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Terzo settore, partenza a tappe per le nuove regole fiscali

In Gazzetta il decreto che ufficializza il regime fiscale definito dal Codice del terzo settore. Avvio da gennaio solo per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare.

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Per il terzo settore il nuovo regime fiscale decorrerà con periodo differenziato a seconda che gli enti abbiano il bilancio con esercizio coincidente con l’anno solare o a cavallo d’anno. Per i primi, le nuove regole inizieranno dal 1° gennaio 2026, mentre per gli enti il cui bilancio decorrerà dal 1° luglio le nuove regole decorreranno dal 1° luglio 2026.

Per le Onlus invece la domanda al Registro dovrà essere effettuata entro il prossimo 31 marzo 2026.

È quanto deriva dal dl 17 giugno 2025 n. 84, pubblicato in Gu n. 138 dello stesso giorno, che sancisce senza più incertezze le nuove scadenze per la decorrenza dei nuovi regimi fiscali per gli enti del terzo settore e la data del transito delle Onlus nel Registro del terzo settore (Runts).


Sostituire «L’autorizzazione»

Il dl fiscale risolve uno dei dilemmi che da qualche mese coinvolgeva il terzo settore. La direzione generale concorrenza della Commissione Ue, lo scorso 7 marzo, ha rilasciato non una «autorizzazione» alla fiscalità del terzo settore prevista nei testi del dlgs 117 e del dlgs n.112/2017 in merito alle imprese sociali, ma una comfort letter. Ciò in quanto il relativo procedimento si è concluso nella fase di pre-notifica delle misure fiscali. La comfort letter adottata, tuttavia, si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, «non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto – come anche precisato nella stessa – le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione, ma una preliminare valutazione effettuata dai suddetti servizi della direzione generale concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione prevista dal citato articolo 101, comma 10, ai fini dell’efficacia delle disposizioni ivi richiamate, né tanto meno quella alla quale l’articolo 104, comma 2, del medesimo Cts àncora l’efficacia delle disposizioni contenute nel titolo X, rubricato “Regime fiscale degli enti del terzo settore”, prevedendone l’applicazione “a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10”».


Le novità del decreto

La mancata specifica autorizzazione Ue ha indotto il governo a intervenire, modificando i testi degli artt. 101 e 104 del dlgs 117 e dell’art. 18 del dlgs 112/2017. In particolare, vengono modificati:

  • l’art. 101, comma 10 del Codice del terzo settore, eliminando il vincolo dell'autorizzazione Ue per rendere operative le agevolazioni previste dagli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 (resta l’obbligo di autorizzazione per titoli di solidarietà);

  • la lettera b), nell’art. 104, c. 2, del medesimo dlgs al fine di prevedere l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo X a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;

  • infine, in merito alle imprese sociali (dlgs 112/2017) viene previsto che l’applicazione della disciplina di cui all’art.18, comma 1, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In questo caso la Commissione si è riservata di effettuare un approfondimento di indagine circa la detraibilità e la deducibilità delle somme investite nelle imprese sociali, e cioè sulle le previsioni dell’art. 18, c. 3, 4 e 5.


Le tempistiche

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, si applicheranno le seguenti misure in merito al dlgs 117:

  • l’art. 79, comma 2-bis, relativo ai limiti entro i quali le attività di interesse generale sono considerate non commerciali (articolo sul quale urgono chiarimenti ministeriali);

  • l’art. 80, che disciplina il regime forfetario per gli Ets non commerciali;

  • l’art 86, che dispone sul regime forfetario per Aps e Odv.


Da quanto sopra deriva che per la maggioranza degli Ets, cioè per quelli con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di decorrenza delle nuove norme sarà il 1° gennaio 2026. Di contro per gli enti con esercizio «a cavallo d’anno» la decorrenza inizierà quando inizierà l’esercizio 2026/2027 (es 1° aprile 2026, 1° luglio 2026, 1° ottobre 2026), ecc.

Infine, in relazione all’entrata in vigore delle nuove norme, saranno cogenti per le imprese sociali i commi 1 e 2 dell’art. 18 del dlgs 112/2017 e non concorreranno alla formazione del reddito imponibile di tali imprese:

  • le somme destinate al versamento del contributo per l’esercizio dell’attività ispettiva organizzata dal ministero del lavoro nonché le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio;

  • le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell’art. 83 del Tuir, ove si generi un utile o un maggior utile da destinare ad incremento del patrimonio.



Il destino delle Onlus

Le Onlus non sono (formalmente) chiamate in causa dalle modifiche. Ciò in quanto la loro tempistica per l’iscrizione al Runts è scandita non dal dlgs 117/2017 ma dal dm 106/2020. Nell’art. 34, c. 2 dello stesso, si prevede che ciascuna Onlus «ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al Runts, presenta, dalla data di pubblicazione…fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue di cui all’art. 101, comma 10 del dlgs 117/2017, all’ufficio del Runts …apposita domanda». Non sussistono dubbi, tuttavia, che la modifica alla legge primaria abbia effetto sulle Onlus e che anche il dm 106/2020 nei prossimi mesi verrà modificato. Per le Onlus, quindi, la domanda di iscrizione al Runts dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2026.



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