Il tentativo di notifica della cartella non basta a evitare la decadenza
- Walter Pittini

- 4 ago 2025
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Il mero tentativo di notifica della cartella, risultato infruttuoso in quanto il contribuente era assente, non determina il perfezionamento dell’adempimento per il mittente e, di conseguenza, la conoscibilità per il destinatario e l’impedimento della decadenza.

È, in sintesi, quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria della Puglia con la sentenza 1066/1/2025 (presidente Ancona, relatore Bianchi) in linea con l’orientamento della Corte di cassazione.
La vicenda
Nel caso esaminato da giudici pugliesi, la contribuente aveva proposto ricorso contro una cartella di pagamento, ritenendo che il perfezionamento della notifica fosse avvenuto oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 25 del Dpr 600/1973 (cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) dopo due tentativi non andati a buon fine per irreperibilità della stessa contribuente nella propria abitazione.
I giudici di primo grado avevano però respinto il ricorso sostenendo che, in ogni caso, il procedimento di riscossione era stato attivato tempestivamente prima della scadenza del termine previsto dal citato articolo 25 mediante, per l’appunto, i due tempestivi tentativi di notifica non andati a buon fine.
La decisione
I giudici di secondo grado hanno accolto l’appello. In particolare, la Corte ha argomentato che, se è vero che l’agente della riscossione aveva tentato per due volte la notifica della cartella presso l’abitazione ove la contribuente era residente, è anche vero che i tentativi erano stati infruttuosi in quanto la contribuente era assente e la notifica non si era perfezionata in tali date.
Successivamente, al fine di perfezionare la notifica, l’ufficio aveva fatto ricorso alla procedura di cui all’articolo 140 del Codice di procedura civile che prevede che il notificante:
1 depositi la copia dell’atto presso la casa comunale;
2 affigga l’avviso di deposito;
3 invii al destinatario una raccomandata con la quale avvisi del deposito (Cassazione 25351/2020).
Una volta che siano state compiute queste tre formalità, la notifica può dirsi compiuta. Nel caso in esame, però, secondo i giudici la notifica si era perfezionata per il notificante oltre il termine di decadenza, a nulla rilevando che i primi due tentativi di notifica infruttuosi presso l’abitazione della contribuente non fossero andati a buon fine per l’assenza temporanea della stessa.
In effetti, il mero tentativo di notifica, non andato a buon fine, non determina il perfezionamento dell’adempimento per il mittente e di conseguenza la conoscibilità per il destinatario e l’impedimento della decadenza, perché, altrimenti, verrebbe meno la natura recettizia dell’atto in questione.
È infatti pacifico – hanno concluso i giudici – data la funzione della cartella di pagamento, che sia indispensabile che l’atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario, che potrà al più dimostrare di non esserne venuto a conoscenza per causa a lui non imputabile, per ritenere legittimamente e validamente notificato l’atto (così anche Ctr Lazio 3815/2021).
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