Concordato semplificato, ammessi i gruppi societari
- Walter Pittini

- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
COMMERCIALISTA
19 Maggio 2026
Fin dal debutto, il concordato semplificato è stato caratterizzato da un perimetro applicativo dai contorni incerti, in ragione della scarna disciplina riservatagli dal Codice della crisi, che manca dell’articolazione procedimentale del suo fratello maggiore (il concordato preventivo). Quest’essenzialità normativa alimenta tuttora dubbi interpretativi, che crescono quando la crisi coinvolge un gruppo di società, tanto che ci si è domandati persino se sia possibile un concordato semplificato di gruppo, ovvero se la logica e le finalità della procedura semplificata consentano una lettura estensiva della disciplina concordataria in generale.
Un provvedimento favorevole a quest’ultima soluzione arriva dal Tribunale di Palermo (decreto 13 gennaio 2026), pronuncia che assume rilevanza sotto due profili:
l’ammissibilità di un concordato semplificato di gruppo (con la possibilità di strutturare la proposta senza suddivisione dei debitori in classi);
nonché il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive e delle note di variazione Iva.
Nel caso concreto, dopo l’esito infruttuoso della composizione negoziata (Cnc), il tribunale palermitano ha ammesso al concordato semplificato nove società appartenenti allo stesso gruppo, valorizzandone la direzione unitaria e, soprattutto, il dato economico della crisi comune. Verificati il rispetto della buona fede nelle trattative nella Cnc e la fattibilità del piano, il collegio siciliano si è soffermato sull’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e, sul punto, ha osservato come l’apertura della liquidazione, seppur di gruppo, avrebbe inevitabilmente provocato una “frantumazione” dell’attivo, la moltiplicazione dei costi e il venir meno delle sinergie infragruppo. La gestione coordinata della crisi, nella specie, è stata ritenuta non solo ammissibile, ma anche più conveniente rispetto allo scenario liquidatorio.
È stata poi valorizzata l’assenza di formazione delle classi nella proposta concordataria, con distribuzione delle risorse articolata solo secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il tribunale palermitano ha aderito a una lettura coerente con la struttura del concordato ex articolo 25 sexies del Codice della crisi, che nasce proprio come procedura “semplificata”, caratterizzata dall’assenza del voto dei creditori. In questo contesto, l’assenza di suddivisione in classi, secondo i giudici siciliani, diventa persino fisiologica in ragione dell’attenuazione della propria funzione, storicamente collegata al meccanismo deliberativo del concordato preventivo, come nel vecchio concordato ante riforma Dlgs 5/2006.
Infine, il collegio palermitano si è soffermato sul trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti. Una delle contestazioni mosse dall’opponente, infatti, stigmatizzava il rischio che, a seguito della falcidia concordataria, potessero emergere sopravvenienze attive tassabili o nuovi debiti Iva derivanti dall’emissione delle note di variazione da parte dei creditori insoddisfatti.
A tal proposito, i giudici hanno richiamato l’articolo 8 del Dlgs 186/2025, norma di interpretazione autentica che chiarisce come le riduzioni dei debiti dell’impresa intervenute anche nell’ambito di un concordato semplificato non costituiscono sopravvenienze imponibili ai fini delle imposte dirette.
Secondo il tribunale siciliano, la norma confermerebbe – rispetto al regime delle agevolazioni in materia tributaria – un generale principio di assimilabilità del concordato semplificato rispetto agli altri iter concorsuali funzionalmente analoghi. In questa prospettiva, l’articolo 26 del Dpr 633/1972 – che prevede testualmente, per il creditore che abbia posto in essere un’operazione imponibile, di recuperare l’Iva applicata e non riscossa – sarebbe applicabile anche al concordato semplificato, rendendo la procedura fiscalmente “neutra” sia per le imposte dirette in caso di sopravvenienze, sia per l’Iva.
E ciò a maggior ragione, in quanto, anzitutto, il comma 3 bis della disposizione fa riferimento al più ampio concetto di «procedure concorsuali», categoria della quale il concordato semplificato fa senz’altro parte. In secondo luogo, la ratio della disposizione sarebbe proprio consentire al creditore il recupero dell’Iva in tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento derivi dall’intervento di una procedura di regolazione della crisi che, all’atto dell’omologa, renda la perdita definitiva per la falcidia (Cgue, 22 febbraio 2018, T-2, C-396/16), evitando l’emersione di un debito Iva che potrebbe compromettere lo strumento risolutorio prescelto. E, a tale stregua, non sembrerebbero sussistere ragioni per limitare il beneficio solo ad alcune procedure e non ad altre aventi analoghe funzioni.
Il Tribunale di Palermo offre così una delle prime analisi del concordato semplificato di gruppo, rafforzando la centralità dell’interesse dei creditori, l’elasticità organizzativa della procedura in esame e la neutralità fiscale della falcidia concordataria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Commenti