Obblighi dichiarativi e adempimenti Iva: i vantaggi della riforma
- Walter Pittini

- 11 ago 2025
- Tempo di lettura: 2 min
Nella riforma delle sanzioni vi sono molteplici situazioni in cui l’applicazione del favor rei potrebbe generare sensibili vantaggi per il contribuente.

La violazione per omesso versamento, ad esempio, è passata dal 30 al 25 per cento. Per ciò che riguarda la violazione degli obblighi dichiarativi, va innanzitutto rimarcato come la logica della riforma sia quella di stabilire una misura edittale fissa, da personalizzare, caso per caso, sulla base dei criteri di proporzionalità. Questo significa che in alcuni casi la sanzione sarà ridotta (articolo 7, comma 4, Dlgs 472/1997), in altri sarà maggiorata (articolo 7, comma 3, stesso decreto). Si spiega quindi perché la sanzione per infedeltà è diventata il 70%, in luogo della forbice dal 90 al 180%, mentre l’omissione dichiarativa è diventata il 120%, al posto della misura variabile dal 120 al 240 per cento.
Vi sono inoltre delle circostanze attenuanti tipizzate. In particolare, se il contribuente regolarizza spontaneamente la dichiarazione infedele o omessa, prima che siano iniziate attività di controllo portate a sua conoscenza, la sanzione per infedeltà diventa ope legis il 50%, mentre per l’omissione si passa al 75 per cento. Si tratta in ogni caso di sanzioni già più basse di quelle precedenti.
Anche nell’ambito degli adempimenti Iva si registrano significativi miglioramenti. In caso di detrazione d’imposta maggiore di quella di legge, la sanzione passa dal 90% al 70%. Se tuttavia l’indebita detrazione riviene da un’aliquota maggiore di quella di legge e l’imposta è stata regolarmente assolta dal cedente, la violazione è derubricata come formale e non si applica se la stessa è confluita in una dichiarazione infedele. In questo caso, infatti, si irroga solo la sanzione per la violazione dichiarativa.
Nell’ipotesi di mancata ricezione di una fattura oppure di ricezione di una fattura irregolare, la regolarizzazione da parte dell’acquirente/cessionario entro i 90 giorni successivi avviene senza il pagamento dell’imposta. La sanzione astrattamente comminabile, inoltre, è ridotta dal 90 al 70 per cento.
Come si vede, il quadro complessivo appare piuttosto vantaggioso per il contribuente anche se non mancano degli elementi peggiorativi. Così, ad esempio, la maggiorazione da recidiva è passata dalla metà della sanzione edittale al doppio. Si tratta però di una conseguenza derivante dal fatto che, con la riforma, è stata eliminata la parte “alta” della forbice edittale: nell’omissione, ad esempio, è stata soppressa la misura maggiorata fino al 240 per cento. Un altro intervento negativo, per vero, non giustificato affatto dalla delega, ha riguardato il cumulo giuridico. In questo caso, la revisione del quinto comma dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997 ha determinato l’inapplicabilità del cumulo nei tributi locali.
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