Concordato, imposta sostitutiva con risparmi legati al voto Isa
Imposta sostitutiva Cpb 2024-25 da conteggiare separatamente nel quadro CP del modello Redditi.

Convenienza graduata in funzione del voto Isa maturato nel 2023. Più elevato è l’importo assoggettabile alla sostitutiva e maggiore è il risparmio d’imposta potenziale per il contribuente. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dai lavori in corso sulle dichiarazioni per i soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 24-25 e che, oltrepassata la prima scadenza del 21 luglio, sono chiamati all’appuntamento del prossimo 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%. Ma vediamo con ordine.
L’agevolazione
L’articolo 20 bis del Dlgs 13/2024, prevede un regime opzionale di tassazione sostitutiva per i contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato dell’agenzia delle Entrate. Costoro possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, e così via).
L’imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio Isa raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Se il punteggio Isa ottenuto nel periodo d’imposta 2023 è:
pari o superiore a 8: l’aliquota applicabile sulla parte eccedente è del 10%;
pari o superiore a 6, ma inferiore a 8: l’aliquota applicabile sulla parte eccedente è del 12%;
inferiore a 6 : l’aliquota applicabile sulla parte eccedente è del 15%.
In particolare, come chiarito nella circolare 18/E/2024, la «parte eccedente» è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello Cpb (modello Isa 2024 p.i 2023) per il periodo d’imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025.
Il risparmio
Nel caso in esempio, il contribuente che ha aderito al Cpb 24-25 lo scorso ottobre, ha potuto ottenere dall’”effetto sostitutiva” un guadagno netto del 14% da calcolare sulla porzione di reddito tassabile separatamente. Infatti, se il contribuente sceglie il regime opzionale, potrà beneficiare di un risparmio d’imposta di oltre 6mila euro; questo in virtù di una base imponibile segregabile rispetto a quella tassabile ordinariamente di 44.140 euro, dato dalla differenza fra il reddito preso a base per il Cpb (anno d’imposta 2023) pari a 354.280 euro e quello concordato per il 2024 che, nel caso di specie in assenza di componenti straordinarie rimane pari a 398.420 euro.
Quando non conviene
Dall’analisi dei casi pratici esaminati in questi giorni emerge con plastica evidenza che nella maggioranza dei casi l’opzione per la sostitutiva genera, tendenzialmente un certo risparmio d’imposta graduabile in virtù di condizioni specifiche del contribuente. In alcune ipotesi, però il calcolo sostitutivo non conviene.
Si pensi ad esempio ai casi in cui il contribuente in possesso di oneri deducibili e detraibili elevati tali da azzerare o ridurre al minimo il reddito Irpef (o quello Ires), avrà tutta la convenienza a non spezzare il proprio imponibile, scegliendo quindi di tassarlo interamente con le aliquote ordinarie. Supponiamo il caso di un contribuente Irpef con elevate spese di ristrutturazione e risparmio energetico. La tassazione sostitutiva non ammette infatti il recupero di oneri detraibili e/o deducibili, per cui in alcuni casi per sfruttare appieno l’effetto di tali spese converrà come detto tassare tutto ordinariamente.
Altri casi di convenienza limitata potrebbero verificarsi in presenza di perdite pregresse che sono utilizzabili in diminuzione del reddito Cpb concordato per il biennio ovvero di eccedenze pregresse Ace. Anche qui la convenienza a non optare è maggiore quanto più elevata è la perdita utilizzabile; il beneficio potrebbe però mutare al diminuire dell’entità delle perdite residue disponibili. Va infine considerato che il limite di utilizzo in compensazione delle perdite (80% per quelle limitatamente utilizzabili) va verificato con riferimento alla sola quota di reddito soggetto a tassazione ordinaria (al netto, dunque, della quota che va a sostitutiva).
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