Verifica per fuoriuscita o prosecuzione del regime forfettario il perimetro.
- Walter Pittini

- 12 gen
- Tempo di lettura: 3 min
COMMERCIALISTA
12 gennaio 2026
Il regime forfettario è un regime agevolato per i contribuenti privi di una struttura significativa. Coloro che se ne avvalgono devono, ogni anno, verificare la possibilità di applicarlo anche nell’anno successivo; la permanenza richiede, infatti, la presenza dei requisiti di legge e l’assenza di cause ostative.
I requisiti sono due:
il primo attiene alla soglia di ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente, che non deve superare la soglia di euro 85.000.
Il secondo requisito attiene alle spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, che non devono essere superiori a 20.000 euro. Anche questo requisito deve essere verificato nell’anno precedente rispetto a quello nel quale si intende fruire del regime forfetario.
Assenza di cause ostative
C’è poi da verificare l’assenza di cause ostative, cioè di quelle situazioni che, se verificate, comportano l’impossibilità di applicare il regime forfettario. In particolare, non possono avvalersi del regime forfettario:
1 i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito, quali, ad esempio, vendita sali e tabacchi, agriturismo, editoria;
2 i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
3 i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
4 le persone fisiche che detengono partecipazioni in società di persone o che detengono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche riconducili a quella svolta dal contribuente forfetario;
5 le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori;
6 le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno conseguito reddito di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro (35.000 per il 2025 e 2026).
La perdita del regime forfettario
La perdita del regime forfettario per insorgenza di una causa ostativa o per il superamento dei requisiti di accesso comporta la determinazione dei redditi e dell’Iva con criteri ordinari. Ciò impone ai contribuenti la determinazione del reddito con i criteri ordinari e, per i professionisti, l’applicazione di una ritenuta del 20% sui compensi percepiti. Il regime ordinario prevede il versamento dell’Irpef progressiva (in luogo dell’imposta sostitutiva), cioè applicando gli scaglioni di reddito. In particolare, per effetto della manovra 2026, l’imposta si applica con l’aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro, con l’aliquota del 33% per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro e con quella del 43% per la parte eccedente i 50.000 euro. Il passaggio al regime ordinario comporta, inoltre, l’obbligo di applicare la rivalsa dell’Iva (cioè, devono applicare l’Iva in fattura) salvo il caso in cui non pongano in essere operazioni esenti o non imponibili. La rivalsa porta con sé la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti in presenza dei requisiti di inerenza e di afferenza. I contribuenti ex forfettari devono, quindi, anche tenere i registri Iva e presentare la dichiarazione annuale.



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