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Spese riaddebitate in fattura

L'Iva dipende da mandato, oneri e forfait.

Spese riaddebitate in fattura

Spese riaddebitate in fattura: con Iva o senza? La domanda è semplice, ma la risposta potrebbe non esserlo. Come insegna anche la risposta a interpello 189 del 2025. Nel documento, le Entrate sostengono l’applicazione dell’Iva nella misura ordinaria per le spese sostenute da un professionista e riaddebitate in base a una percentuale prestabilita ai colleghi con i quali condivide spazi e servizi comuni. Senza fornire una specifica motivazione è infatti negata la sussistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza tra i professionisti.


Il nodo del forfait

Le conclusioni raggiunte nell’interpello 189 potrebbero dipendere dalla vicenda a monte di cui non sono noti i dettagli ma, per come espresse, suscitano qualche dubbio e, in ogni caso, inducono a un surplus di attenzione nella fase di redazione degli accordi con cui si stabiliscono le regole dei rimborsi. Pare infatti che tale riaddebito sia considerato di tipo forfettario, ma dalla sintesi della fattispecie ciò non emerge chiaramente.


In ogni caso, un riaddebito a forfait di spazi e costi comuni dello studio professionale o di qualsiasi altra spesa prescinde dall’esatta quantificazione di quanto “consumato” da ciascuno. Avverrebbe, appunto, in base al forfait, indipendentemente dagli effettivi consumi.


Nel caso di specie, invece, i costi potrebbero essere stati determinati analiticamente, anche se successivamente riaddebitati in base a percentuali stabilite. Se così fosse, la “forfettizzazione” riguarderebbe solo la misura – percentuale – della ripartizione, ma il riaddebito del costo manterrebbe carattere puntuale. Con l’effetto che ben potrebbe configurarsi un rapporto di mandato senza rappresentanza tra i professionisti, con conseguente ribaltamento delle spese gravate dell’Iva determinata applicando la relativa aliquota, sempre che di spese assoggettate a Iva si tratti.


Mandato da esplicitare

Come anticipato, è dunque opportuno prevedere in modo chiaro le modalità del riaddebito, esplicitando l’eventuale esistenza di un rapporto di mandato, con o senza rappresentanza che sia.

1 Nel caso del mandato con rappresentanza, il mandatario sostiene le spese in nome e per conto del mandante. Le fatture o i documenti di spesa sono quindi intestati direttamente al mandante. Il mandatario ne anticipa il pagamento e viene poi ristorato. In questo caso, all’atto del riaddebito in fattura, le spese vanno indicate per l’ammontare dell’uscita finanziaria, senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972. Se l’ammontare riaddebitato supera i 77,47 euro va pagata l’imposta di bollo di 2 euro.

Rientrano nella fattispecie, per esempio, le spese di deposito del bilancio e gli oneri/diritti anticipati per determinate pratiche camerali e riaddebitate al cliente.


2 Nel mandato senza rappresentanza, invece, la spesa è sostenuta in proprio dal mandatario per conto del mandante.

In questo caso, per effetto di una finzione giuridica, il servizio reso (in senso economico) nei confronti del mandante è “spezzato” dall’interposizione del mandatario, ma non perde la propria natura. Pertanto, il riaddebito della spesa avviene applicando la stessa aliquota addebitata dal terzo al mandatario.

L’effetto “clonazione” si applica anche quando il servizio riaddebitato è senza Iva. È il caso delle prestazioni esenti rese dai medici attraverso il poliambulatorio, il quale, a sua volta (se legittimo in base alla disciplina di settore), fattura in esenzione al paziente con o senza un mark up a proprio favore (risposta 132/2020).

La corte di Giustizia Ue, trattando dell’addebito di spese assicurative da una società di leasing al locatario, ha però affermato che l’esenzione si applica solo se si riaddebita il puro costo dell’assicurazione (causa C-224/11).


Gli altri casi

Quando si è fuori dal mandato, il riaddebito va di regola assoggettato a Iva ordinaria. Come per le spese di vitto e alloggio riaddebitate al committente dal professionista. Non può infatti tecnicamente configurarsi un mandato senza rappresentanza per prestazioni che non sono consumate in senso fisico/economico dal committente.

L’articolo 13 del Dpr 633/1972 stabilisce che la base imponibile di cessioni e prestazioni è data dal corrispettivo pattuito «compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente».

Pertanto, che si tratti di spese di vitto e alloggio riaddebitate al committente o degli oneri previdenziali a carico del cliente (4% per i professionisti senza cassa o contributi integrativi previsti dai singoli enti), saranno sempre importi soggetti allo stesso regime del compenso.

Discorso analogo per le indennità chilometriche che vengono addebitate in fattura.



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