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PEC obbligatoria per amministratori: scadenza, rischi e sanzioni

Entro il 30 giugno 2025, amministratori e liquidatori devono comunicare la PEC al registro imprese. Mancata comunicazione comporta sospensioni e sanzioni. Restano incertezze su amministratori non residenti e decorrenza obbligo.

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Amministratori e liquidatori di società: ultimi giorni per comunicare la casella di posta elettronica certificata al Registro delle imprese. Il termine per il suddetto adempimento è infatti fissato al 30 giugno 2025.


L’obbligo riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori di imprese costituite in forma societaria, iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2024.


L’obbligo di elezione del domicilio digitale (PEC) da parte dei soggetti suddetti è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, co. 860, della legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025). In attuazione della suddetta disposizione normativa il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota operativa del 12 marzo 2025, ha fornito le istruzioni applicative alle Camere di commercio, al fine di assicurare un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del nuovo obbligo.


A pochi giorni dalla scadenza restano comunque dei dubbi ancora non risolti. Fra questi l’efficacia del nuovo obbligo su amministratori non residenti in Italia e come si debba interpretare, soprattutto nelle società di persone, la precisazione del MIMIT in relazione al fatto che la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Dubbi anche sulla esatta decorrenza del nuovo obbligo.

A questo proposito Unioncamere ha evidenziato che, per le società già iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma, non è in realtà previsto un termine per l’adeguamento per cui la comunicazione della casella PEC dovrebbe avvenire al primo rinnovo o variazione degli amministratori. Dubbi a parte il termine del 30 giugno non risulta comunque particolarmente felice. In quella stessa data scadono infatti i termini per i versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti, sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno 2024.


Come anticipato sono soggette al nuovo obbligo tutte le società di persone e di capitali, con uniche esclusioni per le società semplici, per le società di mutuo soccorso, per i consorzi, anche con attività esterna, e per le società consortili. Entro il prossimo 30 giugno dunque ogni amministratore e ogni liquidatore dovrà disporre di un indirizzo personale che deve essere distinto da quello della società. È infatti vietato comunicare la stessa PEC utilizzata dalla società. È invece ammessa la possibilità per un soggetto che amministra più imprese di utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse. Del resto, ciò che interessa al legislatore è che ogni rappresentante delle imprese in oggetto, elegga e comunichi al registro delle imprese, il proprio domicilio digitale al quale potranno poi essere effettuate tutte le notifiche previste dalla legge.


È una semplificazione. Non certo per i cittadini e le imprese ma per la pubblica amministrazione. Una volta scaduti i termini ogni amministratore avrà infatti eletto il suo domicilio digitale e diventerà meno costoso e più sicuro, notificargli digitalmente qualsiasi atto amministrativo. Eleggere il proprio domicilio digitale, a parte il costo di una casella PEC e il suo rinnovo annuale, comporta un obbligo di consultazione periodica e sistematica, per evitare che la notifica di atti aventi una scadenza di validità o di adempimento diventino definitivi.


Tra le poche note favorevoli contenute nel citato documento del MIMIT merita ricordare che la comunicazione e la variazione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese e le loro successive eventuali variazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.


Sanzioni per la mancata comunicazione della PEC

Attenzione invece alle sanzioni e alle inibizioni che scattano in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC di amministratori e liquidatori, entro il prossimo 30 giugno. L’omessa comunicazione diventa un vero e proprio impedimento al completamento di una pratica che dovesse essere presentata dal 1° luglio in poi dalla società. Secondo la nota del MIMIT infatti in queste ipotesi, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda. Sotto il profilo sanzionatorio invece in applicazione dell’art. 2630 c.c., sull’omessa comunicazione del domicilio digitale si applicherà una sanzione da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo in caso di regolarizzazione entro 30 giorni della pratica.



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