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Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

I servizi dell'Agenzia delle Entrate

Come fare a gestire (o a delegare la gestione) delle proprie pratiche da casa, senza stress, inutili file e perdite di tempo.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Il segreto per essere allineati con tutti gli adempimenti fiscali è essere informati e potere controllare la propria situazione contributiva: oggi è sempre possibile farlo ed è anche facile, gratis e da casa. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, infatti, l’Agenzia delle Entrate offre numerosi servizi che risparmiano ai contribuenti inutili perdite di tempo, spostamenti a volte anche di chilometri, scomodi parcheggi e stressanti file. Adesso, per rendere il tutto ancora più facile, è a disposizione degli utenti la guida “I servizi dell’Agenzia delle Entrate”, aggiornata a luglio 2025, che illustra chiaramente quali sono i maggiori servizi offerti dalla Amministrazione e come usarli al meglio. Ed è proprio a questa guida che ci siamo ispirati, per realizzare il presente dossier, così da offrire a tutti un efficace riassunto dei servizi offerti. Il lettore, leggendo queste pagine, potrà capire quale delle modalità offerte dell’AdE fa al proprio caso: il servizio telematico, la videochiamata, la chiamata con il numero verde o infine un appuntamento in presenza presso gli uffici.


Si ricorda che gli appuntamenti in presenza presso gli uffici dell’AdE devono, di norma, costituire la extrema ratio: (in pratica: se si può evitare, è meglio). Il contribuente dunque deve essere costretto a recarsi agli uffici solo per le questioni più complesse o se si ha difficoltà a utilizzare gli altri canali e non è possibile delegare nessuno a farlo. E se non sapete come delegare un’altra persona a gestire la vostra pratica abbiamo pensato anche a questo: nel presente dossier riserviamo un paragrafo apposito per spiegare come fare per autorizzare una terza persona a operare per proprio conto sui servizi AdE, allegando i relativi moduli.


PER ESSERE SEMPRE INFORMATI Il Sito Internet

Per restare informati e rimanere sempre aggiornati è innanzitutto consigliato visitare il sito internet dell’AdE rinvenibile su: www.agenziaentrate.gov.it.

Sul sito è possibile trovare pagine informative e aree tematiche dedicate ad agevolazioni, adempimenti, servizi e guide fiscali su specifici argomenti; tutti i contenuti multimediali e i collegamenti (link) ai canali social; i motori di ricerca per gli approfondimenti normativi e di prassi che consentono di dare una risposta ai quesiti di carattere generale; i servizi ad accesso libero (cioè senza necessità di inserire delle credenziali), come la prenotazione online di un appuntamento presso un ufficio o il servizio di verifica della Partita IVA; tutti i servizi online presenti nell’area riservata; i contatti dell’Agenzia (presenti nella home page alla voce “Contatti e assistenza”).


Sul sito sono presenti diverse aree, alcune “riservate (che necessitano di inserire delle credenziali digitali che identificano univocamente l’utente), altre “ad accesso libero” (ovvero che non necessitano di alcuna credenziale per accedervi). La funzione “Cerca il servizio” o “tutti i servizi” presente nella pagina di apertura (home page) dell’area permette di trovare più facilmente il servizio che si ricerca.


Chiaramente solo entrando con le proprie credenziali digitali (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi), è possibile rinvenire le informazioni personali (nella sezione “Il tuo profilo”), visualizzare le notifiche inviate e utilizzare i servizi online che permettono l’invio di adempimenti quali la presentazione della dichiarazione precompilata, la registrazione di un contratto di locazione o di comodato o di un contratto preliminare di vendita, la consegna di un documento o un’istanza e richiedere un codice fiscale o il duplicato della Tessera Sanitaria e presentare la dichiarazione di successione.

I servizi ad accesso libero invece permettono la consultazione di informazioni generali quali per esempio la prenotazione online di un appuntamento presso un ufficio o il servizio di verifica della Partita IVA.


  • L’App “AgenziaEntrate”

Un altro modo per rimanere informati e aggiornati è scaricare dai principali store (IOS, Google e Microsoft) l’applicazione mobile messa a disposizione gratuitamente dalla Agenzia delle Entrate per cellulari e tablet.


Tramite applicazione è possibile: contattare telefonicamente il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile; inviare una e-mail all’AdE per ricevere informazioni su determinati argomenti (servizio con login); accedere ai servizi quali il cassetto fiscale e la dichiarazione precompilata; controllare quando è il proprio turno allo sportello: dopo aver preso il web ticket o il biglietto dal totem eliminacode in ufficio è possibile visualizzare sul proprio dispositivo, anche se non si è presenti in sala di attesa, il display di sala dei front office dell’ufficio, per conoscere lo stato della coda in tempo reale; prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate; prelevare il web ticket per andare in ufficio lo stesso giorno evitando inutili attese. In particolare nell’applicazione è presente la funzione check in che consente di presentarsi, nel giorno e nell’ora prenotata, direttamente allo sportello, evitando di doversi “autenticare” al banco di prima informazione. Attenzione! La funzione va attivata una volta arrivati all’ufficio.


  • Il contact center

Un mezzo celere per mettersi in contatto con l’Agenzia delle Entrate rimane sempre il contact center: una linea telefonica molto utile per gli utenti non professionisti.

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 (con esclusione delle festività nazionali) ai numeri: 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito (per l’assistenza telefonica in lingua tedesca e francese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00). Per le informazioni sulle materie catastali il servizio è attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a eccezione della Valle d’Aosta e della provincia di Bolzano, per i quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti; 06 97617689 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore (l’assistenza telefonica in lingua tedesca è attiva dalle ore 9:00 alle ore 13:00); 0039 0645470468, per chiamate dall’estero (il costo è a carico del chiamante).


Attenzione! Il Centro Operativo di Pescara cura il servizio di assistenza telefonica disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 ai numeri: 800.89.41.41 per ricevere assistenza sugli accertamenti parziali automatizzati su tutto il territorio nazionale, a eccezione della provincia di Bolzano; 800.89.35.35 per richiedere informazioni su rimborsi e controlli riguardanti contribuenti non residenti.


Quando si effettua la chiamata il sistema richiederà al contribuente di fornire il codice fiscale.

Il servizio permette di avere assistenza: sui principali adempimenti fiscali (per esempio, su agevolazioni fiscali, compilazione e presentazione delle dichiarazioni, modalità di versamento, codici tributo); sui quesiti fiscali di carattere generale; sulla posizione personale, per ricevere informazioni sui rimborsi o su comunicazioni di irregolarità ricevute (e relative cartelle) o per l’adempimento spontaneo; sull’utilizzo dei servizi telematici e dei principali software messi a disposizione dall’Agenzia sul sito internet; su materie catastali (per la Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano è necessario rivolgersi, per queste richieste, alle Direzioni provinciali o agli Uffici provinciali-Territorio competenti).


Se il consulente telefonico non è in grado di dare immediata risposta alla questione posta dal contribuente (si pensi ai casi particolarmente complessi che hanno bisogno di approfondimenti), verrà fissato un ulteriore appuntamento telefonico.


Il sistema inoltre fornisce il servizio “prenotare una richiamata” o “call back” che consente al contribuente di essere ricontattato nella giornata e nella fascia oraria scelta. Se il contribuente non risponde verrà fatto un secondo tentativo all’orario disponibile; al terzo tentativo non riuscito verrà inviato al contribuente un SMS informativo.


  • Il Servizio automatico • Informazioni a risposta

Un altro servizio offerto dall’AdE è il servizio automatico “Informazioni a risposta” che consente all’utente di: ricevere informazioni sulla verifica delle partite IVA comunitarie: la verifica si ottiene digitando Partita IVA e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell’operatore; conoscere l’Ufficio territoriale di competenza; prenotare un appuntamento con un funzionario presso l’ufficio e scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il giorno e l’ora desiderati – secondo le disponibilità – e il servizio per il quale chiedere assistenza.

L’AdE chiarisce che la prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 selezionando l’opzione 3 della voce guida – “assistenza presso ufficio” – e poi digitando 1 – “prenotazione appuntamenti”.


  • Servizio SMS

Per ricevere semplici informazioni fiscali è possibile anche inviare un SMS al numero 339.9942645.

Al mittente verranno fornite in forma sintetica informazioni su scadenze fiscali, codici tributo e in genere risposte a quesiti semplici. È lo stesso servizio a rinviare, sempre tramite messaggio SMS, l’utente altri canali nel caso in cui il quesito richiesto sia troppo complesso.


  • Servizio e-mail

I cittadini e gli utenti non professionali, che non si avvalgono di un professionista, per chiedere informazioni possono ricorrere altresì al servizio e-mail. Tramite e-mail gli stessi riceveranno risposta in relazione a quesiti di carattere generale su argomenti che sono già stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate, in circolari e risoluzioni sia di materia fiscale che di carattere generale.

Il servizio è disponibile all’interno dell’area riservata: dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali tramite il campo “Cerca il servizio” si deve digitare “webmail”. Può essere richiesto un unico quesito per ogni e-mail: nel caso in cui si intendano sottoporre più domande occorrerà quindi inviare più web mail.

Attenzione! Tramite questo servizio non è possibile ricevere informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una pratica in corso.


  • I social media

Un altro mezzo per ricevere informazioni in modo rapido è costituito dai seguenti canali social: Facebook (@agenziadelleentrate): la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è anche una nuova finestra di dialogo con i cittadini: tramite la funzionalità Facebook Messenger l’Amministrazione ha aperto, di fatto, uno sportello social di prima informazione su singole tematiche d’interesse; X (in precedenza Twitter – @Agenzia_Entrate), il social network che diffonde notizie, scadenze e aggiornamenti fiscali in tempo reale in 280 caratteri; YouTube (@agenziadelleentrate): “Entrate in video” è il canale YouTube dell’Agenzia nel quale, attraverso brevi video e mini-guide animate, vengono illustrate tutte le opportunità offerte dai servizi web, al fine di aiutare i contribuenti a eseguire con facilità gli adempimenti più comuni e a informarli su agevolazioni e novità; LinkedIn (Agenzia delle Entrate), il social network con informazioni e approfondimenti per imprese, professionisti e non solo; Instagram (agenziadelleentrate_gov): news fiscali ma anche il racconto del mondo Agenzia attraverso le immagini; Whatsapp channel: ultime notizie fiscali di maggiore interesse sul canale Whatsapp.


  • I messaggi personalizzati

L’Amministrazione offre la possibilità di inviare messaggi personalizzati che ricordano le scadenze che interessano allo specifico contribuente. Chi vuole essere contattato dall’Agenzia può indicare i propri recapiti tramite inserimento dei contatti nell’area riservata.

Nella sezione “Contatti” de “Il tuo profilo” è possibile registrare il proprio numero di telefono e/o la propria e-mail, scegliendo la finalità per la quale si vuole essere contattato. È possibile ricevere: segnalazioni sulla dichiarazione precompilata o altro, selezionando la casella Precompilata; avvisi su scadenze, operazioni di pagamento o altro, selezionando la casella Avvisi; informazioni sulla disponibilità di documenti informatici, selezionando la casella Ricevute.


  • L’App IO

Un altro modo per ricevere messaggi dall’Amministrazione è utilizzare l’App IO, l’applicazione dei servizi pubblici, disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. L’app permette al cittadino di ricevere tutti i messaggi di tutte le amministrazioni pubbliche, locali e nazionali, accreditate al servizio.

Per poter utilizzare l’applicazione è necessario effettuare il login con la carta d’identità elettronica (CIE) o con SPID. I messaggi offerti dall’App IO riguardano le questioni fiscali di maggior interesse: i rimborsi in arrivo, i contratti di affitto in scadenza, le comunicazioni non recapitate, alcune date da ricordare, le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata.

Le notifiche dell’App possono essere disattivate in ogni momento.


L’APPUNTAMENTO PRESSO GLI UFFICI

La modalità più classica per ricevere assistenza e informazioni è quella di prenotazione di un appuntamento presso uno degli uffici dell’Agenzia. A volte peraltro il canale telematico non è sufficiente ed è dunque necessario prendere contatti con un operatore dell’AdE.

L’appuntamento, a scelta del contribuente, può avvenire con tre modalità: telefonata da parte dell’ufficio; videochiamata; in presenza allo sportello.

Con la videochiamata è possibile dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e ricevere assistenza, in modalità semplificata, direttamente dal computer, smartphone o tablet e quindi senza recarsi fisicamente alle sedi. L’AdE chiarisce che, progressivamente, ogni ufficio sarà dotato della piattaforma evoluta per le videochiamate, che consente anche lo scambio di documenti durante l’appuntamento.

Attenzione! Non sono solo i singoli utenti a richiedere la videochiamata. Anche gli operatori pos

sono d’ufficio proporre un appuntamento in videochiamata laddove la stessa sia utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, in caso di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Gli appuntamenti in presenza presso gli uffici infine sono indicati per la trattazione delle questioni più complesse o che non è stato possibile risolvere con gli altri canali (ad esempio, se un atto inviato telematicamente è stato scartato).

L’appuntamento può essere fissato: direttamente sul sito dell’Agenzia tramite il sistema di prenotazione CUP presente su https: /shorturl.at/XgDHd.

Da qui si può scegliere il servizio e l’ufficio presso il quale l’utente preferisce prenotare l’appuntamento, oltre al giorno e all’ora desiderati.

Cliccando infatti su un ufficio viene indicata la prima data disponibile per ciascun canale di erogazione attivato (presenza, video e telefonico). Nella pagina di prenotazione, in un riquadro azzurro, è presente un messaggio informativo che avvisa se, per il servizio scelto, è disponibile uno specifico servizio online: per esempio, per l’assistenza sulle comunicazioni di irregolarità verrà proposto di utilizzare il servizio “CIVIS”.

Il sistema segnala altresì se per ottenere ciò che l’utente richiede occorre necessariamente rivolgersi all’ufficio di competenza o a un qualsiasi ufficio. All’interno della procedura di prenotazione, una volta selezionato il servizio, nella sezione “Informazioni per l’appuntamento”, è presente un campo in cui va indicata la motivazione dell’appuntamento (massimo 400 caratteri). Si consiglia di inserire sempre il riferimento dell’atto o della comunicazione per cui si sta chiedendo assistenza.

Infine conviene lasciare i recapiti che l’ufficio può utilizzare per contattare il richiedente prima dell’appuntamento. Questo può essere utile ad esempio se risultasse necessario essere chiamati da un funzionario per approfondire la richiesta e verificare se sia possibile soddisfarla in via anticipata evitando l’accesso presso l’ufficio; per telefono. L’appuntamento può essere preso chiamando: - il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso - il numero 06 97617689 da cellulare.

Il servizio è senza operatore: una volta presa la linea occorrerà cliccare l’opzione 3: verrà poi richiesto di scegliere l’ufficio e il servizio, tramite App mobile “AgenziaEntrate”.


  • Come scegliere a quale ufficio recarsi?

Per conoscere la sede dell’AdE più vicina e quali sono i relativi orari di ufficio è possibile consultare le pagine regionali: dalla home page del sito web dell’Agenzia si deve scegliere la sezione “I nostri uffici” e selezionare la Regione di interesse.

In questo modo si accede alle pagine contenenti i recapiti telefonici degli uffici, gli ulteriori canali di contatto e le informazioni sulle modalità di erogazione dei singoli servizi.


  • Il web ticket

Il servizio web ticket, nei casi di estrema urgenza, permette di prenotare un appuntamento in giornata. Il ticket viene messo a disposizione dal servizio nella sezione “Contatti e assistenza – Assistenza fiscale – Elimina code online” rinvenibile sul sito dell’AdE https: /bit.ly/3Ve85TM.

Il medesimo servizio è disponibile anche sull’App mobile “AgenziaEntrate”.

Una volta entrati nella pagina, occorrerà cliccare sul pulsante “Prenota il ticket”. Il web ticket viene infine inviato all’indirizzo di posta elettronica che viene indicato al momento della prenotazione e riporta i dati dell’appuntamento.

Attenzione! Ogni ufficio mette a disposizione solo un certo numero di ticket al giorno.

E se non si riesce a ottenere il web ticket?

Nei casi di urgenza, se non si riesce a prendere un web ticket, perché è esaurita la disponibilità giornaliera, è possibile comunque presentarsi in ufficio dimostrando la situazione di urgenza. L’ufficio prenderà in carico la richiesta o darà un appuntamento per una data successiva.


L’INTERPELLO

Nel caso in cui il contribuente voglia sottoporre all’Amministrazione questioni relative ad argomenti su cui l’Agenzia delle Entrate non si sia ancora pronunciata mediante circolari o risoluzioni, è possibile presentare istanza di interpello. Tale strumento permette di ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

L’AdE elenca e definisce i 5 diversi tipi di interpello possibili: l’interpello ORDINARIO consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in merito, sempre che ricorra obiettiva incertezza; l’interpello PROBATORIO consente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei

casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011); l’interpello ANTI-ABUSO consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo; l’interpello DISAPPLICATIVO consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio; l’interpello sui NUOVI INVESTIMENTI consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a 20 milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).

Le istanze vanno redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono indirizzate alla Direzione competente e possono essere presentate, preferibilmente, tramite: consegna a mano; plico raccomandato con avviso di ricevimento; posta elettronica certificata – PEC; posta elettronica libera – PEL.

Informazioni più precise in merito all’ufficio competente per la trasmissione degli interpelli per ogni soggetto potranno essere reperite su https: /shorturl.at/GPkNw.

L’istanza d’interpello deve contenere: i dati identificativi (compreso il codice fiscale) del contribuente o del suo eventuale rappresentante al quale si riferisce la questione interpretativa posta e nei cui riguardi dovrebbero prodursi gli effetti del parere reso dall’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, nel caso di dubbi riguardanti detrazioni e deduzioni di un costo/di una spesa, l’istanza deve contenere espressamente i dati del contribuente che intende beneficiare, nella propria dichiarazione dei redditi, della relativa detrazione/deduzione; l’indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l’esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);

le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici; la soluzione interpretativa proposta dal contribuente; la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza. Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.


ACCEDERE PER CONTO DI PERSONE TERZE

Nel caso in cui si abbiano difficoltà a utilizzare i servizi online della AdE è possibile richiedere a una terza persona di utilizzare, nell’interesse del primo, i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

I soggetti terzi che possono essere delegati sono: i “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale); le “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi online per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).


  • L’accesso come genitore, tutore o amministratore di sostegno

Chi è autorizzato dall’Autorità giudiziaria a operare per conto di altre persone (minori, o persone che a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica non hanno la possibilità – anche parzialmente o temporaneamente – di provvedere ai loro interessi) può chiedere all’Agenzia di essere abilitato a utilizzare i servizi online disponibili nell’area riservata per conto dei soggetti che rappresenta attraverso il deposito dell’apposito modulo.

genitori possono richiedere di essere abilitati all’utilizzo dei servizi online, per conto dei loro figli minori, presentando l’apposito modulo disponibile su https: /shorturl.at/ Skw84.

Il modello contiene l’autocertificazione della condizione di genitore e a questo dovrà essere allegato un documento di identità del minore.

I tutori, curatori speciali o amministratori di sostegno possono richiedere di essere abilitati all’utilizzo dei servizi online, presentando l’apposito modulo disponibile su https: /shorturl.at/eVgjh.

Al modulo dovrà essere allegata la documentazione attestante la condizione di rappresentante (ad es. il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno/tutore/curatore).

Attenzione! I moduli servono altresì la richiesta per l’abilitazione anche per l’utilizzo dei servizi online disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il modulo può essere inviato tramite: l’utilizzo del servizio web “Consegna documenti e istanze”; l’invio della predetta documentazione in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate; consegnando la documentazione direttamente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia; il servizio online di videochiamata.

È importante sapere che la richiesta di abilitazione ha una scadenza massima pari al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Ciò significa che se l’abilitazione è stata attivata nel 2025 si può indicare come scadenza il 31 dicembre 2027.

Attenzione! Se non viene indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. C’è però una eccezione: per i genitori il rinnovo dell’autorizzazione è automatico fino a che il figlio è minorenne, salvo revoca.

La revoca o disabilitazione può avvenire con le medesime modalità con cui è stata richiesta l’abilitazione. L’AdE chiarisce che la richiesta di disabilitazione può essere presentata da chiunque ne abbia interesse, purché produca la documentazione idonea a comprovare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.


  • L’accesso ai servizi-online per rappresentanti e persone di fiducia

L’AdE ha creato un apposito modulo per richiedere l’abilitazione di una persona di fiducia rinvenibile e scaricabile gratuitamente da: https:/ dub.sh/UOqbF3L.

La richiesta e il relativo modello devono essere trasmessi all’AdE tramite: lo specifico servizio web, disponibile in area riservata (in questo caso il modulo verrà compilato online); inviando il modulo e un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia; presentando il modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia; il servizio online di videochiamata.

Attenzione! Nel caso in cui, a causa di patologie, si è impossibilitati a presentare il modulo presso gli uffici dell’AdE, è possibile far presentare il modulo direttamente alla persona di fiducia. In questo caso al modulo vanno allegati: una copia del documento di identità del delegante; una copia del documento di identità della persona di fiducia; l’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di famiglia (medico di medicina generale) o da un suo sostituto.

Se l’interessato è ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.

La delega di questo tipo NON può essere conferita a titolo professionale ma ha uno scopo meramente assistenziale. La validità dell’abilitazione deve essere indicata dall’interessato e, anche in questo caso, non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è attivata. Per chiarire: se l’abilitazione è stata attivata nel 2025 si può indicare come validità massima della delega il 31 dicembre 2027. Se invece non viene indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata (quindi nell’esempio il 31 dicembre 2025).

Attenzione! È possibile designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere invece designata al massimo da tre persone.

Una volta che è stata accettata l’abilitazione, la persona di fiducia deve accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) all’area riservata e cliccando in alto a destra su “Cambia utenza”, dal box “Opera come” può selezionare la persona di fiducia e inserire il codice fiscale del cittadino che lo ha autorizzato.

L’esito della richiesta è comunicato al richiedente: in tempo reale, quando l’istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata; entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

Chi è interessato a ricevere ulteriori informazioni e approfondimenti può consultare la specifica guida predisposta dall’Agenzia e rinvenibile su https://bit. ly/3UFzdeh

La disabilitazione può avvenire con le stesse modalità con cui è stata fatta l’abilitazione. L’istanza di disabilitazione può essere presentata anche dal proprio rappresentante legale ma in questo caso va allegata la documentazione attestante la condizione che necessita la rappresentazione legale.


  • Delegare un professionista per consultare il proprio cassetto fiscale

Infine è possibile delegare un intermediario (ad esempio un commercialista) per la consultazione del cassetto fiscale. La delega può essere conferita a un massimo di due intermediari.

La stessa può essere conferita tramite l’apposita funzionalità online, disponibile nell’area riservata; la presentazione della delega a un qualunque ufficio dell’AdE; la consegna della delega sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all’intermediario, che ne trasmetterà i dati all’AdE.

Per completare la procedura di attivazione della delega occorrerà consegnare all’intermediario il codice di attivazione che verrà inviato al domicilio del delegante.

Attenzione! Se il codice di attivazione non viene recapitato al domicilio indicato, passati 15 giorni dall’invio dei dati della delega da parte del professionista, sarà possibile richiedere l’attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Di seguito il link dove rinvenire modello di delega (che solitamente viene fornito al delegante direttamente dall’intermediario): https: /bit.ly/4mELCeU.

La revoca della delega ad uno o più intermediari può essere effettuata con le medesime modalità della sua attivazione.


I PRINCIPALI SERVIZI DISPONIBILI

Passiamo ora alla disamina dei servizi più utili messi a disposizione dall’AdE…


  • La consegna di documenti e istanze

Il servizio Consegna documenti e istanze è molto utile in quanto consente di: trasmettere via web un documento o un’istanza a un ufficio dell’Agenzia; richiedere un servizio, senza andare fisicamente allo sportello.

Si consiglia in ogni caso, come prima cosa, di verificare se esiste già un’apposita funzionalità online per il servizio che interessa. Ad esempio, per registrare un contratto di locazione usa la funzionalità web “Contratti di locazione” e non “Consegna documenti e istanze”. Quindi, se esiste uno specifico servizio è preferibile utilizzare quello anziché il servizio generico di consegna documenti e istanze.

Per utilizzare il servizio occorre accedere all’area riservata; interagendo con l’Agenzia a distanza, sarà possibile scegliere l’ufficio a cui trasmettere la documentazione. Il servizio chiederà all’utente se agisce per te stesso o per un’altra persona e se sta inviando la documentazione perché richiesta dall’Agenzia (per esempio, a seguito di un controllo) o di propria iniziativa.

Nella pagina successiva, occorrerà specificare la categoria e il tipo di documento da inviare e l’ufficio destinatario. Dal menu a tendina è possibile scegliere una delle categorie generali e, nell’ambito di questa, la specifica voce di interesse. Scelto il tipo di documento l’utente può inserire anche un breve messaggio per l’ufficio nel campo descrizione. Scelto l’ufficio destinatario, infine occorre “caricare” il documento (upload) e premere il tasto invio.

Attenzione! Per ciascun invio possono essere allegati al massimo 10 file. La dimensione massima per singolo file è di 20 MB. Possono essere inviati anche file firmati digitalmente.

Effettuata la trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di presentazione. Fatto questo, l’ufficio destinatario contatterà l’utente.

Qualche esempio: nella categoria “Richiesta certificati, copie e codici fiscali” è possibile scegliere di inviare la richiesta di certificato di residenza fiscale, o la richiesta di attribuzione o di variazione del codice fiscale, allegando il relativo modulo; nella categoria “Rimborsi” è possibile inviare l’istanza e la documentazione per un rimborso relativo all’imposta di successione o alle imposte dirette.

Si consiglia, se possibile, di firmare digitalmente i file trasmessi in quanto ciò facilita il completamento della pratica, così non sarà necessario consegnare in un secondo momento l’originale del documento.

Attenzione! Il servizio generale “Consegna documenti e istanze” NON può essere utilizzato se la normativa o i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione.


  • L’apertura della Partita IVA

Il soggetto obbligato all’iscrizione al Registro Imprese deve comunicare l’inizio, la variazione e la fine della attività tramite il servizio “Comunicazione Unica”.

In questo caso è consigliato utilizzare i servizi erogati da UnionCamere, presenti nella pagina “Comunicazione Unica d’Impresa” ed effettuare con un’unica comunicazione tutti gli adempimenti previsti presso le diverse amministrazioni (richiesta di apertura/variazione/cessazione della Partita IVA, apertura delle posizioni INPS e Inail, iscrizione al Registro delle Imprese ecc.).

Il soggetto che invece non è tenuto all’iscrizione nel Registro Imprese o al Repertorio Economico-Amministrativo, per attivare la Partita IVA, deve utilizzare il modello AA9/12 fornito dall’AdE https: /bit.ly/4mELJXS.

Nel modello va indicato il codice dell’attività economica che si intende avviare. Tutti i codici attività sono indicati nella pagina “Classificazione delle attività economiche Ateco” del sito dell’ISTAT (https: /www.istat.it/it/archivio/17888).

Il modello AA9/12 va presentato ENTRO 30 GIORNI dalla data di inizio o fine dell’attività o dalla data di variazione: in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica (per esempio, un intermediario). Il servizio è disponibile nell’area riservata, nella sezione “Trasmissioni telematiche”, per accedere scrivi “invio documenti” nel campo “Cerca il servizio”; in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’AdE.


  • Verificare se un codice fiscale o una Partita IVA sono validi

L’AdE mette a disposizione nella area di libero accesso il servizio di “Verifica del codice fiscale” tramite il quale è possibile verificare: l’esistenza di un codice fiscale; la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona; la corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.

Il servizio è intuitivo da utilizzare. Se si vuole verificare l’esistenza di un codice fiscale è necessario inserire il codice fiscale nell’apposito campo. L’AdE fornisce immediata risposta: il messaggio di risposta è “Codice fiscale valido” se lo stesso è stato correttamente registrato in Anagrafe tributaria.

Tale servizio permette di verificare anche la correttezza di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica.

Se invece si vuole verificare la corrispondenza (oltre che la esistenza) di un codice fiscale con i dati anagrafici occorre inserire nell’apposito campo il codice fiscale e i dati anagrafici (o la denominazione in caso di soggetto diverso da persona fisica). I dati inseriti vengono quindi confrontati in tempo reale con i dati registrati in Anagrafe Tributaria. Il richiedente ottiene così il messaggio di risposta “Dati validi” se i dati e il codice fiscale sono corrispondenti.

L’AdE mette a disposizione nell’area di libero accesso il servizio di “Verifica Partita IVA” tramite il quale è possibile conoscere le informazioni registrate in Anagrafe Tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare. Per ottenere tali informazioni è sufficiente inserire nell’apposito campo la Partita IVA che si vuole verificare. L’Agenzia fornirà immediatamente una risposta indicando se la società/ditta risulta attiva e quando è stata attivata.


  • Registrare un contratto di locazione

Il servizio web “Contratti di locazione – RLI” serve per registrare un contratto di locazione e gestire gli adempimenti successivi.

Si ricorda che un contratto deve essere registrato entro 30 giorni dalla data di stipula (o, se anteriore, dalla sua decorrenza).

Attenzione! Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno con lo stesso affittuario (conduttore).

È possibile accedere al servizio dall’area riservata del sito dell’AdE (e dunque dopo aver inserito le proprie credenziali digitali), digitando nel campo “Cerca il servizio” la parola “locazione” per poi cliccare su “contratti di locazione”.

In sede di registrazione di contratto si dovrà flaggare l’opzione “Prima registrazione” e poi seguire le istruzioni: la procedura è semplice e si viene guidati schermata dopo schermata. Andranno inseriti i dati presenti nel contratto quali la indicazione delle persone contraenti e dei dati relativi all’immobile ecc.

Una volta registrato il contratto, accedendo al medesimo servizio sarà possibile effettuare anche tutti gli altri adempimenti connessi a: versamenti per l’annualità successiva (nei contratti di locazione pluriennale, se si è scelto di pagare l’imposta di registro di anno in anno, fino alla scadenza); proroga (per il prolungamento della durata del contratto); cessione (per la sostituzione del locatore o del conduttore del contratto con un nuovo soggetto); subentro (nei casi di cessione del contratto che avviene per legge, per esempio, quando a seguito della vendita dell’immobile il compratore subentra nel contratto come locatore); risoluzione (se il contratto si interrompe prima della scadenza); rinegoziazione del canone di locazione (quando le parti decidono, di comune accordo, di modificare l’importo del canone).

Per gestire tali adempimenti invece che l’opzione “prima registrazione” dovrà essere selezionata l’opzione “Adempimenti successivi”. Utilizzando il medesimo servizio è possibile altresì pagare le imposte di bollo e di registro ed esercitare l’opzione per la Cedolare Secca.

Se l’utente non dispone delle credenziali digitali il contratto può essere registrato tramite appuntamento in presenza presso una delle sedi dell’AdE; gli adempimenti successivi andranno depositati nel medesimo ufficio.

Attenzione! L’Agenzia evidenzia che gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili devono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico.

Per registrare un contratto di locazione tramite appuntamento in presenza è necessario portare con sé: almeno due originali del contratto o, in alternativa, un originale e una copia, della quale l’ufficio attesterà la conformità all’originale; il modello RLI compilato e firmato; il modello si può anche scaricare su https: /bit.ly/45OATr0; marche da bollo (contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. Si ricorda che l’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe; la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuato con il Modello F24 Elementi identificativi. Le imposte di bollo e di registro, in alternativa, possono anche essere versate richiedendo l’addebito sul proprio conto corrente, utilizzando il modello per la richiesta di addebito su conto corrente bancario o postale.

Attenzione! L’addebito è escluso nel caso di opzione per la Cedolare Secca.


  • Registrare un contratto di comodato o un preliminare di compravendita

Il servizio online dell’AdE “RAP” (Registrazione Atti Privati) può essere utilizzato per registrare i contratti di comodato e i preliminari di compravendita.

È possibile accedere al servizio dall’area riservata del sito dell’AdE (e dunque dopo aver inserito le proprie credenziali digitali), digitando nel campo “Cerca il servizio” la parola “atti”.

La procedura chiederà di inserire le informazioni necessarie (tipologia di contratto, dati delle parti e dei beni immobili oggetto del contratto) e calcolerà automaticamente le imposte dovute (registro e/o bollo) permettendo perfino di versarle contestualmente tramite addebito sul proprio conto corrente.

L’atto va infine allegato; è possibile caricare in un unico file comprensivo di atto e allegati, eventuali documenti richiamati nello stesso (per esempio: scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

L’Amministrazione chiarisce che se la richiesta di registrazione non va a buon fine, sarà rilasciata un’apposita ricevuta, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata.

Anche in questo caso se l’utente non dispone delle credenziali digitali il contratto può essere registrato tramite appuntamento in presenza presso una delle sedi dell’AdE. In questo caso l’utente deve portare con sé: almeno due originali del contratto o, in alternativa, un originale e una copia, della quale l’ufficio attesterà la conformità all’originale; il modello RAP, compilato e firmato, disponibile sul sito https: /bit.ly/3VgjEd7; marche da bollo (contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare (l’importo del bollo deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe); la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuato con il Modello F24 ordinario. Le imposte di bollo e di registro in alternativa si possono versare richiedendo l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.


  • Registrare le altre tipologie di atti

Il servizio online dell’AdE denominato “Consegna documenti e istanze” permette di registrare gli atti firmati digitalmente che non siano contratti di locazione, comodato o compravendita.

È possibile accedere al servizio dall’area riservata del sito dell’AdE (e dunque dopo aver inserito le proprie credenziali digitali); se non si dispongono le credenziali digitali è possibile registrare gli atti tramite invio degli stessi mediante PEC.

Attenzione! Se l’atto che si intende registrare è un atto privato, è possibile inviarlo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Se l’atto da registrare, invece, è redatto da un pubblico ufficiale (diverso dal notaio, che invece utilizza uno specifico canale telematico) lo stesso deve essere trasmesso all’ufficio territorialmente competente.

La richiesta di registrazione deve contenere: l’atto da registrare (firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte); il modello 69 (compilato e firmato digitalmente dal richiedente) o la scansione del modello 69 con firma autografa del richiedente, insieme alla scansione di un suo documento di identità. Il modello è disponibile al link https: /bit.ly/4mUCq5x; eventuali allegati all’atto da registrare.

L’AdE darà riscontro dell’avvenuta registrazione dell’atto o inviterà a integrare o regolarizzare la documentazione che è stata presentata, nel caso la stessa non sia completa o conforme ai requisiti richiesti.

Se gli atti non sono sottoscritti con firma digitale ma solo con firma analogica è possibile ottenerne la registrazione tramite appuntamento in presenza presso uno degli uffici della Amministrazione, portando due originali del contratto o, in alternativa, un originale e una copia, della quale l’ufficio attesterà la conformità all’originale, le marche da bollo e la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuato.

Attenzione! Se si vogliono registrare più atti, è possibile predisporre un elenco, usando il “modello RR” in cui indicare i diversi atti: https: /bit.ly/4mp5kei


  • Richiedere una istanza di riesame di un avviso di liquidazione

Il contribuente che ha ricevuto un avviso di liquidazione (l’atto con cui l’AdE richiede il pagamento dell’importo dovuto per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti) che non intende pagare l’importo indicato nell’atto in quanto lo ritiene (anche parzialmente) erroneo, può chiederne il riesame in autotutela.

La richiesta può essere scritta in carta semplice e deve contenere le ragioni per cui si chiede la rettifica, totale o parziale, dell’atto. La richiesta deve essere sottoscritta e alla richiesta può essere allegata l’eventuale documentazione a supporto della stessa.

Se l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro sui contratti di locazione riguarda un’annualità successiva alla prima, l’istanza in autotutela può essere presentata tramite il servizio di assistenza telematica “CIVIS”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Effettuato l’accesso nell’area riservata occorre cercare nel campo “Cerca il servizio” la parola “CIVIS” e selezionare “Istanze autotutela locazioni”. A questo punto il contribuente deve: inserire alcuni dati, tra cui il codice fiscale e il codice identificativo dell’atto notificato per ricercare l’avviso di liquidazione per il quale si sta chiedendo assistenza; selezionare il motivo per cui si chiede assistenza scegliendo tra i vari motivi indicati nel menù a tendina. Per esempio, “l’imposta è stata già pagata”, “il contratto è in Cedolare Secca”.

Infine basta cliccare sul pulsante invio della richiesta; il contribuente riceverà il protocollo di accettazione mediante la quale potrà controllare lo stato della lavorazione.

Se invece l’avviso di liquidazione ha come oggetto casi diversi dai contratti di locazione è possibile utilizzare il servizio “Consegna documenti e istanze”. Questo servizio infatti oltre che registrare i contratti e altri atti permette anche di richiedere istanze in autotutela.

Effettuato l’accesso al servizio, occorre selezionare la categoria “Istanze di autotutela” e poi, nel menu a tendina, la voce corrispondente al tipo di avviso di liquidazione ricevuto. L’istanza va inviata all’ufficio che ha emesso l’avviso di liquidazione.

Infine è sempre possibile presentare un’istanza in autotutela tramite appuntamento presso l’ufficio che ha emesso l’atto specificando nella sezione “Informazioni per l’appuntamento”, nel campo libero (massimo 400 caratteri), gli estremi dell’avviso di liquidazione, la motivazione dell’appuntamento e i recapiti per eventuali contatti da parte dell’ufficio.


  • Ottenere informazioni su quanto pagare per registrare un atto giudiziario

Le cancellerie dei Tribunali si affidano agli uffici dell’AdE per la registrazione degli atti giudiziari: è l’Agenzia infatti a determinare l’importo che i contribuenti devono pagare per la tassazione degli atti giudiziari che li riguardano.

I legali e le parti possono conoscere l’importo da pagare tramite il servizio online, ad accesso libero, disponibile sul sito dell’AdE “Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari” seguendo il percorso Cittadini>Pagamenti e rimborsi https: /dub.sh/rkXNHgb.

Inserendo i vari dati l’utente otterrà l’importo dovuto e sarà possibile stampare il modello di versamento F24 per effettuare il pagamento necessario alla registrazione dell’atto. Oltre che tramite questo servizio le parti, o i loro difensori, possono sempre venire a conoscenza della liquidazione degli atti giudiziari chiedendo assistenza al competente Ufficio territoriale.

Attenzione! In mancanza del pagamento, l’Ufficio notifica alle parti un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, richiedendo il versamento entro 60 giorni.


  • Richiedere un rimborso

Un contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore rispetto a quanto dovuto può ovviamente chiedere un rimborso: con la dichiarazione dei redditi o IVA (modello TR), compilando gli appositi quadri (il credito che emerge dalla dichiarazione dei redditi può essere rimborsato o utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi); i lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730; presentando apposita istanza.

Tutte le informazioni sulle richieste di rimborso o sui rimborsi da dichiarazione (quindi, senza istanza) sono rinvenibili nel “Cassetto fiscale”.

L’istanza può essere trasmessa tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze”. Una volta entrato nel servizio, occorre selezionare la categoria “Richiesta rimborsi”. In seguito dovrà essere indicato l’indirizzo dell’ufficio a cui si vuole trasmettere l’istanza.

Attenzione! Se l’istanza è relativa alle imposte redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) la stessa deve essere presentata all’ufficio competente in base al proprio domicilio fiscale. Se, invece, l’istanza riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, la stessa deve essere indirizzata all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.

È sempre possibile richiedere il rimborso tramite appuntamento presso gli uffici dell’AdE. Ulteriori informazioni sul rimborso IVA sono rinvenibili sulla Pagina del sito web dell’Agenzia “Professionisti” e poi “Rimborsi”, oppure al seguente link: https: /dub.sh/kktS6h1.


  • Comunicare l’IBAN per accrediti

Per ottenere i rimborsi fiscali il contribuente può fornire il proprio conto corrente bancario o postale comunicando i dati all’AdE; in tal modo il contribuente riceverà direttamente l’accredito.

fornisce all’uopo il servizio web “Accredito rimborso ed altre somme su c/c” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, cercando nel campo “Cerca il servizio” la parola “IBAN”.

In via residuale, se non si hanno le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), è possibile presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento. In questo caso è necessario consegnare all’ufficio l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto che è possibile scaricare al seguente link https: /dub.sh/jICR1I4.

In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi ai contribuenti avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. Al contribuente arriva così un assegno vidimato a lui intestato che, entro il termine di validità impresso sul titolo, può: essere versato sul proprio conto corrente postale o bancario; essere presentato per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.


  • Effettuare pagamenti con il modello F24

Il versamento di imposte e contributi dovuti sia all’Agenzia delle Entrate o ad altri enti pubblici (ad esempio, Comune, INPS, INAIL ecc.) va effettuato tramite modello F24.

L’AdE chiarisce che il modello è definito “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando il versamento con eventuali crediti. Ciò significa che possono essere pagati con un’unica operazione anche gli interessi e sanzioni eventualmente previste detratti gli eventuali crediti vantati nei confronti della PA.

L’AdE mette a disposizione diversi tipi di modello F24, a seconda del tipo di imposta o tributo che occorre versare. I due modelli più comuni sono il modello F24 “ordinario” e il modello F24 “Elementi identificativi” (cosiddetto Elide). Il modello Elide, in particolare, è utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell’Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.

Il modello F24 può essere presentato tramite: il servizio online “F24 web”, disponibile nell’area riservata, scrivendo “Pagamenti F24” nel campo “Cerca il servizio”, o scaricando il software messo a disposizione dall’Agenzia o reperibile sul mercato; il servizio home banking della tua banca o di Poste Italiane, con addebito sul conto corrente. Attenzione! Questa modalità è utilizzabile solo se non hai crediti da portare in compensazione; gli sportelli delle banche, degli uffici postali e dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Attenzione! Questa modalità è utilizzabile solo se l’utente non è titolare di Partita IVA e non si utilizzano crediti in compensazione.

In caso di dubbi sul codice tributo da utilizzare e su come compilare i vari campi del modello F24, è possibile usufruire di due servizi AdE presenti nell’area ad accesso libero del sito dell’Agenzia, ovvero: il servizio “Ricerca guidata” per individuare il codice tributo da utilizzare per il versamento; il servizio “Ricerca per singolo codice tributo” per verificare come compilare le diverse caselle del modello F24 per ciascun codice tributo.


  • Consultare i dati dei propri immobili e ottenere visure catastali

L’Agenzia delle Entrate offre anche un servizio per consultare e ottenere dati catastali tramite l’ottenimento di una visura catastale. La visura catastale permette di conoscere: i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati); i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili; i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).

La visura può essere ottenuta sia tramite il servizio online che recandosi fisicamente agli sportelli dell’Agenzia.

Attenzione! La visura online può essere effettuata gratuitamente sia per i propri immobili che per gli immobili di cui l’utente non è titolare. La richiesta di visura presso lo sportello è invece gratuita solo ed esclusivamente per gli immobili di cui si è intestatari. In caso di richiesta di rilascio di visure catastali di immobili non di propria proprietà presso gli sportelli dell’Ufficio provinciale-Territorio è infatti previsto il pagamento delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

È bene ricordare che a Trento e Bolzano i servizi catastali sono gestiti dalle rispettive Province autonome. In tali province peraltro vige il Sistema Tavolare.

L’accesso ai servizi di visura catastale online può avvenire sia in area libera che in area riservata. L’accesso ai servizi di visura catastale online in area libera avviene tramite il servizio “Consultazione rendite catastali”.

Inserendo i dati catastali di un immobile è possibile conoscere: in riferimento ai fabbricati, l’indirizzo, la zona censuaria, la categoria, la classe, la consistenza e la rendita catastale; in riferimento ai terreni, la superficie, la qualità, il reddito dominicale e quello agrario.

L’accesso ai servizi di visura catastale online in area riservata avviene tramite: a. il servizio gratuito “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili” nella sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili” che permette di ottenere: la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) per soggetto o storica (senza intestatari) per immobile; la visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni; la planimetria dell’unità immobiliare urbana (cliccando sul tasto “immobili”) ma solo per gli immobili dei quali risulti titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto o altro) il cittadino che effettua la ricerca.

b. il servizio gratuito “Risultanze catastali”. In questo caso, effettuato l’accesso, occorre inserire il codice fiscale del soggetto intestatario catastale, la provincia e il comune di ubicazione dell’unità immobiliare, per conoscere: i dati anagrafici dell’intestatario; gli identificativi catastali degli immobili; i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto; la rendita catastale (per i fabbricati), i redditi dominicale e agrario (per i terreni), c. il servizio “Visure catastali di immobili non di proprietà” nella sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili” per ottenere le visure catastali online su immobili dei quali il richiedente non risulti titolare in catasto; ed in particolare: le visure attuali per soggetto; le visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali; la visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni.

I professionisti e gli utenti che fanno un uso consistente e continuativo dei servizi di consultazione catastale e ipotecaria, possono registrarsi e stipulare una convenzione con la Agenzia, così da potere utilizzare il servizio SISTER https: /dub.sh/4CuIiGX.

L’AdE chiarisce che i servizi online restituiranno informazioni e visure catastali unicamente per dati informatizzati presenti sul territorio italiano con l’eccezione degli immobili siti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La richiesta di visure catastali effettuata presso gli sportelli invece permette di ottenere le visure catastali anche di immobili siti nelle predette province autonome (sempre con la limitazione dei dati informatizzati). Per i dati non informatizzati e dunque disponibili solo su supporto cartaceo, l’Agenzia consiglia di recarsi presso lo specifico ufficio nel cui territorio di competenza si trova l’immobile.

Nel n. 495 di «le leggi illustrate» avevamo dedicato il dossier a illustrare le modalità per richiedere una visura catastale fornendo le istruzioni passo-passo per completare la richiesta mostrando anche graficamente i passaggi più difficili.


  • Richiedere una correzione dei dati catastali

Se dalla disamina dei dati catastali ottenuti tramite i servizi precedenti emergono delle incongruenze, è possibile richiederne la correzione tramite il servizio online di segnalazione disponibile su area libera denominato “Contact center”.

Attenzione! È possibile adottare tale servizio solo per alcune tipologie di errori, si possono infatti correggere esclusivamente gli errori che riguardano: il soggetto a cui è intestato l’immobile (per es. cognome e nome, denominazione, codice fiscale, luogo e data di nascita, sede legale, diritti e quota di possesso); i dati dell’immobile (indirizzo, ubicazione (numero civico, piano, interno ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza quali numero vani o metri quadri); segnalazioni di incoerenza per fabbricato non dichiarato. L’Agenzia ha reso pubblici gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L’identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali; è possibile però che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Per porre rimedio all’incongruenza è possibile accedere alle funzionalità di questo servizio; segnalazioni di incoerenza per fabbricato rurale. I fabbricati rurali produttivi di reddito devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati e non più al Catasto dei Terreni, vi sono tuttavia casi in cui i fabbricati non sono ancora stati dichiarati nel Catasto Fabbricati e dunque l’utente può rettificare l’incongruenza con una segnalazione; richieste da parte di professionisti in merito a questioni tecniche, come per esempio registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni, registrazione variazione colturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.

Il servizio online NON permette di correggere: reclami per disservizi da parte degli uffici; solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi; istanze di revisione della rendita catastale; richieste di assistenza nell’utilizzo delle procedure informatiche; richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center); richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi ecc.

È in ogni caso possibile intervenire su eventuali incongruenze inviando il modello di richiesta di correzione errore tramite e-mail o PEC all’Ufficio provinciale-Territorio nella cui circoscrizione di competenza è situato l’immobile, nonché tramite sportello nelle sedi dell’AdE. Tale modalità di richiesta è l’unica adatta a correggere gli errori che non possono essere corretti con il servizio online. In tali ultimi due casi è necessario compilare l’apposito modello scaricabile dal link https: /dub.sh/5mVzryJ.


  • L’ispezione ipotecaria

L’AdE permette anche di ottenere un’ispezione ipotecaria. Tale documento consente la consultazione dei registri, delle note (ovvero le formalità, che comprendono le trascrizioni – per esempio le compravendite – le iscrizioni – per esempio le ipoteche per mutuo – e le annotazioni – per esempio le cancellazioni) e degli atti (cosiddetti titoli) con cui sono stati acquisiti/trasferiti i diritti sugli immobili e che sono depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

Si può ottenere l’ispezione ipotecaria tramite il servizio: “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili” presente nell’area riservata dell’AdE al link https: /dub.sh/lmLvX8W. La ricerca è effettuata nella banca dati in base al codice fiscale dell’utente, secondo gli attuali identificativi catastali dell’immobile; “Ispezioni ipotecarie di immobili non di proprietà” presente nell’area riservata dell’AdE a link https: /dub.sh/yryK47a.

Questo servizio, A PAGAMENTO, permette la consultazione della banca dati ipotecaria informatizzata per nominativo del soggetto (solo persona fisica), per nota o per immobile, selezionando il Servizio di Pubblicità Immobiliare (Conservatoria) di competenza.

La ricerca per immobile richiede l’indicazione del Comune, del tipo di catasto (Fabbricati o Terreni), della sezione censuaria, se presente, e dei dati catastali identificativi definitivi, ovvero foglio, particella e subalterno, se esistente. La ricerca può essere effettuata anche per nominativo: in questo caso occorre indicare i dati anagrafici del soggetto di interesse.

Per ottenere l’ispezione della nota è necessario invece indicare il tipo di formalità (Trascrizione/Iscrizione/Annotazione/Privilegio), gli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l’anno oltre che i dati di almeno un soggetto (persona fisica o giuridica) o l’identificativo catastale (provvisorio o definitivo) di un immobile presente nel documento.

Il pagamento della ispezione deve essere effettuato attraverso il sistema pagoPA, delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto.

Una volta effettuato il pagamento: se la ricerca è effettuata per persona fisica, il sistema fornisce: - l’elenco dei soggetti individuati ed eventuali omonimi, oppure l’informazione che non è stato reperito alcun soggetto con i dati anagrafici richiesti; - l’elenco sintetico delle note (cosiddette formalità) in cui compare il soggetto per il quale è stata effettuata la ricerca; - l’accesso alle note presenti nell’elenco.

se la ricerca è effettuata per nota, il sistema fornisce l’accesso al documento richiesto; se la ricerca è effettuata per immobile il sistema fornisce: - l’elenco sintetico delle note in cui compare

l’immobile esattamente coincidente con i dati della richiesta; l’accesso alle note presenti nell’elenco.

Attenzione! Il mancato inserimento del subalterno potrebbe richiedere il completamento dei dati per poter individuare il singolo immobile di interesse in quanto il sistema potrebbe reperire una pluralità di immobili individuati con stesso foglio, particella e una serie di subalterni.

L’AdE evidenzia che gli utenti Sister titolari di convenzione ordinaria di profilo B, possono utilizzare il servizio di “Ispezione dei registri cartacei in modalità telematica” che consente, successivamente al prelievo in automatico sul castelletto dell’utente dei tributi dovuti, la consultazione online delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.

Come per il servizio di consultazione delle visure catastali, i servizi di ispezione ipotecaria online permettono di effettuare una ricerca nella banca dati informatizzata estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle zone nelle quali vige il Sistema Tavolare. Le ispezioni ipotecarie possono essere effettuate anche presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali-Territorio.


  • La consultazione dell’archivio Comuni e Stati esteri

L’AdE permette, tramite un servizio gratuito disponibile nell’area libera del sito internet, di rilevare per ogni Comune, oltre alla corretta denominazione, il codice amministrativo e la provincia, il codice ISTAT, le variazioni amministrative (soppressione, cambio denominazione, cambio provincia, costituzione, variazione territoriale), le tariffe d’estimo e i dati statistici riferiti al patrimonio immobiliare.

Il servizio è presente al link https: /dub.sh/yjBXkXY.

Qui è possibile anche: individuare, per ogni singolo Comune, l’Ufficio di territoriale sia per i servizi catastali che per quelli di pubblicità immobiliare; ricercare i codici attribuiti agli Stati esteri (ricerca per continente, denominazione, codice Stato).

Attenzione! Per i territori/dipendenze è riportata l’indicazione della sigla dello Stato sovrano.


  • La consultazione della cartografia catastale

Il servizio è disponibile al link https:/ dub.sh/oRt2NEl.

Qui è possibile accedere alla banca dati cartografica. Più in particolare la consultazione della cartografia può avvenire tramite: il “Geoportale Cartografico Catastale” che permette la libera navigazione della cartografia catastale. Tramite questo servizio è possibile ricercare ogni particella partendo dall’identificativo catastale del Catasto Terreni o determinare l’identificativo visualizzando sulla mappa la sua posizione rilevata tramite dispositivo mobile. L’utente può accedere al servizio tramite: – il sito web dell’AdE; – l’APPlicazione mobile “AgenziaEntrate”.

il servizio di “Consultazione cartografia catastale – WMS”, basato sullo standard Web Map Service, invece, consente di fruire di molti contenuti delle mappe catastali su applicazioni – ad esempio, utilizzando un software GIS (Geographic Information System) – e siti web contenenti altri dati cartografici.

Il servizio è accessibile sul sito online della Agenzia alla seguente pagina https:/ dub.sh/YFAPFpr.

Per consultare le particelle rappresentate nella cartografia catastale, in formato vettoriale l’AdE mette a disposizione due servizi: “Cartografia catastale WFS”, basato sullo standard Web Feature Service che consente la consultazione di molti contenuti delle mappe catastali, fruibili utilizzando un software GIS (Geographic Information System) o specifiche applicazioni a disposizione dell’utente; “Download massivo cartografia catastale” che permette di scaricare in blocco i dati delle particelle rappresentate nella cartografia catastale, per interi ambiti territoriali (nazionale e regionale).


  • La consultazione del cassetto fiscale

Certamente di grande utilità è la possibilità di consultare le proprie informazioni fiscali. Il servizio cassetto fiscale è organizzato in tre sezioni Consultazioni; l’Agenzia scrive; Crediti e contributi.

Tramite tale servizio è possibile rinvenire:

i dati anagrafici, tra cui il domicilio fiscale e l’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio; le dichiarazioni fiscali (le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche e le scelte per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille); i rimborsi; i versamenti effettuati; gli atti registrati (locazioni, successioni, atti pubblici ecc.); le eventuali comunicazioni dell’Agenzia di invito alla compliance e alle comunicazioni di irregolarità (nella sezione “l’Agenzia scrive”); i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto.


  • La consultazione delle fatture elettroniche

I contribuenti possono anche consultare le fatture elettroniche ricevute. Per i consumatori, effettuato l’accesso nella area riservata del sito dell’AdE, basterà scrivere “fatturazione” nel campo “Cerca il servizio” e scegliere l’area “Le tue fatture”. Un operatore IVA può invece consultare le fatture elettroniche che ha emesso e ricevuto nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Attenzione! È importante sapere che gli operatori IVA, al contrario dei consumatori, possono sempre delegare la consultazione a un intermediario.

Nella pagina riservata saranno presenti tutte le fatture emesse elettronicamente (con poche eccezioni, tra le quali le fatture relative a prestazioni sanitarie) e disponibili in consultazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’emissione.


  • La dichiarazione dei redditi precompilata

L’AdE mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata, ossia una dichiarazione (il modello 730 e il modello Redditi persone fisiche) in cui già vengono inseriti i dati in possesso dell’Agenzia.

Come compilare la domanda e quali documenti occorre conservare sono argomenti sui quali abbiamo parlato più volte nei dossier degli scorsi mesi. In questa sede ci limitiamo dunque a ricordare che è possibile accedere alla dichiarazione precompilata: dalla home page del sito dell’Agenzia, selezionando “Accedi alla tua precompilata”; dall’area riservata del sito dell’AdE, selezionando la voce “Dichiarazione precompilata”.


  • La dichiarazione di successione

Della possibilità di presentare autonomamente la dichiarazione di successione abbiamo avuto modo di parlare ma vi sono state importanti modifiche che hanno migliorato il servizio offerto dall’Amministrazione.

Gli eredi, i chiamati all’eredità (cioè gli eredi pricompetenza ma dell’accettazione dell’eredità), e i legatari (cioè i beneficiari di una disposizione testamentaria che ha ad oggetto uno specifico bene o un diritto determinato) hanno 12 mesi dalla apertura della successione per trasmettere alla Agenzia la dichiarazione di successione del defunto.

Si ricorda che NON è obbligatorio presentare la dichiarazione se ricorrono CONTEMPORANEAMENTE le seguenti condizioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; ha un valore non superiore a 100.000 euro; non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Tramite il sito web della Agenzia è possibile consultare la dichiarazione di successione precompilata contenente anche la richiesta di voltura catastale degli immobili (se presenti). Il servizio di precompilazione permette altresì il caricamento di diversi dati in possesso dell’Agenzia, che è possibile validare o eventualmente modificare.

Attenzione! Il servizio di precompilazione degli immobili NON è previsto per gli immobili ricadenti nei territori dove vige il Sistema Tavolare di Trento e Bolzano, nonché nei casi di dichiarazioni sostitutive di una dichiarazione precedentemente presentata.

Il servizio non è fruibile nel caso in cui siano presenti situazioni ancora da sanare/aggiornare/allineare in Catasto con riguardo alle loro intestazioni, ai diritti, alle quote di possesso e agli identificativi catastali.

La dichiarazione di successione può avvenire tramite: il servizio web, è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivendo “successione” nel campo “Cerca il servizio”; il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” https:/ dub.sh/XukKnng. In questo caso la dichiarazione deve essere successivamente trasmessa attraverso i canali telematici; presentazione della dichiarazione dinnanzi un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’AdE ha predisposto un elenco dei casi particolari, per i quali si può presentare la dichiarazione utilizzando il formato cartaceo.

Si fa riferimento a: i residenti all’estero che non riescono a utilizzare il servizio telematico. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, l’AdE specifica che la dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale; se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, in questo caso la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se l’ultima residenza italiana non è conosciuta la stessa è fittiziamente fissata presso la Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma; se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 e per fare la dichiarazione è stato utilizzato il Modello 4, in questo caso anche per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione; in tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione; se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione.


  • Richiedere un certificato all’AdE

L’AdE mette a disposizione dei contribuenti diversi certificati, tra i principali ricordiamo: il Certificato della situazione reddituale: un certificato che attesta il reddito posseduto dal richiedente.

Attenzione! Il certificato della situazione reddituale è necessario solo nei rapporti tra privati, nei rapporti con Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi infatti il contribuente deve utilizzare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000).

il Certificato unico debiti tributari: un certificato che attesta l’esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Tale certificato serve unicamente per le procedure disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019).

Attenzione! Il certificato unico debiti tributari va richiesto unicamente all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

il Certificato carichi pendenti: un certificato che attesta l’elenco dei carichi pendenti che risulta dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. In tal modo il contribuente ottiene la propria posizione debitoria in relazione alle imposte gestite dall’Agenzia. Tale certificato non deve essere confuso con l’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel quale viene riportata la situazione dei ruoli/cartelle.

Attenzione! Il certificato carichi pendenti va richiesto unicamente all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

il Certificato ipotecario e rilascio di copia: un certificato che riporta l’elenco e la copia delle note (formalità) presenti nei registri immobiliari, o l’attestazione che non sono presenti formalità (trascrizioni, iscrizioni o annotazioni) relativi a un soggetto o a uno o più immobili. È possibile richiedere un certificato generale o speciale. L’utente del pari può richiedere anche copia conforme di tutte le note (formalità) e dei soli titoli che sono depositati presso l’ufficio in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede l’ufficio.

Attenzione! Il certificato va richiesto presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell’Ufficio Provinciale-Territorio competente in relazione al luogo in cui si trova l’immobile di interesse o tramite portale Sister.

il Certificato catastale: un certificato che, ufficialmente, rappresenta i contenuti degli atti catastali e degli elaborati catastali presenti negli archivi dell’Agenzia. Con tale certificato è possibile ottenere sia informazioni sugli identificativi dei soggetti intestatari dei beni che dei beni stessi, oltre ai dati grafici dei terreni, alle copie di tipi mappali, di elaborati planimetrici e di monografie di punti trigonometrici catastali.

Attenzione! Mentre le informazioni contenute negli atti del catasto sono pubbliche (e quindi accessibili a chiunque) la consultazione delle planimetrie è riservata esclusivamente ai titolari di diritti sull’immobile o ai loro delegati.

l’Attestato di residenza fiscale: un attestato che può servire per avvalersi dei benefici previsti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Possono richiedere l’attestazione di residenza fiscale sia i contribuenti residenti in Italia, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche quali: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione.

Attenzione! L’AdE evidenzia che l’attestazione può essere richiesta anche per più tipi di reddito prodotti nello stesso Stato estero, cioè soggetti alla stessa Convenzione.

il Certificato di partita IVA o codice fiscale: un certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA che attesti il possesso dei dati registrati in Anagrafe Tributaria.

È possibile ottenere questi certificati accedendo nell’area riservata con le credenziali digitali e scrivendo “Certificati” nel campo “Cerca il servizio”. Per richiedere uno dei precedenti certificati occorre compilare un modulo (scaricabile al seguente link: https: /dub.sh/dQ8q2nD).

Il modulo va sottoscritto (preferibilmente in formato elettronico) e poi inviato: tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sezione “Suggerimenti” dell’area riservata già analizzato; tramite PEC; consegnato fisicamente presso gli uffici dell’AdE.

Al modulo va allegato il pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali. Si può infatti ottenere una esenzione solo in specifici casi previsti ex lege (quali per esempio, per adozione internazionale o nell’ambito di procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e di procedimenti esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento).

L’imposta di bollo è pari a 32 euro (16 per richiesta e 16 per certificato); l’importo dovuto a titolo di tributi speciali varia invece a seconda del certificato.

Il pagamento va effettato tramite F24 con codice tributo: 1599 per imposta da bollo; 1538 per i tributi speciali.


  • Ottenere il codice fiscale e la Tessera Sanitaria

Tra i servizi gestiti dall’AdE c’è anche quello di attribuire a ogni nuovo nato un codice fiscale. Alla nascita di un bambino, i genitori sono tenuti a presentare la dichiarazione di nascita al Comune per registrare l’evento sui registri dello Stato Civile. Tale dichiarazione può essere resa, nella maggior parte dei casi, presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. Con l’iscrizione all’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) viene attribuito il codice fiscale univoco. Con l’attribuzione del codice fiscale al neonato viene anche emessa la prima Tessera Sanitaria.

Sempre solo all’Agenzia delle Entrate è infatti possibile richiedere l’attribuzione del codice fiscale per se stesso o per un altro soggetto, come nel caso di: genitore per il minore o altro rappresentante per un soggetto con limitata capacità di agire; enti o associazioni dedicate all’assistenza sociale per uno straniero in condizione disagiata; erede per un deceduto (per esempio, in caso di dichiarazione di successione).

In questi casi, insieme alla richiesta va allegato un documento d’identità valido e si deve produrre una dichiarazione che attesta la motivazione della richiesta stessa.

Attenzione! In caso di registrazione per un neonato, tale tessera vale appena un anno e viene recapitata direttamente a casa, all’indirizzo di residenza comunicato dal comune all’Agenzia dell’Entrate. Solo in seguito alla registrazione del bambino all’ASL di competenza e alla scelta del medico pediatra verrà spedito al medesimo indirizzo una nuova Tessera Sanitaria, con validità di sei anni.

Vi sono dei casi però in cui l’attribuzione del codice fiscale attraverso il Comune non va a buon fine o non avviene in tempi celeri. In caso di necessità è così possibile rivolgersi direttamente all’AdE per ottenerlo in tempi brevi.

La richiesta di attribuzione del codice fiscale si può effettuare tramite il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato” accessibile dall’area riservata del sito dell’AdE: la richiesta può essere presentata da uno dei due genitori o da un rappresentante del genitore (per esempio, tutore o amministratore di sostegno), preventivamente autorizzato. Alla richiesta va allegata copia della dichiarazione di nascita resa all’ospedale o del certificato di nascita rilasciato dal Comune. A conclusione della procedura il richiedente riceverà il certificato di attribuzione del codice fiscale direttamente nell’area riservata; una e-mail avviserà l’utente del relativo caricamento. Tramite PEC. Al messaggio inviato tramite posta elettronica certificata deve essere allegato il modello AA4/8 scaricabile dal sito web dell’AdE al seguente link https: /dub.sh/g7cpnYG.

Va inoltre allegata la documentazione necessaria (dichiarazione di nascita resa all’ospedale o certificato di nascita rilasciato dal Comune). La richiesta può essere inviata a un qualunque ufficio dell’Agenzia; il certificato verrà inviato all’indirizzo PEC mediante il quale è stata trasmessa la richiesta.

tramite appuntamento presso gli uffici dell’AdE. Tale modalità, da scegliere in via residuale, prevede che il richiedente si rechi in una delle sedi dell’Amministrazione presente sul territorio portando con sé, oltre al modello sottoscritto, anche il documento di identità e, per velocizzare la pratica, la copia della dichiarazione di nascita resa all’ospedale o del certificato di nascita rilasciato dal Comune.

Ci sono poi i seguenti specifici casi: i cittadini residenti all’estero possono richiedere l’attribuzione del codice fiscale direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza; i cittadini comunitari in Italia possono richiedere il codice fiscale presso uno degli uffici dell’AdE. Oltre al modello AA4/8, i cittadini comunitari dovranno motivare la richiesta di codice fiscale e accompagnarla da un documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio); i cittadini stranieri possono ottenere l’attribuzione del codice fiscale mediante richiesta agli sportelli unici per l’immigrazione (in seguito alla domanda di ingresso in Italia per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare), oppure dalle questure, se ne sono sprovvisti e richiedono contestualmente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; i soggetti diversi dalle persone fisiche che non svolgono attività rilevanti ai fini IVA (ad esempio ente non commerciale), possono richiederlo, per il tramite del rappresentante legale, con la compilazione del modello AA5/6. https: /dub.sh/ut75Gep.

I rappresentanti legali possono richiedere l’attribuzione del codice fiscale: tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” nella sezione Suggerimenti, categoria “Richiesta certificati, copie e codici fiscali”; tramite richiesta nelle sedi della Amministrazione (in questo caso il modello va consegnato in duplice copia); tramite PEC allegando la copia di un documento di identità, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia.

Nel caso in cui occorre comunicare variazioni di dati in precedenza comunicati, è possibile presentare il modello anche per via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il servizio è disponibile nell’area riservata, nella sezione “Trasmissioni telematiche”, per accedere scrivere “Invio documenti” nel campo “Cerca il servizio”.

In caso di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica.


LA TESSERA SANITARIA

La Tessera Sanitaria viene gestita nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria che fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La stessa viene rilasciata a tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e serve per ottenere le prestazioni sanitarie, ritirare un medicinale in farmacia, prenotare un esame o sottoporsi a una visita specialistica in ospedale o presso una ASL.

Solitamente, come anticipato, la Tessera Sanitaria viene fornita con l’attribuzione del codice fiscale sin dall’infanzia. La tessera ha tuttavia una scadenza di 6 anni; in prossimità della scadenza della tessera, il Sistema Tessera Sanitaria emette e spedisce automaticamente ai cittadini una nuova tessera.

Se però, per qualche motivo, il rinnovo automatico non va a buon fine è necessario rivolgersi alla ASL o a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’AdE permette altresì di visualizzare e stampare la Tessera Sanitaria in corso di validità accedendo all’area riservata con le credenziali digitali e cliccando sul tasto Servizi ove scrivere “tessera” nel campo “Cerca il servizio”. La tessera è parimenti visualizzabile dal portale “Tessera Sanitaria”, al seguente link: https: /dub.sh/B9LMIFg.

Attenzione! Si ricorda che il retro della Tessera Sanitaria costituisce la T.E.A.M. (Tessera Europea Assistenza Malattia) che serve per usufruire delle prestazioni sanitarie all’estero, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi (in particolare, può essere utilizzata nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera).


  • Come chiedere un duplicato della Tessera Sanitaria

Il cittadino che ha smarrito o ha subito il furto della Tessera Sanitaria in corso di validità o semplicemente vuole richiedere una nuova Tessera Sanitaria avendo deteriorato la propria, può chiedere la riemissione di una nuova tessera all’AdE tramite: il servizio di “Riemissione della Tessera Sanitaria” a cui si accede tramite accesso all’area riservata e cliccando sul tasto Servizi e scrivere “tessera” nel campo “Cerca il servizio”.

Attenzione! Per i titolari di TS/CNS (Tessera Sanitaria con microchip) la richiesta di duplicato comporta l’automatica disattivazione dell’ultima tessera emessa. In attesa di recapito della nuova Tessera Sanitaria (si consiglia di prestare massima attenzione all’indirizzo che viene indicato per la consegna della carta) sarà possibile visualizzare e stampare in anteprima una copia dell’immagine della tessera richiesta.

PEC inviando in allegato il modello AA4/8, rinvenibile al link https: /dub.sh/mKYbOem. Il modulo va compilato, firmato e scansionato, insieme alla copia del proprio documento d’identità a può essere inviato a un qualsiasi ufficio dell’AdE; prenotando un appuntamento, in qualunque ufficio dell’AdE e presentando il modulo AA4/8 insieme alla copia di un documento d’identità o, in alternativa, rivolgendosi alla ASL di competenza.

Attenzione! Se a richiedere il duplicato sono i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale occorre prima essere abilitati all’utilizzo dei servizi online per conto del minore. Ottenuta l’abilitazione, il richiedente deve assicurarsi di accedere all’area riservata con le credenziali digitali e poi scegliere di operare per conto del minore (selezionando il tasto “cambia utenza”). Solo dopo aver effettuato tali scelte si potrà procedere con la richiesta di una nuova tessera sul sito AdE.

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