top of page

Informativa

Questo è un servizio offerto dall'ufficio del Dottor Walter Pittini

Via Conte Girolamo Giusso, 11/c

70125 Bari, BA, Italia

Niente sanzioni all’amministratore per irregolarità tributarie della società: a quali condizioni?

La responsabilità fiscale nelle SRL torna sotto i riflettori con una recente sentenza che riapre il dibattito: davvero l’amministratore è sempre al riparo dietro la società? Un confine sottile separa la tutela giuridica dalla responsabilità personale. Quando questo equilibrio può rompersi?

ristorante

Il principio del concorso di persone e l’eccezione della responsabilità esclusiva della persona giuridica

L’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997, relativo alle sanzioni amministrative, dispone il principio del “concorso di persone”, affermando che:

“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.

Di contro, in deroga al principio personalistico della sanzione tributaria sancito dall’articolo 2 comma 2 del citato decreto 472, l’articolo 7 del D.L. n. 269/03 afferma che:

“le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.”

Il perno del problema sta quindi se ed in quali casi l’amministratore della società può essere chiamato a rispondere delle sanzioni fiscali della società di capitali.

 

Quando l’amministratore può rispondere: il concetto di schermo societario

A tale domanda dà risposta, da ultimo, la Suprema corte, con la sentenza n. 16454 del 18 giugno 2025: in essa, viene ancora una volta affermato che l’amministratore può essere chiamato alla co-responsabilità nella sola ipotesi in cui la società sia un mero schermo, e venga utilizzata come soggetto interposto dal relativo amministratore.

Al di fuori di questa ipotesi, vale il citato articolo 7 del D.L. n. 269/2003.

 

Il caso di Cassazione: responsabilità dell’amministratore e abuso di schermo societario

Nel caso all’analisi della Corte, l’Agenzia riteneva co-responsabile l’amministratore in quanto aveva perseguito un proprio illecito interesse economico avvalendosi dello schermo sociale. Tale circostanza, tuttavia, veniva solo enunciata, ma non provata, e ciò ovviamente determina l’applicazione legittima delle sanzioni fiscali esclusivamente in capo alla società, posto che si presume che solo essa possa essere la beneficiaria del relativo vantaggio.


La disciplina del citato art. 7 del D.L n. 269/2003 costituisce dunque una deroga alla responsabilità personale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 472/97, che, in quanto tale, vale solo in determinate circostanze. La responsabilità personale dell’amministratore per le sanzioni tributarie della società di capitali può configurarsi solo in presenza di un abuso della personalità giuridica, quale l’uso distorto dello schermo societario a fini illeciti.


Esclusioni e ambiti di applicazione della norma

Occorre infine ricordare che tale disposizione non si applica nel caso in cui la responsabilità sia di una persona fisica estranea alla società, ossia, ad esempio, un professionista prestatore d’opera nella società stessa.



Riproduzione riservata

Commenti


bottom of page