CON LA LEGGE SULL’AI UNA DOPPIA SFIDA SU RISCHI E OPPORTUNITÀ
- Walter Pittini
- 30 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min

MILIARDARIO
30 Settembre 2025
Il 25 settembre è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» la legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un’importante tappa nella regolamentazione del settore.
Per intelligenza artificiale si intende un sistema automatizzato progettato attraverso l’utilizzo di input, cioè di dati e di informazioni, con lo scopo di generare degli output, cioè dei contenuti, delle previsioni o addirittura delle decisioni, a diversi livelli di adeguatezza o di autonomia.
È possibile una regolamentazione dell’intelligenza artificiale? Se si intende l’intelligenza artificiale come frutto di una tecnologia innovativa, la risposta non può essere che negativa, perché la ricerca è libera e risponde solo a un principio di neutralità tecnologica, consistente nel divieto di imposizione di modelli tecnologici attraverso una regolamentazione. Piuttosto, occorre guardare agli effetti che l’uso della tecnologia può produrre nella società, nella vita democratica e sui diritti fondamentali dei cittadini. Per questo aspetto, può avvertirsi la possibilità – o addirittura la necessità - di stabilire delle regole.
Quali obiettivi si prefigge una disciplina dell’intelligenza artificiale?
A livello europeo, l’Ai act (regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’Ai) mira a creare un sistema di norme armonizzate affinché tutte le imprese possano accedere al mercato dell’intelligenza artificiale e sviluppare questa tecnologia su di un piano di parità, così sostenendo l’innovazione. L’approccio seguito dal legislatore europeo si basa sul rischio al quale i diritti fondamentali vengono esposti per effetto dell’utilizzo dell’Ai: a ciascun livello di rischio (inaccettabile, elevato, limitato, assente) corrisponde un equivalente livello di garanzie (divieto assoluto, imposizione di requisiti obbligatori ed obblighi a carico dei fornitori, rispetto di requisiti per la trasparenza).
Quindi quanto più è rischioso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’integrità dei diritti fondamentali dell’uomo, tanto più stringente ed intensa è la regolazione, che giunge fino a vietare l’utilizzo dell’Ai quando il rischio generato risulti inaccettabile. È il caso della categorizzazione biometrica, che comporta il rischio della profilazione degli individui in base a caratteristiche biometriche oppure dell’uso dell’intelligenza artificiale allo scopo di modificare o coartare la volontà dei cittadini attraverso azioni di propaganda o creazione di contenuti o di informazioni falsi (fake news) idonei ad indirizzare la volontà e le scelte dei cittadini in maniera distorta.
Deve considerarsi la normativa europea esaustiva o essa lascia spazi liberi di intervento anche ai legislatori nazionali, al di là del mero recepimento di disposizioni eurounitarie (come la designazione delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale)? Il legislatore italiano ha dato al quesito risposta affermativa. Esiste uno spazio di responsabilità etica che spetta agli Stati sovrani disciplinare. Il disegno di legge appena approvato si ispira all’idea di utilizzo dell’intelligenza artificiale in una dimensione antropocentrica, che vede l’uomo al centro del sistema come unico centro decisionale, attraverso una volontà non abdicabile.
Una sentenza, una strategia difensiva, una diagnosi e cura del paziente, un progetto di un’opera non possono che essere frutto del processo valutativo e decisionale del giudice, dell’avvocato, del medico, dell’ingegnere, che ne rimangono autori responsabili.
Le professioni che si avvalgono dell’Ai e i servizi offerti alla collettività sono svolti cogliendo tutte le opportunità che l’Ai offre in termini di strumentalità, ma non contemplano alcuna “sostituzione” dell’Ai all’uomo e al “suo” intelletto.
Anche la pubblica amministrazione potrà, attraverso l’utilizzo dell’Ai, incrementare la propria efficienza riducendo i tempi di definizione dei procedimenti ed aumentando la qualità e la quantità di servizi offerti a cittadini ed imprese, senza tuttavia che ciò possa modificare l’imputazione del provvedimento che rimane in capo a un centro decisionale amministrativo.
Un’adeguata formazione di funzionari e dirigenti è condizione imprescindibile perché l’obiettivo venga raggiunto.
Ciò che misurerà l’idoneità dell’Ai ad assolvere il suo ruolo di efficientamento ed accelerazione di tutti i processi produttivi, sia nel pubblico che nel privato, sarà la qualità dell’addestramento dei sistemi di Ai. A tale scopo la legge prevede, oltre ad una delega legislativa per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2024/1689, un’apposita delega legislativa per definire una disciplina omogenea, nel rispetto del regolamento europeo, del regime giuridico di utilizzo dei dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di Ai oltre all’individuazione di strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, in caso di violazione degli obblighi imposti.
Il pericolo di falsificazione di immagini e messaggi viene poi affrontato attraverso l’introduzione di un nuovo reato, l’articolo 612-quater del Codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto alla persona diffondendo o cedendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego dell’Ai.
Scongiurare i rischi, cogliere appieno le opportunità: è questo il messaggio che la legge ci consegna.
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