Collegi sindacali, responsabilità caso per caso
- Walter Pittini

- 24 lug 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 29 lug 2025
Il limite quantitativo è riferibile ad ogni singolo evento in caso di pluralità di pregiudizi e va parametrato ai mesi per periodi inferiori all’anno.

Per i collegi che svolgono anche funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/01 è applicabile il nuovo regime di responsabilità per i doveri sindacali che originano da attività relative alla funzione di ODV. Il limite quantitativo alla responsabilità è riferibile ad ogni singolo evento in caso di pluralità di pregiudizi e va parametrato ai mesi per periodi inferiori all’anno. Sono alcune delle interpretazioni che emergono dalla circolare Assonime n. 18 del 24 luglio 2025 sul tema: La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci.
L’essenza delle novità dell’art. 2407
Eliminazione della espressa previsione di responsabilità solidale con gli amministratori, limitazione della responsabilità civile dei sindaci per inadempimento ai propri doveri di natura colposa mediante un tetto agli obblighi risarcitori, introduzione di un regime di prescrizione dell’azionedi responsabilità verso i sindaci. Questi i punti nodali della riforma dell’ art. 2407 c.c.
che hanno posto un freno all’eccessivo rigore con cui veniva interpretata la responsabilità concorrente con gli amministratori e una battuta d’arresto nell’imputazione ai sindaci di una responsabilità da posizione, di tipo oggettivo, sganciata da qualunque valutazione delle peculiarità del caso concreto e dell’effettiva possibilità, peri sindaci, di percepire l’illecito commesso dall’organo amministrativo.
A riguardo, infatti, Assonime rileva che in precedenza spesso, l’orientamentodella giurisprudenza era stato quello di un nesso causale automatico, presunto, senza verificare gli effettivi poteri in capo ai sindaci idonei ad impedire l’evento. La riforma, tuttavia lascia spazio ad alcune perplessità applicative ed incoerenze in particolare nei confronti delle altre figure che svolgono tipicamente funzioni di controllo delle società.
Incoerenze rispetto alle altre figure di controllo
A riguardo, nella circolare si rileva che la limitazione quantitativa del danno risarcibile mediante un tetto non dispone un mero criterio di calcolo della prestazione risarcitoria, ma introduce un significativo cambiamento al sistema della responsabilità civile, che consiste nell’obbligo di ristoro integrale del danneggiato. Da ciò si rendono evidenti i profili di incoerenza sistematica della nuova disciplina in riferimento alle regole di responsabilità civile delle altre figure di controllo quali i revisori legali, i componenti nei modelli alternativi di governance del sistema dualistico omonistico finanche alle situazioni in cui il collegio svolga anche funzioni di Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01.
Nella situazione di collegio/ODV, infatti si vengono a sommare nelle stesse persone fisiche competenze e responsabilità tipiche dell’organo di controllo con quelle dell’organismo di vigilanza, pertanto Assonime ritiene che trovi applicazione il regime di cui all’art. 2407 c.c., quando la responsabilità discende dall’inosservanza dei doveri tipici della funzione sindacale che originano da attività poste in essere in qualità di ODV (ad es. verifica dell’insufficienza dell’idoneità del modello organizzativo nella prevenzione dei reati che attivi la reazione/intervento del collegio).
Calcolo del tetto: i problemi interpretativi
Problemi interpretativi inoltre sorgono tanto più se si considera l’averancorato la limitazione non al danno cagionato, bensì al compenso corrisposto. A quest’ultimo aspetto, chiarisce Assonime, non può attribuirsi un significato letterale ma è ragionevole riferirsi al compenso annuo pattuito in sede assembleare o statutaria, ossia quello effettivamente riconosciuto, compresi i gettoni di presenza.
Nel caso di incarico inferiore all’anno (ad es. subentro di sindaco supplente) il compenso a base del calcolo va riferito ai mesi di effettiva permanenza. Mentre, l’applicazione del tetto massimo in presenza di inadempimenti tra loro autonomi che diano luogo ad una pluralità di pregiudizi non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose ma ciascuna delle condotte da cui deriva un danno. Nell’ipotesi poi in cui il compenso non risulti stabilito dalla società, il sindaco convenuto giudizialmente può chiederne la determinazione in via equitativa.
Le dispute sulla prescrizione
Ampie dispute interpretative sul tema, anche a livello giurisprudenziale attengono la questione del termine di prescrizione. La circolare precisa che la prescrizione in 5 anni dal deposito della relazione annuale dei sindaci concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno si intende riferita al deposito presso il registro delle imprese, evidenziando che questa scelta, tuttavia, avrebbe senso solo per i revisori dove la relazione di revisione contiene informazioni su cui si potrebbero fondare le relative responsabilità mentre per i sindaci le responsabilità deriverebbero da comportamenti tenuti nel corso dell’anno.Inoltre la nuova regola sarebbe applicabile solo all’azione sociale di responsabilità e nelle altre azioni il dies a quo decorrerebbe dal momento in cui sono percepibili la condotta illecita e il danno.
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