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Non si paga l’Imu se il terreno è occupato. La sentenza della Cassazione

Il caso trae origine da un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2012, notificato al proprietario di un terreno oggetto, da tempo, di occupazione abusiva da parte di terzi.

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Il contribuente che subisce l’occupazione abusiva di un terreno non è tenuto al pagamento dell’IMU se manca il possesso materiale e la disponibilità effettiva del bene.

È quanto emerge dalla sentenza n. 18938/2025 del 10/07/2025 della Cassazione, che ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da un ente locale per motivi di rito, ma ha richiamato i principi già affermati nei gradi di merito. Il caso trae origine da un avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2012, notificato al proprietario di un terreno oggetto, da tempo, di occupazione abusiva da parte di terzi.


I giudici tributari di primo e secondo grado avevano riconosciuto l’esonero dal tributo, in quanto il possesso materiale era stato completamente sottratto al titolare da oltre un decennio, con tanto di azioni giudiziarie intraprese per la rivendicazione del bene. La Commissione di rinvio, investita della causa dopo un precedente giudizio di Cassazione, aveva ritenuto che l’occupazione impedisse al proprietario di trarre alcun beneficio, diretto o indiretto, dalla titolarità del fondo. Né era configurabile un godimento mediato, né era possibile ottenere un corrispettivo per l’uso da parte di terzi. Anzi, l’occupazione aveva causato un deterioramento patrimoniale.


Esonero IMU per terreni occupati abusivamente: la Cassazione si pronuncia

Il Comune, ricorrente per cassazione, ha sostenuto che il giudice del rinvio avrebbe disatteso il principio affermato nella precedente pronuncia di legittimità, secondo cui il presupposto impositivo IMU è correlato al possesso giuridico derivante dalla titolarità di un diritto reale, e non alla disponibilità di fatto. Inoltre, il Comune ha censurato l’interpretazione estensiva della norma sopravvenuta che ha introdotto una causa di esenzione per gli immobili occupati (art. 1, comma 759, lett. g-bis, L. 160/2019, come modificato dalla L. 197/2022), non applicabile retroattivamente al 2012. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, dichiarando il ricorso improcedibile per mancanza del deposito della sentenza impugnata con la relata di notifica. Richiamando le Sezioni Unite, i giudici hanno ribadito che la mancata produzione dell’atto notificato rende improcedibile il ricorso, anche se l’avvenuta notifica è indicata nel ricorso stesso. L’onere probatorio, affermano, è a carico della parte ricorrente in quanto effetto della sua autodichiarazione.




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