lavoratore che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo in qualità di:

 atleta;

 allenatore;

 istruttore;

 direttore tecnico;

 direttore sportivo;

 preparatore atletico;

 direttore di gara;

 ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.


Attenzione! Non può essere considerato lavoratore sportivo, chi, abilitato all’esercizio di una professione al di fuori del settore sportivo e iscritto in albi o elenchi professionali specifici, esercita la stessa professione anche in ambito sportivo.


Lavoratori sportivi subordinati o autonomi

Appare utile in questa sede evidenziare le differenze tra professionismo e dilettantismo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce che l’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.

Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.


Già nel 2019 l’INPS, con riguardo all’attività sportiva a titolo oneroso, distingueva un contratto di lavoro subordinato da uno di lavoro autonomo dal fatto che nel caso di lavoratore dipendente non ricorre neppure uno dei seguenti requisiti:

 l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

 l’atleta non viene contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

 la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.


A oggi la disciplina dei lavori sportivi subordinati è la medesima per i professionisti e gli operanti nel settore dilettantistico.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può essere anche a tempo determinato ma il termine del rapporto non può essere superiore a 5 anni.

Si deve fare particolare attenzione al fatto che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni generali applicabili ai rapporti di lavoro subordinato quali le disposizioni relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in materia di autorizzazione all’utilizzo di impianti audiovisivi, i divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni e quelle relative ai procedimenti disciplinari.


Il decreto legislativo n. 36/2021 prevede altresì di poter stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti (ma anche culturale ed educativa e in vista dell’accesso all’attività lavorativa).


Attenzione! La differenza con la disciplina generale dell’apprendistato è data dal fatto che in questo caso i rapporti di apprendistato sportivo si risolvono automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel contratto.


È importante evidenziare che il lavoratore sportivo dilettante autonomo è di fatto solo un collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co): tale qualifica è presunta se:

 la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 24 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

 le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.


Ente sportivo dilettantistico


Rientrano nella nozione di Enti sportivi dilettantistici:

 le associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

 le associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;

 le società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice Civile;

 gli enti del terzo settore, costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto.


Le categorie di lavoratori che possono iscriversi al FPSP

Si riporta di seguito l’Allegato 1 alla Circolare 127 del 22.9.2025 in cui l’INPS riepiloga i codici e le qualifiche dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti…

Lo stesso decreto legislativo n. 36/2021, all’articolo 25, comma 5°, prevede che anche a livello previdenziale: “Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”.


Gli istruttori e i direttori tecnici

Le categorie dei lavoratori dal n. 20 al n. 22 del DM 15 marzo 2005 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno diritto, dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021) all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro e sono iscritti al FPSP o alla Gestione separata.


Nel dettaglio, si parla di:

 impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

 impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;

 direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.


Figure, già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), potevano optare, entro il termine del 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Chi ha optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento può in tal modo continuare ad accedere alla pensione secondo i requisiti previsti nel FPLS.


Attenzione! Ai fini del diritto alla pensione e dell’individuazione dell’età pensionabile, coloro che non hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento e che siano iscritti al FPSP in qualità di lavoratori sportivi, per la pregressa contribuzione possono accedere ai trattamenti pensionistici previsti, con il sistema misto o contributivo, a seconda se siano in possesso di anzianità contributiva in data antecedente o dal 1° gennaio 1996, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in ragione del principio della prevalenza di contribuzione acquisita in una delle categorie tra quelle indicate.


Per le categorie di lavoratori, privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 (ad esempio, contribuzione obbligatoria proveniente dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti utilizzabile in applicazione della Convenzione INPS/ENPALS), la contribuzione utilmente versata ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico ricade interamente nel sistema contributivo.


Rimangono invece iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo gli impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.


Diritto e misura dei requisiti utili al riconoscimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori iscritti al FPSP

Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo in esame prevede che ai lavoratori iscritti al FPSP si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 166/1997.

Ciò significa anche che dal 1° luglio 2023, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione, per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro subordinato, è fissata in 260 contributi giornalieri.


L’INPS chiarisce che poiché l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate e l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni (cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni), per il perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni).


Attenzione! Alla luce di quanto appena detto, se un lavoratore matura il requisito contributivo antecedentemente a quello assicurativo, il diritto alla pensione si perfeziona solo al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.


Rimane ferma la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 166/1997: fino al 31.12.1992 per i lavoratori sportivi professionisti che erano convenzionalmente inseriti nel 2° Gruppo, il requisito dell’annualità di contribuzione si intendeva perfezionato con un numero di contributi giornalieri pari a 180.


Rapporti tra la contribuzione FPSP e la contribuzione accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM

Si fa presente che i rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari di posizione contributiva sia presso il FPSP sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) sono disciplinati dall’articolo 16, comma primo, del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420.


La Convenzione ENPALS/INPS stipulata in data 3 dicembre 1973 (illustrata con la circolare n. 713 Prs. – n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54 I.B./85 del 16 aprile 1974 e successivamente con il messaggio n. 14371 del 1° giugno 2007) fornisce le modalità attuative del DPR 1420/197 e in particolare i chiarimenti relativamente ai casi di lavoratori titolari di contribuzione presso la gestione ex ENPALS, il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS.


È consentito il cumulo gratuito nei casi di contribuzione mista ex ENPALS/CD-CM (Gestione autonoma Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni).


L’INPS chiarisce che nel caso degli sportivi professionisti iscritti al FPSP in data antecedente e dal 1° gennaio 1996 (incluse le categorie degli ex sportivi professionisti delle Federazioni del Motociclismo, fino alla data del 7 giugno 2011, e del Pugilato, fino alla data del 19 dicembre 2013) e dei lavoratori sportivi assicurati a decorrere dal 1° luglio 2023, in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva per attività lavorativa svolta nella specifica qualifica di lavoratore sportivo, la cumulabilità della contribuzione AGO-FPLD e/o CD/CM con la contribuzione versata e accreditata al FPSP, in applicazione delle citate norme, è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.


Se i lavoratori sportivi, iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, non maturano i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi richiesti nel FPSP, i medesimi possono perfezionare il diritto a pensione, utilizzando anche la contribuzione da lavoro dipendente versata nel FPLD e nella Gestione autonoma CD/CM, avvalendosi di uno degli istituti di cumulo di periodi assicurativi.


Se la contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista, già iscritto al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, non è sufficiente ai fini della maturazione dei requisiti per il conseguimento della specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del FPSP, la stessa può essere utilizzata, ai fini di un diritto a pensione nelle ipotesi di istanze di pensionamento anticipato o di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell’AGO per i lavoratori dipendenti, come stabiliti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la cosiddetta “Riforma Fornero”).


È sempre possibile, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici, valorizzare la contribuzione versata e accreditata sia presso il FPLS sia presso il FPSP ai fini della concessione di un unico trattamento, secondo i requisiti più elevati previsti dal decreto legge n. 201/2011.


Attenzione! Le disposizioni di cui al citato articolo 16 del DPR n. 1420/1971 si applicano in alternativa alle disposizioni che disciplinano gli istituti di:

 computo di cui all’articolo 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282;

 totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni;

 cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

 cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui all’articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.


sportivi

Contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo

La disciplina delle pensioni in regime internazionale si applica altresì ai lavoratori iscritti al FPSP. Ciò significa che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati in Paesi nei confronti dei quali trovano applicazione i regolamenti UE (Stati UE, SEE e Svizzera) e in Paesi extra UE con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, nel rispetto del minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.


Possono essere totalizzati, inoltre, i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia in periodi antecedenti che successivi alla Brexit.


Bisogna evidenziare che la normativa nazionale previdenziale del settore dello sport stabilisce che, ai fini del conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, è necessario verificare che l’attività del lavoratore sia stata svolta in qualità di sportivo; l’INPS chiarisce che in presenza di attività prestata in Stati UE e SEE, Svizzera o Regno Unito, nella sezione 4 del “SED P5000”, al punto 4.3.1.1.7 “Occupazione”, è indicata, con il codice a quattro cifre ISCO – 08, la tipologia di attività sportiva certificata.


Per perfezionare il diritto ai trattamenti pensionistici a carico del FPSP può essere utilizzata la contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo, certificata dalle Istituzioni estere nei SED, nei formulari internazionali equivalenti previsti dalle convenzioni bilaterali e nell’eventuale documentazione allegata.


Massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale imponibile

Per quanto riguarda la retribuzione pensionabile bisogna evidenziare che il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e il massimale di retribuzione imponibile varia a seconda del fatto che gli sportivi professionisti risultino iscritti al FPSP già alla data del 31 dicembre 1995, si siano iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 o si siano iscritti dopo il 1° luglio 2023.


 Per gli sportivi professionisti già iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995 vige un massimale di retribuzione pensionabile giornaliero previsto dall’articolo 12, comma settimo, del DPR n. 1420/1971, come modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 166/1997, rappresentato dall’importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell’AGO ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, diviso per 312.


 Per gli sportivi professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 1° gennaio 1996 o comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applica il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, previsto per i lavoratori che accedono al trattamento di pensione con il sistema contributivo.


 Per gli sportivi professionisti iscritti al FPSP dalla data del 1° luglio 2023 si applica il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, previsto per i lavoratori che accedono al trattamento di pensione con il sistema contributivo.


Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP

Il Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), al raggiungimento di determinati requisiti garantisce l’erogazione di prestazioni pensionistiche quali:

 pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995;

 pensione di vecchiaia;

 pensione anticipata;

 assegno ordinario di invalidità;

 pensione di inabilità;

 pensione ai superstiti;

 pensione supplementare;

 supplemento di pensione.


Vediamo nel dettaglio i requisiti di accesso alla prestazione.


La Pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori sportivi iscritti prima del 31 dicembre 1995

Gli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata in conformità alle vigenti disposizioni riassunte nella tabella 1.

Si ricorda che 5.200 (pari a 20 anni di 260 giornate) è il numero di contributi a regime per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo Professionista. Si rimanda a quanto detto prima per la attività dilettantistica. È utile anche la contribuzione volontaria versata al FPSP.

L’erogazione dell’assegno pensionistico è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.


La Pensione anticipata contributiva per gli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva iscritti alla data del 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione anticipata, come prevista dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011, si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, al ricorrere dei requisiti di cui alla seguente tabella 2.

In questo caso per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, ricordiamo però che NON concorre alla formazione del requisito la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre la contribuzione accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età deve essere moltiplicata per 1,5.


Fermo restando che il diritto alla pensione anticipata potrà essere conseguito altresì al verificarsi dei requisiti (alternativi) di cui alla tabella 3.

Tali requisiti si ritengono perfezionati a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato, il così detto importo soglia, nel caso di soggetti che hanno maturato i requisiti alla pensione entro il 31 dicembre 2023. Tali requisiti si applicano altresì agli sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 ai sensi del d.lgs. 36/2021 e s.m.i.).

Per i soggetti che maturano i requisiti a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’ammontare mensile della prima rata di pensione deve risultare non inferiore a 3 volte l’importo dell’assegno sociale. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Ricordiamo poi che per le pensioni aventi decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, l’importo della pensione anticipata non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Ricordiamo poi che dal 1° gennaio 2030 il requisito dell’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata è elevato da 3 a 3,2 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. La presente modifica riguarda i lavoratori che maturano dal 1° gennaio 2030 i requisiti per la pensione anticipata. Resta ferma la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici madri per le quali l’importo soglia è ridotto a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, in presenza di un figlio, e a 2,6 volte, in presenza di due o più figli.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione effettivamente versata derivante dai versamenti obbligatori, volontari o da riscatto. In applicazione dell’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla pensione anticipata si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Inoltre ricordiamo che il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 1° maggio 2024.


pensione

La Pensione di vecchiaia contributiva

I lavoratori iscritti al FPSP con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e i lavoratori sportivi iscritti dal 1° luglio 2023 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, annualmente rivalutato, il cosiddetto importo soglia, per coloro che hanno maturato i requisiti della pensione entro il 31 dicembre 2023, l’importo non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale per coloro che maturano i requisiti dal 1 gennaio 2024;

b) cinque anni di contribuzione effettiva, derivante sia dai contributi obbligatori che volontari che in caso di versamenti a seguito richiesta riscatto anni di laurea, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione, all’età di 70 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l’età anagrafica deve essere incrementata dei previsti adeguamenti alla speranza di vita. Per il periodo gennaio 2023/dicembre 2026 il requisito anagrafico è di 71 anni. Si precisa che i descritti trattamenti di pensione con il sistema contributivo sono subordinati alla condizione della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.


Per i trattamenti pensionistici da liquidarsi con il sistema contributivo, secondo i requisiti sopra esposti, in favore degli sportivi professionisti iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995, si stabilisce che: “Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell’attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino a un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995”.


In particolare, per effetto della disposizione in argomento, all’età anagrafica, necessaria agli sportivi professionisti per accedere alla pensione con il sistema di calcolo contributivo secondo i requisiti sopra descritti, è possibile aggiungere un anno ogni quattro anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica, fino a un massimo di cinque anni.


Tenuta bene a mente l’equiparazione delle tutele previdenziali, in favore dei lavoratori iscritti, appartenenti all’area del professionismo e all’area del dilettantismo, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 166/1997, la disposizione in argomento è applicabile anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023 o che siano comunque in possesso di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996 e privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.


Ma attenzione! Il beneficio non si applica nelle ipotesi di accesso ai trattamenti pensionistici con il sistema contributivo avvalendosi di uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

Nella IMMAGINE 1 si riportano le tabelle riepilogative dei requisiti da rispettare per ottenere la pensione di vecchiaia.


Le altre prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo

Andiamo ora ad analizzare singolarmente gli altri trattamenti pensionistici erogati dal Fondo, come assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare e supplemento di pensione fornendo per ciascuno i relativi requisiti.


L’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata in favore dei lavoratori iscritti al FPSP, la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L’assegno ha validità triennale e non è reversibile.


Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

 1300 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità contributiva e assicurativa), di cui almeno 780 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.


L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto.


L’assegno può essere confermato a seguito di domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato in via definitiva, ferma restando la facoltà di revisione. Ricordiamo inoltre che l’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile prevista per l’assicurazione generale obbligatoria e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.


La trasformazione in pensione di vecchiaia è peraltro possibile anche per le pensioni d’invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984, previa presentazione della domanda da parte dell’interessato.


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La pensione ordinaria di inabilità

La pensione ordinaria di inabilità è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al fondo per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per le domande di pensione d’inabilità presentate dal 1° gennaio 2013 si prevede il cumulo della contribuzione disponibile risultante a carico dell’interessato.


La pensione di inabilità è concessa in presenza dei seguenti requisiti:

 assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

 1300 contributi giornalieri (cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva), di cui almeno 780 contributi giornalieri (tre anni di anzianità assicurativa e contributiva) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Per tale prestazione è inoltre richiesto che ricorrano le seguenti condizioni:

 cessazione di qualsiasi attività lavorativa;

 rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;

 cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali.


Anche in questo caso l’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti, ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto.


Riordiamo però che la pensione d’inabilità è reversibile ed è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. La pensione d’inabilità infatti non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale riconosciuta per la stessa causa. In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione a carico del fondo, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.


Inoltre ricordiamo che la pensione di inabilità si calcola secondo le comuni regole del calcolo delle pensioni. All’importo ottenuto si aggiunge la cosiddetta “maggiorazione convenzionale” e, pertanto, al montante individuale dei contributi si aggiunge un’ulteriore quota di contribuzione, per il periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età, computata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni di contribuzione rivalutate. L’anzianità complessiva non può superare i 40 anni.


La pensione ai superstiti

Riguardo il trattamento previdenziale di pensione ai superstiti l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, vigente nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.


In caso di decesso dell’assicurato l’articolo 90, comma 4, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, prevede che “Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”.


Dette somme entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune di diritto civile. Qualora vi siano più eredi, ognuno di essi può formulare autonoma richiesta di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse o delegare uno degli eredi a riscuotere anche la propria quota.


La pensione supplementare

L’iscritto al FPSP, che sia titolare di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, in presenza di contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sufficiente ai fini del riconoscimento di una autonoma prestazione a carico del fondo medesimo, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare in presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 5 della legge n. 1338/1962. Il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.


In che cosa consiste il supplemento

Il supplemento di pensione a carico del FPSP è un incremento del trattamento liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti.


Ricordiamo che il supplemento di pensione può essere richiesto nei seguenti casi:

 dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

 per una sola volta, dopo due anni, se si è compiuta l’età pensionabile (vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti nel caso degli iscritti al FPSP), dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.


Ricordiamo che per quanto concerne la trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si precisa che l’età pensionabile, come indicato dalla circolare INPS di riferimento, è riferita ai lavoratori con anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 1996. Mentre per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 la pensione di vecchiaia nel FPSP si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica come sopra richiamata in tabella, fermo restando il perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi prescritti nel Fondo stesso.


I redditi da lavoro sportivo dilettantistico

L’articolo 25 del d.lgs n. 36/2021 disciplina il rapporto di lavoro sportivo, e in questa sede si chiarisce come indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge, i due tipi di rapporto sono equiparati. Pertanto, nei casi in cui l’attività resa dal lavoratore sportivo sia a titolo oneroso, la medesima, in base alla forma contrattuale attraverso la quale è svolta, deve essere ricondotta alle fattispecie tipiche del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente che questa sia resa in regime dilettantistico o professionistico.


Inoltre il citato articolo 28 del DL richiamato ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo nel settore dilettantistico, “nella forma della collaborazione coordinata e continuativa”, al ricorrere di alcuni requisiti nei confronti del medesimo committente, ferma restando la possibilità di instaurare, nell’ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.


La riforma del diritto del lavoro sportivo, nell’eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, comporta riflessi nelle ipotesi in cui il reddito derivante dal lavoro sportivo, in particolare quello dilettantistico, assume rilevanza e infatti, dal 1° luglio 2023, si applicano, anche nel settore del dilettantismo, le disposizioni che riguardano il lavoro sportivo.


Ricordiamo inoltre che qualora il lavoratore sportivo sia pensionato si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro svolto anche all’estero. Inoltre, con riferimento ai redditi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si chiarisce che, indipendentemente dall’importo, i medesimi comportano l’applicazione del regime di incumulabilità della pensione, ove prevista.


La norma precisa altresì che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è assimilabile al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale. In particolare, il divieto di cumulo opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di: a. pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica; b. pensione anticipata lavoratori precoci; c. pensione quota 100; d. pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva e pensione anticipata flessibile; e. pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto legge n. 201/2011, conseguita avvalendosi dell’agevolazione di computare il valore di una o più prestazioni di rendita acquisite presso forme pensionistiche di previdenza complementare di cui all’articolo 1, comma 183, della legge n. 207/2024.


Attenzione però in riferimento alle pensioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), è prevista una deroga all’incumulabilità in presenza di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.


Considerato che per i rapporti instaurati sia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia come lavoro autonomo occasionale nel settore sportivo dilettantistico è utilizzata una specifica tipologia contrattuale, le Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di analizzare il contratto di lavoro, al fine di valutare l’eventuale riconducibilità dell’attività nell’ambito del lavoro autonomo occasionale.


APE sociale e indennizzo per la cessazione dell’attività

Il lavoro sportivo dilettantistico, dal 1° luglio 2023, assume rilevanza anche ai fini dell’applicazione del regime di incumulabilità previsto per i titolari di APE sociale. Per i soggetti il cui diritto all’APE sociale è stato certificato sulla base delle disposizioni vigenti secondo cui: “L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.


Pertanto, i limiti di 8.000 euro e di 4.800 euro lordi annui rilevano in relazione al fatto che i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo siano stati dichiarati come redditi da lavoro dipendente o assimilato o come redditi da lavoro autonomo.


Per i soggetti, invece, che ricevono la certificazione in base alle disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, sia ha l’incumulabilità con i redditi da lavoro sportivo dilettantistico svolto successivamente alla decorrenza dell’APE sociale, la norma prevede infatti che “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.


Ricordiamo che dal 1° luglio 2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non sono più fiscalmente inquadrati come redditi diversi, ma come redditi di lavoro dipendente o assimilato o come lavoro autonomo, ne deriva quindi che, salvo i casi di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica prestata successivamente alla decorrenza dell’APE sociale determina la decadenza dal beneficio.


Al fine di valutare l’eventuale riconducibilità dell’attività di lavoro sportivo dilettantistico nell’ambito del lavoro autonomo occasionale, in presenza della citata tipologia contrattuale del lavoro sportivo occasionale, è necessario che le Strutture territoriali dell’INPS analizzino il contratto di lavoro.


Dal 1° luglio 2023 l’attività sportiva dilettantistica assume quindi rilevanza anche ai fini della verifica dell’incompatibilità dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale con lo svolgimento di attività di lavoro. Tale indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; ne consegue che, salvo per i compensi erogati nel periodo di imposta 2023, quelli derivanti da lavoro sportivo dilettantistico nei periodi di imposta successivi al 2023, costituendo redditi da lavoro, comportano la decadenza dall’indennizzo.


Viene disposto inoltre che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di lavoro sportivo identificato in un contratto di lavoro occasionale, l’ammontare percepito sia escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta e che questo non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.


In particolare, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico i compensi suddetti, opportunamente documentati, percepiti esclusivamente nel periodo d’imposta 2023 non sono rilevanti ai fini dell’incumulabilità o delle incompatibilità delle prestazioni esaminate nei paragrafi precedenti con i redditi da lavoro, in quanto sono considerati redditi diversi purché siano stati erogati dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli Enti Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano (VSS) e dall’Unione delle società sportive altoatesine (U.S.S.A.) e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi il compenso stesso sia riconosciuto nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non sia conseguito nell’esercizio di attività professionale o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente.


La disposizione, peraltro, si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Per accertare la sussistenza delle finalità dilettantistiche delle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le Strutture territoriali devono verificarne l’iscrizione nel Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo n. 36/2021.


Il calcolo dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP

Anche per determinare il diritto a trattamenti pensionistici e calcolare il relativo ammontare a carico del FPSP è necessario operare un distinguo tra la pensione spettante agli sportivi professionisti già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 o dei lavoratori sportivi che possono far valere comunque pregressa contribuzione alla medesima data e la pensione spettante agli sportivi professionisti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023, comunque in possesso di anzianità contributiva non antecedente al 1° gennaio 1996.


Per la determinazione della pensione spettante agli sportivi professionisti già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, o dei lavoratori sportivi che possono fare valere comunque pregressa contribuzione alla medesima data, si deve far riferimento, dal 1° gennaio 2012, al sistema contributivo.


Ne consegue che la pensione è calcolata nel seguente modo:


a) per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è calcolata:

 per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B): media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere percepite nell’arco della vita lavorativa, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto per i periodi fino al 31.12.1992, per la Quota A; media delle migliori 2.080 retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione, rivalutate ed entro il limite del massimale giornaliero previsto con riferimento ai periodi compresi tra l’1.1.1993 ed il 31.12.2011, per la Quota B;

 per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati e accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione;


b) per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, la pensione è calcolata:

 per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B), come indicato al precedente punto a), tenuto conto che la Quota B è riferita ai periodi compresi tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995;

 per la quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati e accreditati dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione.


Per la determinazione della pensione spettante agli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995 (ovvero il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023, comunque in possesso di anzianità contributiva non antecedente al 1° gennaio 1996) si seguono le regole del sistema contributivo.


Ai lavoratori Sportivi Professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 01/01/1996 e a tutti i Lavoratori Sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 01/07/2023 e comunque in data non anteriore al 01/01/1996, ai fini dell’accesso alle prestazioni in forma contributiva, è consentito aggiungere un anno all’età anagrafica ogni 4 di lavoro effettivo svolto nella specifica qualifica sino a un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione in base all’età secondo quanto stabilito dalla tabella di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995 e s.m.i. in base all’art. 1, comma 374, lettera c, della legge n. 205/2017 che ha integrato l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 166/1997.


Attenzione! L’INPS chiarisce che tale aumento annuale si applica esclusivamente in relazione agli anni di contribuzione versati/accreditati nella specifica qualifica da sportivo.


Si ricorda che per le lavoratrici madri, tale possibilità non è cumulabile con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 che prevede un anticipo del requisito anagrafico, fino a un massimo di 12 mesi, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.


In ogni caso la possibilità di aggiungere annualità non si applica nelle ipotesi di accesso alle prestazioni contributive avvalendosi di uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi. Nella tabella 4 è possibile vedere alcuni esempi di pensione anticipata contributiva offerti dall’INPS.


Per la determinazione del diritto alla pensione e il calcolo del relativo importo delle categorie dei lavoratori dal n. 20 al n. 22 del DM 15 marzo 2005 occorre prendere in considerazione il fatto se gli stessi hanno o meno optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (FPLS) o no.


I lavoratori che pur potendo NON hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il FPLS, sono ora iscritti automaticamente al nuovo FPSP e accedono alle prestazioni pensionistiche in forma mista o contributiva, a seconda se siano in possesso di anzianità contributiva ante o post il 01/01/1996, a carico del Fondo – FPLS o FPSP – dove hanno acquisito una prevalente contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 182/1997.


I lavoratori che hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il FPLS avranno accesso alle prestazioni, in forma mista o contributiva, secondo i requisiti previsti nel Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo.


In chiusura di dossier riportiamo, dalla prossima pagina, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti prima del 31/12/1995 e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche fornite dall’INPS con allegato n. 2 della circolare del 22.9.2025 n. 127.


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