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Crowdfunding: obblighi per assicurare trasparenza

L’obiettivo delle disposizioni è rafforzare la trasparenza verso l’Autorità di vigilanza e creare una base dati coerente per monitorare rischi, tendenze e comportamenti del mercato.

Crowdfunding

Fissate le regole per raccogliere capitali online sui mercati finanziari tramite le operazioni di crowdfunding. Banche, Sim e intermediari finanziari autorizzati (ovvero i fornitori di servizi di crowdfunding) dovranno pubblicare obbligatoriamente sulle apposite piattaforme digitali una serie di precise e dettagliate “informazioni chiave” che riguardano non solo l’operazione stessa ma anche la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa titolare del progetto messo in campo per reperire mezzi finanziari.


In pratica, oltre alla descrizione del progetto, all’importo minimo di sottoscrizione, alle eventuali garanzie a supporto dell’operazione di finanziamento, ai costi per gli investitori, e così via, i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno rendere noti al pubblico anche alcuni dati, rilevanti ai fini dell’operazione, riferiti all’impresa titolare del progetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari: il rendimento del capitale proprio, l’importo dell’indebitamento netto totale, il rapporto tra le immobilizzazioni immateriali e l’attivo, l’ammontare dei fondi propri impegnati dalla proprietà a favore del progetto.


Sono questi alcuni dei principali obblighi in termini di dati e informazioni che devono essere inviati alla Consob ogni anno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding (Csp) per assicurare trasparenza alle operazioni di raccolta dei capitali e a maggior tutela degli investitori (persone fisiche e giuridiche).


Obblighi per banche, Sim e istituti di pagamento

L’obbligo a carico di banche, Sim e istituti di pagamento autorizzati scatterà dal 29 settembre 2025, come stabilito dalla delibera Consob n. 23656 del 30 luglio 2025 (in Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025). Tra le altre informazioni che dovranno essere fornite dai Csp rientrano la comunicazione di eventuali reclami ricevuti in relazione alle operazioni poste in essere, l’indicazione della remunerazione ottenuta per ogni operazione e la presenza di eventuali inadempimenti da parte delle imprese finanziate negli ultimi 5 anni.


I vantaggi delle nuove disposizioni

I vantaggi attesi delle nuove disposizioni dell’Istituto presieduto da Paolo Savona riguardano una reportistica uniforme che eleva la comparabilità tra piattaforme, migliora la supervisione dei rischi e, nel medio termine, favorisce maggiore fiducia degli investitori con effetti positivi sulla qualità dei progetti finanziati.


Va inoltre ricordato che anche le quote di partecipazione in srl possono costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari attraverso le piattaforme di crowdfunding (dlgs 30/2023).


Che cos'è il crowdfunding

Cos’è il crowdfunding. Può essere definito come un processo di coinvolgimento dal basso che raggiunge persone interessate a sostenere con il proprio denaro progetti e imprese attraverso una piattaforma web. Il vantaggio più evidente per l’impresa è quello di finanziarsi senza ricorrere ai tradizionali canali di provvista finanziaria (es. prestito bancario). Il crowdfunding pertanto è una forma di investimento alternativa rispetto agli strumenti come, per esempio, le obbligazioni con cui è possibile investire in aziende non quotate nei mercati finanziari come le Borse valori.


Al crowdfunding “tradizionale” si aggiunge l’equity crowdfunding con cui si diventa soci di aziende e si può partecipare a progetti imprenditoriali attraverso investimenti erogati alle imprese stesse tramite una piattaforma online.


Per quanto riguarda i controlli in materia di crowdfunding la Banca d'Italia e la Consob dispongono dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'art. 30 del regolamento (Ue) 2020/1503.


Crowdfunding esteso alle Pmi-srl

Crowdfunding esteso anche per le Pmi-srl. L’apertura all’utilizzo del crowdfunding per le Pmi-srl parte da lontano. Con l’introduzione del comma 70 all’art. 1 della legge di stabilità 2017 e con la “correzione” contenuta nel comma 1 dell’art. 57 del dl 50/2017, il legislatore ha disposto che il crowdfunding poteva essere esteso anche a tutte le Pmi (quindi sia alle spa che alle srl) e non più soltanto alle start up innovative (come originariamente previsto dal dl 179/2012 e successivamente dal dl 372025 alle Pmi innovative).


In seguito all’art. 70, le Pmi-spa hanno fin da subito potuto utilizzare liberamente lo strumento del crowdfunding ma non le Pmi-srl in quanto per queste ostava il vincolo previsto dall’art. 2468 c.c. primo comma, secondo cui “le partecipazioni dei soci (di srl) non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”.


Per sbloccare questo impedimento è dovuto intervenire il dlgs 30/2023 che ha operato una deroga a quanto stabilito dall’art. 2468 c.c., consentendo anche alle Pmi-srl di potersi avvalere dello strumento del crowdfunding, a cui ha poi fatto seguito la delibera di attuazione n. 22720 del 1° giugno 2023 della Consob.


Chi controlla

Chi controlla. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 2, del Tuf, secondo criteri di vigilanza per finalità. In particolare, per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione:

- la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i gestori specializzati di piattaforme di crowdfunding e le Sim che vogliono prestare detti servizi;

- la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari ex art. 106 Tub.


Con la delibera n. 23656 che fa seguito alla delibera del 1° giugno 2023 n. 22720 (regolamento in materia di servizi di crowdfunding), l’Istituto presieduto da Paolo Savona ha pertanto ha stabilito i dati, le notizie, gli atti e i documenti che i Csp devono periodicamente comunicare all’Autorità.


Cosa detta la delibera Consob

Cosa detta la delibera Consob. La delibera n. 23656 del 30 luglio 2025, adottata a valle di una consultazione di mercato e previa interlocuzione con la Banca d’Italia, introduce uno schema informativo standard che i Csp dovranno rispettare per inviare dati, notizie, atti e documenti all’istituto. L’impianto copre l’intero ciclo di vita delle offerte pubblicate sulle piattaforme, i momenti di variazione delle condizioni autorizzative e gli elementi essenziali contenuti nella scheda con le informazioni chiave sull’investimento.


Al momento della trasmissione di tali dati, i Csp dovranno fornire un set di campi standardizzati (in formato strutturato) relativi al progetto e allo strumento offerto: caratteristiche economiche dell’operazione (obiettivo, massimo, prezzi/tassi, scadenze), costi per gli investitori, dati sintetici sul titolare del progetto. Per i Csp che offrono la gestione di portafogli di prestiti, sono richiesti anche indicatori di profilo e categorie di rischio (pesi, tasso medio, default).


L’obiettivo delle disposizioni è rafforzare la trasparenza verso l’Autorità di vigilanza e creare una base dati coerente per monitorare rischi, tendenze e comportamenti del mercato.


Le modifiche rilevanti dell'autorizzazione

Le modifiche rilevanti dell’autorizzazione. Affinché l’Autorità possa sempre disporre di un profilo aggiornato di ciascun Csp, qualsiasi cambiamento che incida in modo sostanziale sul perimetro autorizzativo dovrà essere notificato alla Consob con tempistiche predefinite, ovvero a titolo indicativo: variazioni di denominazione e sedi, composizione degli organi societari e delle funzioni di controllo, nuovi servizi o attività accessorie, operatività transfrontaliera, strategie di marketing, politiche di selezione delle offerte, gestione dei conflitti di interesse e procedure di trattamento dei reclami.


I dati sull'impresa

In seguito alla delibera n. 23656 della Consob banche, Sim, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari ex art. 106 Tub dovranno fornire informazioni relative all’impresa titolare del progetto, quali (sui tre esercizi precedenti): fatturato, margine profitto lordo, utile netto, debito netto annuo, rapporto immobilizzazioni immateriali/totale attivo, rendimento capitale proprio annuo. Dovrà essere inoltre comunicato anche l’eventuale importo dei fondi propri messi a supporto del progetto da parte dell’impresa titolare.


Rientrano tra i dati strutturati sulle operazioni concluse dai Csp nell’anno di riferimento le informazioni sui dati quali il totale del capitale sociale pre-investimento, il totale del capitale sociale post-investimento, il valore nominale del capitale pre-investimento, il valore nominale del capitale post investimento, i diritti degli investitori, le eventuali restrizioni al trasferimento, i costi per gli investitori (costi in ingresso, costi in uscita, costi correnti, costi di performance, costi accessori), la presenza di misure di attenuazione rischio del prestito, gli eventuali inadempimenti negli ultimi 5 anni, il tasso di interesse medio ponderato e il tasso di default per categoria di rischio.



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