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Qualifica di start up innovativa

Aggiornamento: 30 set 2025

COMMERCIALISTA

29 Settembre 2025


Per ottenere e mantenere la qualifica di start up innovativa, la società deve essere di capitali (anche cooperativa), non quotata, costituita da meno di 60 mesi, con residenza in Italia oppure, se residente in Ue/See, con sede produttiva o filiale in Italia, e non deve distribuire – né aver distribuito – utili. L’oggetto sociale deve riguardare esclusivamente o prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non si deve svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza. Inoltre, la start up innovativa non deve essere stata costituita a seguito di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda e deve qualificarsi come microimpresa o Pmi: dunque, avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale attivo sotto i 43 milioni (raccomandazione 2003/361/Ce).


Dal secondo esercizio sociale, il valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro. A questi requisiti “cumulativi” si aggiunge almeno uno tra quelli “alternativi”: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costi e valore della produzione; impiego di personale qualificato (almeno un terzo di dottorandi/dottorati o di ricercatori oppure due terzi di laureati magistrali); titolarità di privative industriali o software registrati (articolo 25, del Dl 179/2012).


Le start up possono restare nella sezione speciale del Registro imprese fino a cinque anni (anziché tre, come previsto dal citato articolo 25, comma 2-bis) se soddisfano almeno uno dei seguenti presupposti:

  • spesa in R&S al 25%,

  • stipula di un contratto di sperimentazione con la PA,

  • aumento di più del 50% dei ricavi o degli occupati tra secondo e terzo esercizio,

  • costituzione di una riserva patrimoniale maggiore di 50mila euro tramite specifiche operazioni di raccolta di capitale e R&S al 20%,

  • ottenimento di almeno un brevetto.


Per la fase di “scale-up”, sono previste due ulteriori proroghe biennali (fino a nove anni) in presenza di un aumento di capitale da parte di un Oicr superiore a un milione di euro o del raddoppio annuale dei ricavi (comma 2-ter, per i requisiti che consentono l’estensione della permanenza nella sezione speciale, si veda la circolare del Mimit del 30 luglio 2025).


Le Pmi innovative

Con il decreto “Investment compact” (Dl 3/2015), il legislatore ha introdotto la Pmi innovativa, intesa come prosecuzione delle start up innovative. Anche in questo caso, si tratta di società di capitali, anche cooperative, non quotate su mercati regolamentati aventi residenza fiscale in Italia o in un Paese Ue/See con sede operativa in Italia.


Per le Pmi innovative è prevista, inoltre, la certificazione dell’ultimo bilancio (e dell’eventuale bilancio consolidato) da parte di un revisore legale o di una società di revisione (articolo 4, comma 1, Dl 3/2015). Non sono previsti, invece, limiti temporali di costituzione né vincoli sull’oggetto sociale.


L’innovazione di queste imprese viene valutata attraverso il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti “alternativi”:

1 spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggiore tra costi e valore della produzione;

2 impiego di personale qualificato (almeno un quinto di dottorandi/dottorati o ricercatori oppure un terzo di laureati magistrali);

3 titolarità di privative industriali o software registrati.


Anche le Pmi innovative devono avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale attivo sotto i 43 milioni (raccomandazione 2003/361/Ce).

Sia per le start up che per le Pmi innovative l’iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese ha valore costitutivo e comporta obblighi di aggiornamento annuale per evitarne la cancellazione.


Le differenze chiave

La permanenza nella sezione speciale della start up innovativa è di 3 anni “standard” estendibili a 5 o, fino a 9, in caso di scale-up, mentre la Pmi innovativa non ha limiti temporali.

Per quanto riguarda i requisiti, le soglie di spesa in R&S sono più basse per le Pmi (3% contro 15%), ma queste ultime devono soddisfare almeno due requisiti alternativi e non uno solo, come previsto per le start up.

Queste differenze riflettono la diversa maturità delle due categorie: la start up è una fase embrionale, la Pmi innovativa è una struttura consolidata, ma ancora orientata all’innovazione.



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